Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48897 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48897 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, già disposta nei confronti del predetto, in sede di cognizione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ritenendo l’attualità della pericolosità sociale del condannato per reati associativi.
Ritenuto che il motivo unico, prospettato dal difensore, AVV_NOTAIO (vizio di motivazione e travisamento della prova), rappresenta doglianza inammissibile perché manifestamente infondata, posto che si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emerge dall’esame del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 e ss.).
Considerato che l’ordinanza ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come alla stregua degli elementi raccolti dalla Polizia giudiziaria, in base agli esiti di indagini anche recenti, lo COGNOME non abbia preso le distanze dal clan, mantenendo, anzi, autorità rispetto ai membri del sodalizio, richiamando, sul punto, il contenuto dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 30 settembre 2022.
Rilevato, infine, che anche il comportamento successivo alla scarcerazione del condannato è stato oggetto di valutazione di merito, non manifestamente illogica, dunque non censurabile nella presente sede di legittimità.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pr sidente