Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria scritta e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 16 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale di Napoli Nord il 4 novembre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di 2 anni di reclusione ed € 1.898.666 di multa, per il reato ex artt. 291-bis, 291-ter, d.P.R. n. 43 del 1973 commesso in Villaricca il 3 novembre 2022.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente non sarebbe dedito a traffici illeciti, è incensurato ed estraneo a violazioni delle norme sul contrabbando di t.l.e.
Il giudizio prognostico si fonderebbe sulla pericolosità sociale e sarebbe disancorato dalla gravità del reato.
Il giudizio di futura astensione dalla commissione di reati avrebbe potuto essere formulato trattandosi di incensurato che ha manifestato resipiscenza, avendo ammesso gli addebiti ed intrapreso un’attività lavorativa, come indicato in sentenza.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sull’art. 300 d.P.R. n.43 del 1973, e si reitera l’eccezione di legittimità costituzionale proposta in primo grado e non valutata dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata.
1.1. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fati:o che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente
le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
1.2. Deve, infatti, operarsi una lettura unitaria della sentenza della Corte territoriale la quale, a partire da pag. 4, ha indicato gli elementi di fatto in base quali ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale dell’imputato che ha imposto il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.
La Corte di appello ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale perché ha rilevato che il fatto, relativo alla detenzione di un ingente quantitativo di t.l.e contrabbando, fosse inserito in un contesto organizzato, avendo l’imputato la disponibilità di un locale, che fungeva da deposito, e di un veicolo, intestato ad un terzo, su cui stava trasportando il t.l.e. di contrabbando; lo svolgimento dell’attività illecita si è, di conseguenza, manifestato in forma organizzata, con necessari collegamenti con altri soggetti, non recisi per effetto delle dichiarazioni rese, prive di indicazioni relative al circuito criminale in cui si è inserita l’at illecita del ricorrente.
La Corte territoriale ha ritenuto Mon rilevante l’attestazione sull’attivit , >tou lavorativa prodotta in udienza GLYPH V’che le dichiarazioni confessorie non siano espressione di reale resipiscenza, poiché l’imputato si è limitato ad ammettere fatti già accertati.
1.3. Dunque la Corte di appello ha escluso, in base agli elementi di fatto acquisiti nel processo, che l’imputato possa astenersi in futuro dalla commissione del reato ed ha effettuato una valutazione sulla sussistenza della pericolosità sociale corretta in diritto e priva di vizi logici; con tale articolata motivazio ricorso si è confrontato solo in parte.
Il secondo motivo, nella parte in cui propone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 300 d.P.R. n. 4:3 del 1973 per la previsione dell’obbligatorietà della libertà vigilata, è manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza ha già affermato che la misura di sicurezza della libertà vigilata, anche in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione (in motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento all’avverbio «sempre», contenuto nell’art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve ritenersi tacitamente abrogato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha espressamente abrogato l’art. 204 cod. pen. ed ha espunto dall’ordinamento
qualsiasi ipotesi di applicazione «automatica» delle misure di sicurezza: Sez. 3, n. 15574 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 279007 – 01).
Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui il ricorrente deduce il vizio violazione di legge e della motivazione perché la Corte di appello – a differenza del Tribunale – ha espresso il giudizio di pericolosità sociale rigettando i motivi d appello sulla sospensione condizionale della pena e sulla misura di sicurezza (cfr. pag.5) integrando, così, la motivazione della sentenza di primo grado, che era effettivamente priva della parte sulla pericolosità sociale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/02/2024.