Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42675 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42675 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA( ITALIA) il DATA_NASCITA DI NOME nato a NOTO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 27 maggio 2022 dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, con il quale è stata applicata, nei confronti del primo, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni e, nei confronti di entrambi, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni già sottoposti a sequestro con decreto del 29 gennaio 2020.
Respinta la richiesta preliminare di perizia contabile, ritenuta non necessaria ai fini della decisione, la Corte ha, preliminarmente, esaminato la questione della pericolosità sociale di NOME COGNOME.
Sul punto, ha evidenziato come si tratti di soggetto dedito alla commissione di truffe, ritenendo irrilevante che lo stesso non sia stato ancora oggetto di condanne passate in giudicato.
Le condotte allo stesso attribuite sono state giudicate sintomatiche della stabile dedizione alla commissione di reati e tali da farlo ritenere soggetto che vive abitualmente con i proventi delle attività illecite.
Con riferimento alla COGNOME, la Corte di appello ha giudicato corretta la decisione del Tribunale di escludere l’attualità della pericolosità sociale, pur avendola ritenuta «dedita alla medesima attività delittuosa del compagno».
Sulla misura patrimoniale, rimarcata la possibilità di procedere all’applicazione disgiunta da quella personale, ha condiviso le argomentazioni svolte dal primo giudice in punto inattendibilità delle allegazioni di NOME COGNOME circa l’acquisizione di incrementi patrimoniali grazie a regalie di parenti e amici e risparmi personali.
Ha, piuttosto, messo in evidenza la natura modesta della liquidità acquisita a seguito di lavoro dipendente e indennità di disoccupazione.
Totalmente destituite di fondamento sono state considerate le allegazioni difensive riferite a due polizze assicurative e ad un ciclomotore Vespa Piaggio.
Parimenti, sono state ritenute non credibili le allegazioni di NOME COGNOME circa il pagamento del prezzo di alcuni immobili in contanti e le regalie ricevute, anche in questo caso, in ambito familiare.
I giudici di merito hanno, per contro, messo in evidenza la sperequazione tra le somme ricevute in donazione dai proposti e quella complessiva versata sui conti a loro riferibili nel periodo tra il 2009 e il 2018,
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Ha lamentato la mancanza assoluta di motivazione in ordine al presupposto relativo alla predetta misura sulla quale la Corte catanese avrebbe speso argomentazioni apodittiche.
I giudici di merito hanno svalutato l’eccezione difensiva relativa alla mancanza di sentenze di condanna definitive reputando semplicemente «irrilevante» la circostanza e ritenendo le plurime denunce e segnalazioni «sintomatiche di una stabile dedizione al reato».
Così facendo la Corte di appello si sarebbe posta in contrapposizione rispetto all’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte secondo cui la pendenza dei precedenti penali non può assurgere, da sola, ad elemento sufficiente per fondare il giudizio di pericolosità che non può essere giustificato sulla scorta di elementi di mero sospetto, dovendo, piuttosto, basarsi su circostanze fattuali concrete.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di violazione dell’art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla luce della dimostrata lecita provenienza dei beni.
Sul punto, la Corte di appello di Catania avrebbe reso una motivazione del tutto sganciata dalle eccezioni difensive, essendosi limitata a condividere quanto affermato dai giudici di primo grado.
Era stata fornita documentazione attestante la provenienza della somma di 50.000 euro (donazione paterna).
Si trattava di somma, peraltro, oggetto di dissequestro nell’ambito di altro procedimento di prevenzione.
Analogamente, era stata fornita la prova della lecita provenienza di altri beni, in alcuni casi perché frutto di acquisizioni patrimoniali avvenuti?. fuori dal periodo di pericolosità sociale (peraltro priva di ogni motivazione).
Anche sulle polizze assicurative e sul ciclomotore Vespa Piaggio erano state allegate circostanze (corroborate da una consulenza tecnica di parte) totalmente pretermesse dalla Corte di appello.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, anche NOME COGNOME articolando due motivi.
3.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione alla confisca dei beni riconducibili alla proposta sotto il profilo dell’assenza di motivazione.
Sarebbe mancata ogni giustificazione circa la pericolosità sociale della COGNOME in relazione ai precedenti penali e ai procedimenti penali a suo carico.
Pur avendo dichiarato di fare applicazione del principio dell’operatività disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella personale, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza della condizione soggettiva al momento dell’acquisizione patrimoniale dei singoli beni oggetto di abiezione.
Secondo il suddetto principio, infatti, potrebbe essere soggetto a confisca solo il patrimonio formatosi nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità e sul punto è mancata ogni motivazione.
3.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge circa la confisca per mancanza di motivazione sulla sproporzione dei beni rispetto ai redditi dichiarati.
Il decreto della Corte di appello avrebbe fatto riferimento, per individuare l’elemento sintomatico dell’origine illecita dei beni confiscati, alla sproporzione tra la somma ricevuta in donazione dai proposti e quella complessivamente versata sui conti correnti a loro riferibili nel periodo 2009 – 2018.
A fronte di tale sperequazione, l’onere di allegazione di fatti idonei a neutralizzare la presunzione di illecita acquisizione (non già quello positivo della legittima provenienza del bene) che grava sul soggetto inciso sarebbe stato puntualmente assolto.
I giudici di merito avrebbero, tuttavia, omesso ogni considerazione in punto di indicazione dei delitti commessi dalla COGNOME, delle somme di denaro provenienti dal reato, delle altre fonti reddituali di origine lecita, de provenienza dei beni da condotte illecite.
