Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3824 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3824 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 8/05/2025 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catania sezione Misure di prevenzione è stato parzialmente riformato il decreto del Tribunale in sede, del 13 aprile 2021, con il quale è stata disposta la confisca di beni immobili, mobili registrati e rapporti finanziari, a carico di NOME COGNOME e dei terzi interessati, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, ritenuta la pericolosità di NOME COGNOME, ai sensi dell’art 4, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 159 del 2011, in quanto dedito abitualmente alla commissione di delitti determinati da finalità di lucro, nonché riscontrata la sproporzione tra i beni nella disponibilità del proposto e dei componenti del suo nucleo familiare e la capacità reddituale di questo.
La Corte d’appello è giunta a una diversa qualificazione della pericolosità del proposto intervenuta sulla base della valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della proposta e a seguito dell’acquisizione, di ufficio, di una sentenza ulteriore, nel corso del procedimento di secondo grado, Ritenendo pertanto la pericolosità sociale del proposto oltre che generica ex art. 4, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 159 del 2011, Anche qualificata quantomeno dall’anno 2008 e sino al 2009, periodo in cui è stato accertato che questi gestiva una piazza di spaccio organizzata e attività illecite di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti anche di differente tipologia.
Dunque, la Corte territoriale, ad esclusione della confisca con riferimento all’appartamento sito in Catania al INDIRIZZO, descritto a p. 10 del decreto impugnato, di proprietà di NOME COGNOME, coniuge del proposto, ah confermato la misura patrimoniale adottata.
Avverso il provvedimento propongono tempestivi ricorsi il proposto e i terzi interessati, questi ultimi per il tramite di procuratore speciale, affidando le censure a un unico motivo.
Si denuncia v iolazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione , nella forma della mancanza e contraddittorietà.
La Corte territoriale ha valutato elementi nuovi e inediti, estranei alla cognizione del Tribunale, violando il principio devolutivo dell’appello .
Inoltre, si contesta che la Corte territoriale, a seguito dell’acquisizione di ufficio della sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 24 gennaio 2019 relativa a fatti diversi, ha rivalutato la pericolosità del condannato, qualificandola come specifica, a fronte della diversa pericolosità sulla quale fondava il decreto del Tribunale, finendo per riformare in peius la posizione del proposto.
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta del Procuratore generale di procedere a perizia e, di ufficio, ha acquisito l’indicata sentenza anche se relativa a fatti diversi rispetto a quelli sui quali si è svolto il contraddittorio nel corso del primo grado, sentenza di condanna, peraltro, non definitiva relativa a reati di cui agli artt. 74 e 73 TU Stup., commessi in Catania fino al mese di giugno 2008, giungendo a restringere la manifestazione di pericolosità del proposto per l’arco temporale 2008 – 2009 rispetto alla prima decisione che aveva ritenuto tale pericolosità nel periodo dal 2000 al 2011.
Il giudizio di pericolosità è stato, quindi, fondato su un elemento di valutazione non esistente e non sottoposto al contraddittorio nel corso del procedimento di primo grado.
Inoltre, si è giunti ad una reformatio in peius della posizione di COGNOME in violazione dell’art 597, comma 3, del codice di rito, riconoscendo, peraltro,
una pericolosità sociale del proposto diversa da quella sulla quale era fondato il primo decreto. Ciò rilevando tenuto conto che la cosiddetta pericolosità generica può condurre all’ablazione soltanto di beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, come da Sez. U, n. 4880 del 26 giugno 2014.
Diversamente, la pericolosità qualificata non fonda sul medesimo principio di stretta correlazione temporale valevole per quella generica e, comunque, rilevando che la Corte territoriale fonda la decisione adottata su un ragionamento diverso da quello utilizzato dal primo Giudice violando il principio del tantum devolutum quantum appellatum .
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono infondati.
1.1. Per quanto concerne i terzi interessati si rileva che unico profilo devoluto alla cognizione di questa Corte attiene alla pericolosità sociale del proposto e alla sua perimetrazione temporale.
