Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16850 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/010/2023 della TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con sentenza del 20 aprile 2021 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha condannato NOME COGNOME alla pena di 8 anni di reclusione, ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 1, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto ritenuto associato ad un clan di ‘ndrangheta, in particolare alla RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’espiazione della pena principale, con ordinanza del 22 giugno 2023 il magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato non cessata la pericolosità sociale di COGNOME e disposto l’applicazione nei suoi confronti della libertà vigilata inflitta dal giudice della cognizione.
Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto l’appello presentato da COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’appello, in quanto ha ritenuto fondato il giudizio di attuale pericolosità formulato dal magistrato di sorveglianza evidenziando che non vi sono elementi positivamente valutabili per rivedere il giudizio di pericolosità, a parte l’avvio di attività lavorativa che, però, va consolidato; non risulta che l’appellante si sia mai dissociato dal mondo criminale da cui non ha mai preso le distanze, egli continua a vivere nel territorio in cui sono stati perpetrati i reati e continua a frequentare soggetti che gravitano in ambienti criminali; inoltre, i fatti oggetto della condanna sono molto gravi, pur essendo stato condannato soltanto per il ruolo di partecipe, infatti COGNOME aveva un ruolo di particolare rilievo all’interno del clan mafioso; la circostanza che nelle more sia stata revocata la misura di prevenzione nei suoi confronti non incide sul giudizio di pericolosità in quanto le valutazioni di pericolosità nei due procedimenti possono essere legittimamente diverse.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale ricava l’esistenza della pericolosità con un giudizio in negativo, cioè con l’assenza di elementi idonei a superare la prognosi di pericolosità misura disposta in sede di cognizione; in realtà, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la condanna era a titolo di mero partecipe e per fatti precedenti al 31 dicembre 2012, che poi vi è stato lungo periodo di detenzione nel corso del quale ha sempre mantenuto condotta regolare, la continuità con ambienti criminali non è reale, ma dipende soltanto dalla circostanza che il ricorrente ha congiunti colpiti da precedenti ma non vi è alcun elemento da cui ricavare che NOME frequentasse; inoltre, è stata illegittimamente ritenuta irrilevante, ai fini del giudizio di pericolosità, la revoc della misura di prevenzione, atteso che nei due procedimenti erano stati presi in considerazione i medesimi indici giungendo a conclusioni diverse.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata sostenendo che essa è costruita in negativo, ma si tratta di considerazione infondata, perché l’ordinanza ha un primo paragrafo in cui evidenzia gli elementi a carico del giudizio di pericolosità, e poi nel terzo paragrafo si preoccupa di valutare gli eventuali elementi a discarico, rinvenendo solo quello del recente inizio di attività lavorativa,
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di cui afferma in modo non illogico che vada consolidato. La breve durata delle esperienze lavorative sottoposte alla valutazione della autorità giudiziaria ha, infatti, fatto scrivere al magistrato di sorveglianza, con argomento ripreso nella ordinanza del Tribunale, della strumentalità di tali contratti rispetto allo scopo di ottenere la rivalutazione in melius del giudizio di pericolosità.
Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la condanna era a titolo di mero partecipe per fatti precedenti al 31 dicembre 2012 e che poi vi è stato un lungo periodo di detenzione nel corso del quale il ricorrente ha sempre mantenuto condotta regolare, ma si tratta di argomento infondato, perché, in realtà, nelle ordinanze del magistrato e del Tribunale è stata considerata la condotta regolare in corso di espiazione della pena, che però in modo non illogico è stata ritenuta subvalente rispetto all’essere poi tornato a vivere nello stesso ambiente in cui era maturata la sua esperienza criminale, all’aver prodotto un contratto di lavoro con una impresa che lavora nella zona di controllo della RAGIONE_SOCIALE, all’essere tornato a frequentare gli stessi ambienti.
Il ricorso deduce ancora che un giudizio diverso sulla pericolosità del ricorrente è stato dato in occasione della revoca della misura di prevenzione avvenuta il 8 ottobre 2021, ma sul punto il ricorso è aspecifico (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della motivazione del provvedimento impugnato, che a pag. 4 cita il provvedimento del magistrato che ha evidenziato che per motivi cronologici la Corte d’appello che ha revocato la misura di prevenzione non ha potuto conoscere del sopraggiungere a carico del ricorrente di ulteriore condanna definitiva del 27 maggio 2022 nel processo c.d. Cripto per ulteriore condotta di tipo associativo.
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 marzo 2024 Il consigliere estensore
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CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
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P12.2019.