Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46938 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sei GLYPH tfte le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’appello avverso il provvedimento con cui in data 6/07/2022 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, accertata la pericolosità sociale di NOME COGNOME, lo sottoponeva alla misura di sicurezza della libertà vigilata già imposta dalla sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/09/07, che lo riteneva colpevole del reato di concorso esterno in associazione mafiosa di ‘ndrangheta operante sul territorio reggiano, per averla favorita tramite trasmissioni televisive da lui condotte come giornalista, compiacenti nei confronti di alcuni soggetti di primo piancylonché partecipando fattivamente ad alcuni fenomeni estorsivi.
Il suddetto Tribunale di sorveglianza rileva come t a fronte di tali gravissime condotte COGNOME si sia limitato a fornire parziali ammissioni senza mai collaborare con la giustizia rnirr mi CODICE_FISCALE conJglustizT e come la sentenza della Corte di appello di Bologna abbia negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto le propalazioni rese dal medesimo in sede cautelare, oltre ad essere sostanzialmente irrilevanti, erano volte solo a ridimensionare il proprio ruolo, nella speranza di una mitigazione della pena che sarebbe stata inflitta all’esito del processo, e, soprattutto, venivano sconfessate dalle restanti risultanze processuali. Aggiunge che tali rilievi non possono essere posti nel nulla sulla base del richiamo alla condotta tenuta in carcere e al presunto avvio di un processo di revisione critica come descritto nella relazione di sintesi e comportamentale; e che, con riguardo a quest’ultima, non ne condivide la ritenuta assunzione di responsabilità e volontà di riscatto da parte del condannato. Osserva a tale riguardo che: – COGNOME ha giustificato il suo comportamento criminoso per la sua eccessiva apertura verso gli altri; – tale giustificazione, considerato il suo livello culturale, cognitivo e intellettivo, appare più il frutto del persistente tentativo di ridimensionare le proprie responsabilità piuttosto che di reale resipiscenza, considerato che le persone di cui COGNOME ha affermato di essersi fidato sono esponenti di spicco di una consorteria ndranghetista che ha assunto il controllo di gran parte dell’economia di un territorio con la sopraffazione, di cui era ben consapevole COGNOME che aveva convinto alcuni imprenditori a rivolgersi agli stessi per escutere propri crediti
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insoluti e aveva tenuto trasmissioni in cui aveva messo in dubbio l’operato delle forze dell’ordine. Aggiunge che neppure rileva, nei senso di escludere la sua pericolosità sociale, la circostanza allegata dalla difesa di un colloquio del condannato con un sostituto della Procura presso il Tribunale di Reggio Emilia, che non attesta alcuna collaborazione con la giustizia che avrebbe dovuto essere proposta alla DDA; e che infondata è l’asserzione secondo cui la consorteria criminale di riferimento sarebbe stata dissolta, alla luce della nota della DDA che ha evidenziato come da pronunce recenti sia stata ribadita l’esistenza e l’operatività della stessa anche in epoca successiva al 28.10.2015 (data della sentenza di primo grado confermata dalla summenzionata sentenza) e all’8.02.2018, e come il consorzio si sia riorganizzato dopo gli arresti e le condanne dell’operazione Aemilia esitata anche con la condanna di COGNOME.
Conclude l’ordinanza impugnata col ritenere, in assenza di dimostrazione seria e rigorosa di avvenuto reale distacco dall’organizzazione criminale di riferimento, ancora persistente la pericolosità sociale di COGNOME e l’impossibilità di escludere una ripresa di contatti. Rileva, inoltre, che, al di là della formale partecipazione alle attività trattamentali da parte del condannato, lo stesso non solo non ha collaborato con la giustizia, ma non ha tentato contatti con le persone offese e offerte di risarcimento, a riprova di un’effettiva resipiscenza; e che inoltre, risultano a suo carico pendenze per gravi fattispecie di reato perpetrate successivamente e, come evidenziato dal primo Giudice, i solidi riferimenti familiari sul territorio, su cui farebbe leva la difesa, sono i medesimi presenti al momento delle gravi condotte per cui era condannato e, senza dubbio, non posso essere valutati come indici di riduzione della pericolosità sociale.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione dell’art. 203 cod. proc. pen. e dell’art. 279 cod. proc. pen.
Lamenta la difesa che non sia stata formulata una valutazione di attualità della pericolosità sociale e siano stati ignorati i comportamenti collaborativi (dichiarazioni rese in sede cautelare e ad un sostituto della Procura di Reggio Emilia) e l’assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti. Rileva che la decisività della collaborazione, su cui fa leva il provvedimento in esame, è smentita da diverse pronunce della Corte costituzionale in materia di benefici penitenziari dei soggetti condannati per i reati ricompresi nell’art. 4 – bis Ord. pen. E insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell’art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l’onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l’espiazione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790).
Orbene, nel caso in esame, a fronte di una motivazione sulla pericolosità sociale, come sopra riportata, conforme ai parametri appena indicati (in cui si evidenziano, oltre alla gravità dei reati per i quali COGNOME è stato condannato, le pendenze giudiziarie, l’assenza di una vera dissociazione rispetto a una cosca attualmente operativa in territorio emiliano, la strumentalità delle dichiarazioni del condannato, l’assenza di una sua volontà risarcitoria in favore delle persone offese, l’inconferenza di un colloquio investigativo dal contenuto neppure documentato e di solidi riferimenti familiari, preesistenti, altresì, all’attiv criminosa posta in essere) la difesa invita ad una rivalutazione di elementi fattuali, nei termini sopra riportati, non consentita in questa sede, in relazione ai presupposti applicativi della misura di sicurezza in esame. Presupposti analiticamente vagliati dall’ordinanza impugnata, la quale non ha valutato soltanto l’assenza di indici di segno contrario, idonei a vincere la presunzione di pericolosità, ma anche tutte le informazioni aggiornate sul detenuto, dimostrando di non fare esclusivo affidamento sulla stessa.
In modo del tutto aspecifico il ricorrente ripercorre le stesse considerazioni svolte in sede di appello e confutate, una ad una, dall’ordinanza impugnata con argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.