Totalmente priva di motivazione la confisca delle polizze assicurative e dei libretti di deposito.
Peraltro, sarebbe stata omessa ogni valutazione delle allegazioni difensive anche in funzione dell’eventuale scorporo delle porzioni di patrimonio di lecita provenienza da quelle illegittimamente acquisite.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Va doverosamente premesso che, vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
Il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente.
Con riferimento alla disciplina previgente al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (pacificamente applicabile alla fattispecie) Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente».
Il principio si applica anche nei procedimenti aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l’art. 10, comma 3, richiamato dall’art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge.
In tal senso, fra le altre, le più recenti Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284.
Nel caso di specie, è fondato il primo motivo di ricorso sollevato nell’interesse di NOME COGNOME.
In adesione a quanto evidenziato anche nella requisitoria scritta del Procuratore AVV_NOTAIO, l’affermazione, pure astrattamente corretta della sufficienza delle denunce e delle segnalazioni per giustificare l’affermazione della pericolosità sociale del proposto, non si accompagna, nel caso di specie, alla indicazione delle ragioni per cui tali elementi dovrebbero ritenersi idonei a supportare il giudizio compiuto dalla Corte di appello.
A fronte della specifica devoluzione della cognizione del tema alla Corte catanese, è mancato ogni riferimento specifico alla indicazione delle «denunce» e delle «segnalazioni», al loro oggetto e al motivo per cui le stesse dovrebbero ritenersi indicative della pericolosità sociale di NOME COGNOME.
Tanto più tale indicazione sarebbe stata indispensabile in ragione della mancanza di sentenze irrevocabili a carico del proposto, per come illustrato nel decreto in esame.
Risulta pretermesso il consolidato orientamento di questa Corte che pretende di ancorare, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e di quella sovranazionale, la formulazione del giudizio di peric:olosità sociale ad elementi concreti sganciati da qualsiasi suggestione derivante da meri dati di sospetto.
Tali elementi, oltre che concreti, devono essere illustrati nel provvedimento applicativo in termini tali da consentirne l’effettivo apprezzamento.
Nel caso di specie, non è dato comprendere sulla base di quali elementi sia stata affermata la pericolosità di COGNOME.
In tal senso, per la fattispecie di pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, let b) , d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si richiama, fra le molte, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284488 secondo cui «in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o preclusioni processuali – per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (In motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull’oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull’esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da ciò discende l’accoglimento del primo motivo che assorbe ogni considerazione relativa al secondo costituendo la verifica della pericolosità sociale condizione necessaria per la misura di prevenzione patrimoniale della confisca.
4. Le medesime significative carenze motivazionali si riscontrano nell’analisi del primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Anche in questo caso, conformemente alle conclusion del Procuratore AVV_NOTAIO, pur avendo fatto applicazione di principi di diritto condivisi e costanti
nella giurisprudenza di questa Corte, i giudici di merito, sono incorsi nell’eccepito vizio di mancanza di motivazione sotto forma di motivazione meramente apparente.
Ferma restando, infatti, la possibilità astratta dell’applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, per cui può non farsi luogo alla prima per difetto del requisito dell’attualità della stessa e contemporaneamente, può essere disposta la misura patrimoniale relativamente agli incrementi avvenuti nel periodo in cui si è manifestata quella pericolosità, è indispensabile che venga fornita adeguata motivazione sui presupposti giustificativi dell’ablazione.
Invero, «la possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una “actio in rem”, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell’acquisto del bene. (La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla “res” per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, ed ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile)» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604).
Non solo, ma «in tema di misure di prevenzione patrimoniale, al fine dell’applicazione del sequestro e della confisca, il preliminare giudizio incidentale di pericolosità generica, presupposto necessario della misura anche nel caso di applicazione disgiunta, deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un’interpretazione convenzionalmente orientata a seguito della sentenza CEDU De Tommaso c. Italia» (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, COGNOME, Rv. 272522).
Nel caso di specie è mancata totalmente la motivazione sulla pericolosità della COGNOME non essendo, all’evidenza, sufficiente il mero (generico) riferimento al compimento delle “medesime attività del compagno” (peraltro solo genericamente indicate come aventi ad oggetto «plurime truffe» per le quali mancano, comunque, sentenze di condanna definitive).
L’interpretazione che pretende di ancorare la valutazione di pericolosità (sia ai fini dell’applicazione delle misure personali, che allo scopo di illustrare i presupposto indefettibile di quelle patrimoniali) a circostanze concrete esplicitate dal giudice di merito, costituisce elemento ineludibile per potere ritenere il sistema delle prevenzione conforme ai principi costituzionali e eurounitari.
Va, infatti, condiviso l’arresto secondo cui « è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sistema normativo previsto in materia
di misure di prevenzione, per contrasto con gli artt. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e 6 e 7 della Convenzione EDU, poiché il giudizio di pericolosità, in un’ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull’oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell’onere della prova a carico del proposto, essendo incentrato sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell’interessato soltanto un onere di allegazione per srnentirne l’efficacia probatoria» (Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, Friolo, Rv. 264386).
Nel caso di specie, è mancata l’indicazione degli elementi fondanti la pericolosità, il periodo in cui la stessa si sarebbe manifestata e l’incidenza della stessa ai fini delle acquisizioni patrimoniali incise dal provvedimento di confisca.
Da quanto esposto discende l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, ferma restando l’ampia autonomia delle valutazioni di merito, alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso il 14/09/2023