Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49060 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49060 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 per avere violato l’obbligo di soggiorno nel comune di Stornara.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., 14, commi 2-bis e 2-ter, e 15 d.lgs. n. 159 del 2011.
Lamenta che la sentenza impugnata abbia considerato irrilevante la detenzione carceraria sofferta da NOME. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la disciplina in tema di rivalutazione della pericolosità sociale prevista dagli artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 de 2011 e tenere conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n 291 del 2013 e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 51407 del 21 giugno 2018 a nulla rilevando che l’imputato nel lasso temporale di interesse non si trovava ristretto in carcere in regime di esecuzione della pena ma in applicazione della misura cautelare della custodia cautelare.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 62 bis cod. pen.
il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. La sentenza impugnata ha correttamente considerato irrilevante ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di sorveglianza, l’omessa rivalutazione della attualità e persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione a seguito del lungo periodo trascorso da NOME in custodia cautelare.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il principio di diritto secondo cui la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all’atto dell’esecuzione di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655), continua a rimanere valido anche dopo le modifiche apportate all’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. n. 159 del 2011 dall’art. 4, comma 1, della legge n. 161 del 2017, che, nel dare attuazione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione
per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, NOME, Rv. 276806 – 01).
La riforma ora citata, nel recepire l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, ha avallato l’interpretazione del succitato quadro normativo secondo cui la detenzione di lunga durata – che sia, però, determinata da espiazione di pena – determina una sospensione dell’esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle- pericolosità dell’interessato (Sez. U n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952).
Il comma 2-bis della stessa disposizione prevede che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare: in questo caso, però, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere senz’altro dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
Tale assetto normativo, volto a completare il quadro di regole sciogliendo i residui dubbi interpretativi posti dalla giurisprudenza, va dunque interpretato, nel solco ora richiamato, differenziando la detenzione determinata da custodia cautelare, in sé implicante la persistenza della pericolosità del soggetto, dalla detenzione patita per espiazione di pena, quest’ultima soltanto, ove durata per il lasso minimo suindicato, comportando l’esigenza della verifica dell’attualità della pericolosità sociale del prevenuto.
3.2. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e NOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quell ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli NOME da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e NOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023