Su tale punto, deve riscontrarsi che la recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, ricorrente Putignano, ha affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. In quella sede, la Corte nella sua composizione più autorevole, chiamata a pronunciarsi sul quesito se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene, si è espressa nel senso che il terzo è legittimato a rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, potendo, a tale fine, dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 -01) risultando l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura deducibile soltanto dal proposto (v. anche: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01).
Il ricorso proposto dai terzi interessati, dunque, per la parte che riguarda la pericolosità del proposto e la sua perimetrazione, non è fondato.
1.2. Quanto alla posizione del proposto, si osserva che, nel caso in esame, la confisca di prevenzione è stata ancorata, non soltanto alla valutazione di pericolosità generica già svolta dal Tribunale, ma anche alla pericolosità qualificata come rivalutata a fronte della sopravvenienza di elementi nuovi, nella specie rappresentati dai fatti posti a base della sentenza di condanna del 2019, intervenuta in primo grado, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 TU Stup.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176) non esclude che si possano valutare, ai fini della pericolosità, per l’applicazione di una nuova o più grave misura di prevenzione, ulteriori elementi, precedenti o successivi, non valutati che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.
In questo stesso senso (v. Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 -01) si è sostenuto che, nel procedimento di prevenzione, il Giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere a una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto, in motivazione, delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici dell ‘ attuale pericolosità del proposto.
A fronte di tali principi, cui il Collegio aderisce, si osserva che nel caso al vaglio la descritta sentenza del Giudice per le indagini preliminari è sopraggiunta e acquisita di ufficio dalla Corte territoriale. Questa, però, risulta sottoposta al contraddittorio delle parti e la deduzione svolta dal ricorrente relativa al fatto che si tratta di sentenza non definitiva, non è decisiva.
Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Rv. 266364 -01). Pertanto, deve considerarsi legittimo, da parte del giudice della prevenzione, avvalersi di elementi indiziari o di prova tratti da procedimenti penali benché non ancora conclusi ai fini dell’adozione di misure di prevenzione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto la pericolosità sociale del proposto oltre che generica, come già qualificata dal Tribunale (v. p. 6 del decreto), anche qualificata – quantomeno dall’anno 2008 e fino all’anno 2009 perché il proposto è stato riconosciuto aver concorso nella gestione di piazza di spaccio organizzata; dunque la Corte territoriale ha confermato la pericolosità sociale generica e ha esaminato ulteriori, specifici elementi di fatto, sulla base
dei quali sì è evinto che il proposto eseguiva, abitualmente, delitti che avevano generato profitti e che avevano rappresentato l’unico reddito in un determinato periodo.
Si tratta di una valutazione della pericolosità che è fondata sugli stessi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, nonché, rispetto alla successiva sentenza, su ulteriori elementi che, comunque, il Giudice di secondo grado ha sottoposto al contraddittorio delle parti.
Tale conclusione risulta conforme all ‘ indirizzo di legittimità secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, l’Autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271220 – 01). Sul tema, si è anche precisato che non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora l’ablazione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua ritenuta pericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in merito all’abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo ed alla commissione di reati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, COGNOME, Rv. 285039 -01; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 274915 -01: in motivazione la Corte ha, altresì, escluso l’applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De, Rv. 256451 01).
Il riscontrato, necessario, presupposto e cioè che sia garantito il contraddittorio sui fatti, in questo caso, risulta assicurato posto che la Corte di appello ha rimesso la causa sul ruolo dopo avere acquisito le sentenze di condanna e, evidentemente, la difesa ha potuto interloquire nel contraddittorio.
Infine, va riscontrato che la richiesta e il decreto di primo grado indicavano un periodo di pericolosità più ampio rispetto a quello ritenuto dalla Corte quanto alla pericolosità qualificata (limitata agli anni 2008 -2009); inoltre, la richiesta e il decreto avevano ad oggetto beni immobili e mobili in numero più ampio rispetto a quelli per i quali la Corte territoriale ha confermato la confisca.
Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME