Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Parete il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/01/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 09/01/2024, la Corte d’appello di Napoli, decidendo sull’appello che era stato proposto da NOME COGNOME, confermava il decreto del 14/06/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui era stata ritenuta la persistenza della pericolosità sociale del COGNOME, soggetto che era stato sottoposto a detenzione dal 2010 alla fine dei 2022 per, tra l’altro, il reato di cu all’art. 416-bis cod. pen., in quanto ritenuto un organizzatore del RAGIONE_SOCIALE.
Tale pericolosità era già stata reputata con i decreti del 12/03/2008 e del 07/03/2012 dello stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, con quest’ultimo provvedimento del 07/03/2012, il COGNOME era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un anno e sei mesi.
2. Avverso il suddetto decreto del 09/01/2024 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, NOME COGNOME, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e dell’art. 111, quinto comma, Cost., per la mancanza o, comunque, l’apparenza della motivazione «in punto di individuazione di elementi idonei, in concreto, ad ancorare all’attualità la potenziale pericolosità del COGNOME», nonché «in punto di insussistenza di allegazioni difensive concludenti nel senso di cessazione della pericolosità sociale».
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Napoli si sarebbe sottratta al dovere, che le era imposto dal comma 2-ter dell’art. 14 del digs. n. 159 del 2011, di verificare la persistenza della pericolosità sociale dopo la cessazione dello stato di detenzione, atteso che la stessa Corte avrebbe «indugia esclusivamente sulla valutazione retrospettiva della biografia criminale dell’odierno ricorrente, i tal senso riproponendo il giudizio di prevenzione funzionale all’applicazione della misura di prevenzione», laddove il menzionato comma 2-ter prevede che la suddetta verifica abbia «evidentemente riguardo al periodo successivo all’adozione dei decreti di prevenzione», in armonia con la ratio sottesa a tale norma e con il contenuto della sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale che l’aveva ispirata. Tali norma e pronuncia imporrebbero di tenere conto della parentesi carceraria e della rieducazione che viene impartita al proposto nel corso della stessa, con la precisazione che, «se vi deve essere una presunzione, questa è quella dell’avvenuta risocializzazione del condannato e non quella della sua persistente pericolosità». La Corte d’appello di Napoli si sarebbe invece ispirata alla «presunzione di permanenza della pericolosità in caso di valutazione fondata sulla presenza di indizi di appartenenza ad associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.» (pag. 3 del decreto impugnato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente contesta poi che gli assunti della Corte d’appello di Napoli in ordine alla perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE (pag. 4 del decreto impugnato) sarebbero stati in realtà superati già nell’ambito del decreto del 14/06/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel quale si sarebbe dato «espressamente atto del cambiamento, rispetto al passato, degli assetti criminali». Ciò emergerebbe anche dalla sentenza di condanna della Corte d’assise d’appello di Napoli, con la quale era stato accertato che «gli assetti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME erano in parte mutati ed aveva preso il sopravvento l’ala dei RAGIONE_SOCIALE diretta dal COGNOME NOME», il quale avrebbe imposto al COGNOME il versamento
di somme di denaro. Sarebbe, perciò, frutto di un travisamento l’affermazione della Corte d’appello di Napoli secondo cui «COGNOME gli riservava gli onori di un collaboratore di tutto riguardo» (pag. 9 del decreto impugnato).
La Corte d’appello di Napoli avrebbe anche trascurato la data di cessazione della partecipazione del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE la quale, come risultava dalla sentenza della Corte d’assise d’appello di Napoli, risaliva al «1 dicembre 2008», come pure il fatto, anch’esso accertato dalla Corte d’assise d’appello di Napoli, che egli, «a causa dell’avvenuto sequestro delle discariche e delle misure cautelari emesse nei suoi confronti, non aveva più le medesime capacità operative nell’illecito settore del traffico dei rifiuti».
La Corte d’appello di Napoli non avrebbe neppure considerato come, in esito al giudizio di cognizione di primo grado, fosse stata esclusa la circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari di cui al capo 35) dell’imputazione (peraltro consumato nel dicembre del 2005), «nel quale, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe dovuto tradursi la principale attività di supporto “fornita dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE“».
Il ricorrente sottolinea ancora che i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione risalgono a quasi venti anni addietro, due terzi circa dei quali (quattordici anni) egli aveva trascorso in stato di detenzione. Con le precisazioni che i periodi di detenzione domiciliare erano stati espiati presso la propria abitazione in Parete, che era stata «ritenuta idonea dai Giudici», e che egli aveva «serbato, anche all’epoca, un contegno improntato al massimo rispetto delle prescrizioni impostegli». Il lungo e penetrante controllo al quale egli era stato sottoposto a partire dal 2008, anche «per gli spazi di libertà concessigli», costituirebbe elemento «idoneo alla verifica “dell’effettivo abbandono di determinate logiche criminali”».
A fronte di ciò, lascerebbe «perplessi» l’affermazione della Corte d’appello di Napoli che «il ritorno di uno dei soggetti più potenti della RAGIONE_SOCIALE fino al momento della detenzione nel luogo dominato dal RAGIONE_SOCIALE, come “messaggio minimo” dimostra di non essersi nemmeno dissociato da esso», atteso che: a) ciò costituirebbe una mera illazione, a fronte di «risultanze che hanno attestato la cessazione di condotte associative e di potenzialità operative (oltre che di capienza economica) sin dalla fine del 2007, ovvero ben due anni prima della data di inizio della detenzione»; b) la propria abitazione in Parete era stata individuata dai giudici come luogo idoneo di esecuzione degli arresti domiciliari e in Parete viveva il suo nucleo familiare.
La Corte d’appello di Napoli non si sarebbe infine avveduta che egli non si era limitato a «impegn nel reperire un’occasione di lavoro lecito» (pag. 10 del
decreto impugnato), ma, come aveva documentato, esercitava effettivamente un’onesta attività lavorativa sin dall’indomani della sua scarcerazione nel gennaio del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze del ricorrente non sono consentite.
Si deve premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, let e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare cor il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del menzionato art. 4 della legge n. 1423 del 1956, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; in motivazione, la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Nello stesso senso, tra le tantissime: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 26636501).
Lo stesso è a dirsi, oggi, ai sensi dell’analogo art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Ciò premesso, si deve rammentare che la legge 17 ottobre 2017, n. 161 (segnatamente, l’art. 4 di tale legge) ha aggiunto, nell’art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2-ter.
Con il comma 2-ter si è previsto che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposi:o a detenzione per espiazione di pena. Si aggiunge che la verifica della pericolosità avviene a opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione che si sia protratta per almeno due anni. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il tribunale ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato.
La riforma, pertanto, nel recepire l’indirizzo giurispruclenziale consolidato secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di un soggetto che sia ristretto in carcere, ha avallato l’interpretazione delle disposizioni in materia secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell’esecuzione della misura, la quale non cessa con la fine della detenzione ma permane fino a quando il tribunale competente non abbia accertato la persistenza o no della pericolosità dell’interessato.
Il comma 2-bis prevede che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Ma, in tale caso, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
Come è noto, tali norme danno attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, con la quale si era rilevato che, nella materia delle misure di sicurezza, la verifica della persistenza della pericolosità sociale è imposta dall’art. 679, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, «uando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti». In tale materia, pertanto, la valutazione della pericolosità sociale doveva essere effettuata due volte: in un primo momento, dal giudice della cognizione, il quale ne deve verificare la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, il quale ne deve verificare l’attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio.
Valutata l’affinità tra gli istituti delle misure di sicurezza e delle misure prevenzione, in quanto species di un unico genus di strumenti finalizzati a recuperare all’ordinato vivere civile dei soggetti che manifestano pericolosità sociale, la Corte costituzionale, con la dichiarazione di illegittimità costituziona dell’art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011, pronunciata con la suddetta sentenza n. 291 del 2013, ha inteso armonizzare le due discipline.
In vero, il decorso di un rilevante lasso di tempo tra l’applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena, «incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile». Infatti, considerata la funzione rieducativa che è assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito positivo di det trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum di persistenza della
pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione».
4. Tanto premesso e rammentato, nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli ha compiutamente motivato in ordine alla verifica, da essa compiuta, della persistenza della pericolosità sociale del COGNOME, nonostante il lungo periodo durante il quale questi era stato sottoposto a detenzione anche per espiazione di pena.
A tale proposito, si deve anzitutto evidenziare come la Corte d’appello di Napoli abbia corroborato il richiamo alla massima di esperienza (che si fonda sugli esiti dello studio storico e sociologico del fenomeno di tipo mafioso) della particolare solidità e stabilità del vincolo associativo di tipo mafioso e dell conseguente persistenza di tale vincolo, con la valorizzazione di specifici elementi di fatto, ritenuti idonei a sostenere l’applicabilità nel caso di specie della stes massima di esperienza (si veda, per tale prospettiva: Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511-01).
La Corte d’appello di Napoli ha in particolare evidenziato come la Corte d’assise di appello di Napoli, con sentenza divenuta irrevocabile, avesse accertato come l’apporto che era stato dato dal COGNOME al RAGIONE_SOCIALE si fosse configurato non come meramente occasionale ma come stabile («dalla fine degli anni ’80 sino al 2008») e con un ruolo di vertice, essendogli stato attribuito, dalla stessa Corte d’assise d’appello di Napoli, il ruolo di organizzatore del RAGIONE_SOCIALE (avendo egli in particolare anche “creato” l’ulteriore settore di interesse del sodalizi criminoso costituito dallo smaltimento illecito dei rifiuti).
Tale contestata «valutazione retrospettiva» si deve ritenere, in realtà, del tutto legittima, atteso che la valutazione delle condotte pregresse del COGNOME ha avuto la funzione di evidenziare la natura strutturale e, di più, verticisti dell’apporto che era stato da lui fornito al sodalizio camorristico e, quindi, l sussistenza di concreti elementi di fatto tali da richiamare, con specifico riguardo al caso di specie, la tendenziale stabilità del vincolo associativo camorristico e, quindi, la sua fisiologica proiezione verso il futuro. Tali, cioè, da confermare l sussistenza – non in astratto, ma in considerazione della concreta specifica situazione di fatto – dei presupposti di applicabilità della menzionata massima di esperienza della stabilità del vincolo associativo di tipo mafioso e della sua persistenza e, quindi, della sua proiezione verso il futuro.
È in tale prospettiva che, evidentemente, deve essere letta anche la valorizzazione, da parte della Corte d’appello di Napoli, del ritorno del COGNOME, dopo la sua scarcerazione, nel Comune di Parete, cioè proprio in uno dei luoghi in cui il RAGIONE_SOCIALE esercitava la propria egemonia criminale.
Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di Napoli non si può ritenere non avere correttamente valutato gli assetti criminali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La stessa Corte, infatti, in particolare: a) ha dato atto d «declino di COGNOME, durante l’ascesa del gruppo di RAGIONE_SOCIALE» (pag. 6 del decreto impugnato); b) ha argomentato come, anche dopo tale «declino» del COGNOME, il COGNOME avesse mantenuto «’credito’ e fortuna all’interno del RAGIONE_SOCIALE», avendo anche a tale riguardo riportato, tra gli alt passaggi della sentenza della Corte d’assise d’appello di Napoli in cui tale Corte aveva affermato che «il narrato del Mola attiene proprio ai rapporti tra il COGNOME ed elementi del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed è comunque sintomatico dello spessore criminale riconosciuto anche da costoro al COGNOME» e che «intomatico del fatto che ancora nel 2008 il COGNOME non era certo trattato alla stregua di un imprenditore da estorcere è anche quanto riferito dal Mola circa i tentativi fatti dal Setol NOME di incontrare direttamente il COGNOME» (pag. 6 del decreto impugnato). Anche alla luce di ciò, risulta generica la censura di travisamento che è stata avanzata dal ricorrente per avere la Corte d’appello di Napoli affermato che «COGNOME gli riservava gli onori di un collaboratore di tutto riguardo».
Ciò argomentato, la Corte d’appello di Napoli non ha mancato di considerare gli esiti del trattamento penitenziario al quale il COGNOME era stato per anni sottoposto, riscontrando, tuttavia, come le acquisite relazioni comportamentali non facessero menzione di un’eventuale revisione critica compiuta dallo stesso COGNOME rispetto al proprio passato criminale. Con la conseguenza che il suddetto trattamento penitenziario non si poteva ritenere avere modificato l’atteggiamento del COGNOME nei confronti dei valori della convivenza civile.
La Corte d’appello di Napoli si è anche confrontata con l’altro elemento che era stato addotto dalla difesa del COGNOME costituito dal suo impegno nel trovare un’occupazione lavorativa lecita (che, diversamente da quanto è contestato dal ricorrente, la Corte d’appello di Napoli riconosce che il COGNOME «trovava presso un proprio nipote»), valutando, tuttavia, come, a fronte di forme di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE «così pregnanti» – nel senso e nella prospettiva che si sono detti -, ciò non si potesse reputare sufficiente per fare ritenere che il menzionato (e non negato) elemento di fatto fosse indicativo di un effettivo mutamento delle condizioni di vita del COGNOME.
In conclusione, si deve ritenere che, diversamente da quanto è sostenuto nel ricorso, la Corte d’appello di Napoli abbia senz’altro motivato e in un modo che non si può reputare meramente apparente – con riguardo all’attualizzazione della pericolosità sociale del COGNOME, alla luce dell’esame della natura e del peso della sua accertata appartenenza al sodalizio di tipo mafioso e degli esiti non risocializzanti del trattamento penitenziario al quale era stato sottoposto.
Non sussistono, quindi, i lamentati vizi di violazione di legge che, soli, sono deducibili in questa sede.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/06/2024.