Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49758 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49758 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 9 maggio 2023 del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa in data 22 marzo 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura inframuraria in atto (applicata per ipotesi di concorso di rapina aggravata tentata, concorso in porto e detenzione di armi da clandestine e concorso in resistenza a pubblico ufficiale) con quella degli arresti domiciliari. I giudici dell cautela ravvisavano persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività, at’:ese le modalità dei fatti violenti e pericolosi, il pregresso criminale testimoniato dalle appostazioni omogenee del casellario.
I fatti per cui è processo sono stati già oggetto di scrutinio in primo grado.
Con i motivi di ricorso si deduce:
3.1. violazione della legge sostanziale e processuale, vizio di motivazione, per contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. c, ed e, 274, comma 1, lett.
c, 275 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale della cautela omesso di prendere in considerazione elementi di “novità” processuale evidenti, quali l’intervenuta definizione in primo grado della regiudicanda. Le argomentazioni spese sul punto manifestano pertanto totale oblio dei requisiti di attualità e concretezza che devono caratterizzare le esigenze cautelari ai fini della loro rilevanza; soprattutto quando alla divisata adeguatezza del solo presidio cautelare inframurario applicato.
Il ricorso è inammissibile per la manifestamente infondatezza dei motivi posti a sostegno.
4.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un preciso petitum, limitato alla sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari. A tal fine erano evidenziati l’avvenuta confessione (parziale) e la ridotta offensività della condotta personale.
4.2. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 – dep. 14/1/2016, NOME, Rv. 266177).
4.3. Ciò posto, sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale ha reso congrua motivazione, valorizzando sia
gli aspetti rilevanti del fatto (commesso da più persone riunite con armi cariche anche da guerra e clandestine) che i numerosi e specifici precedenti penali del ricorrente.
4.4. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha indicato, dunque, come significativi ai fini del decidere, elementi del fatto sintomatici dell’estrema pericolosità manifestata dal ricorrente nello specifico settore della depredazione, con violenza sulle persone, esercitata anche con armi clandestine cariche e pronte al fuoco. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massi di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, R.v. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).
4.5. Il giudice dell’appello cautelare ha dunque valorizzato -anche a fronte della confessione solo parziale dell’incontestabile, che in sé nen rappresenta un elemento sintomatico di affievolimento delle esigenze cautelari, potendo rispondere a diversi disegni strategici processuali- l’inanità della misura domiciliare invocata a contenere la spinta criminale dell’agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dai precedenti, allarmanti ed assai significativi in termini di trasgressività.
In tal senso, non sussistono, dunque, le dedotte carenze motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento a titolo di sanzione di una somma in favore della Cassa per le ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell’istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023.