Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51174 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG V. <5.e),LATIO)-q GLYPH C.O.LICW >”9 (4.,) GLYPH eQ)v)4 88
RITENUTO IN FATTO
1. Ti Tribunale di Roma con decreto emesso in data 7 marzo 2022 ha respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata nei confronti di COGNOME NOME. Sulla base della ricognizione della condizione soggettiva di pericolosità ‘storica’ ha tuttavia disposto la confisca, in via disgiunta, di alcune unità immobiliari e dei beni aziendali riferiti a più compagini societarie (RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE).
1.1 Ai fini qui in rilevo, va rilevato che in punto di pericolosità soggettiva, il Tribunale ha così ricostruito il profilo del proposto COGNOME NOME:
COGNOME è stato condannato per violazione della disciplina dei giochi e delle scommesse per fatto commesso nel maggio del 1999;
è stato condannato per uno specifico episodio di cessione di sostanze stupefacenti – 300 grammi di eroina – avvenuto in data 3 novembre 2001 (condanna ad anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa);
nel mese di luglio dell’anno RAGIONE_SOCIALE COGNOME è stato coinvolto in una indagine relativa ad una vasta associazione dedita al narcotraffico internazionale capeggiata da COGNOME NOME. In tale ambito è intervenuta senten2:a di condanna per il delitto di cui all’art.74 dPR n.309 del 1990, per un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina (sequestrata in data 29 marzo 2014) e per un ulteriore tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina (sequestrata nel marzo del 2015).
Ciò posto, secondo il Tribunale va ritenuto che il COGNOME abbia vissuto in un primo momento una condizione di pericolosità cd. semplice (che si indica come sussistente dal 1999 sino al 2006, anche in ragione della sottoposizione alla sorveglianza speciale) e successivamente sia transitato nell’area della pericolosità qualificata (in rapporto alla contestazione in sede penale del reato di cui all’art.74 del dPR n.309/90), già in un periodo antecedente al RAGIONE_SOCIALE, in ragione della elevata capacità criminale e della complessa rete relazionale emersa nel RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Circa tale aspetto, conviene esporre le valutazioni contenute nella decisione oggi impugnata.
Secondo la Corte di Appelloiil Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la pericolosità «qualificata» del COGNOME – sino all’anno 2016 – in ragione della condanna per la partecipazione dedita al narcotraffico. Le indagini, eseguite a partire dal RAGIONE_SOCIALE,
hanno evidenziato una particolare capacità organizzativa e una elevat ramificazione del sodalizio, sicchè è verosimile ritenere che le condotte ill abbiano avuto inizio in un periodo antecedente, non determinabile con esattezza Quanto alle condotte antecedenti, si conferma la pericolosità cd. semplice dal 19 sino al 2006. Ciò sulla base della ‘rilevanza particolare’ dell’episodio avv nell’anno 2001, indicativo dell’inserimento in un circuito elevato e stabile di sp di sostanze stupefacenti.
Non vi sono ulteriori considerazioni, nella decisione impugnata, in punto ricognizione ‘storica’ della pericolosità del COGNOME.
Quanto agli aspetti strettamente patrimoniali, occorre evidenziare i punti tr dalla Corte di secondo grado.
in riferimento all’acquisto immobiliare avvenuto nel novembre dell’anno 2001 da parte di COGNOME NOME (in Pomezia, INDIRIZZO), lo stesso viene rite correlato al primo periodo di pericolosità del COGNOME (sostanzialmente co all’episodio di cessione di stupefacenti). Si conferma la riferibilità al Vir giudizio di sproporzione (si afferma la implausibilità della tesi difensiva sec cui l’acquisto sarebbe stato finanziato dai suoceri del COGNOME);
viene ritenuto ingiustificato l’acquisto (cori successiva vendita) dell’imm sito in Roma alla INDIRIZZO (acquisto del maggio del 200 considerato periodo di pericolosità) con impossibilità di ritenere lecito il ri della posteriore vendita avvenuta nel luglio del 2011 (ed in particolare ciò rile fine di mantenere in essere la confisca della RAGIONE_SOCIALE, attività di bar che risulta essere stata avviata nel 2011, e della immobiliare RAGIONE_SOCIALE);
quanto alla immobiliare NOME e all’immobile in Frascati (acquisto del 2014) si ribadisce la sproporzione, non potendosi ritenere lecito il provento della ven dell’immobile di Roma in INDIRIZZO e non essendo persuasive l ulteriori allegazioni difensive;
quanto al ramo d’azienda della vendita di tabacchi (attività acquistata nel 20 si richiama, essenzialmente, il contenuto del decreto di primo grado;
quanto all’immobile sito in INDIRIZZO, si ribadisce il contenuto decreto di primo grado;
analoga tecnica argomentativa viene impiegata in riferimento all’immobile sit in Frascati alla INDIRIZZO (acquisto del 2019).
Avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, ed i terzi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1 Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME introduce un unico motivo, con cui si deduce l’assenza di motivazione in punto di pericolosità soggettiva per il periodo antecedente al RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la difesa la Corte di Appello non ha correttamente inquadrato il periodo di pericolosità ‘semplice’ (art. 1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011) del COGNOME, in aperta violazione dei parametri interpretativi dettati dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.24 dell’anno 2019.
Si è fatto riferimento alla pericolosità qualificata ai sensi dell’art.4 d.lgs. n.159 del 2011 ma detta condizione soggettiva non può ‘coprire’ il periodo antecedente al RAGIONE_SOCIALE.
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Non si comprende, in particolare, quale sia la base cognitiva idonea a determinare la pretesa condizione soggettiva di pericolosità del COGNOME nel periodo 1999/2006, posto che gli unici episodi delittuosi censiti sono avvenuti nel 1999 e nel 2001. Si tratta di un aspetto che condiziona l’intera ricostruzione patrimoniale, con particolare riferimento all’impiego del ricavato della vendita dell’immobile acquistato nel 2005, periodo storico in cui il COGNOME non potrebbe essere ritenuto portatore di pericolosità sociale.
3.2 II ricorso proposto – con unico atto – dai terzi intestatari di beni si articola in nove motivi, che verranno sintetizzati nei limiti di effettiva utilità per la decisione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen. .
3.2.1 Al primo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art.27 d.lgs. n.159 del 2011 in riferimento alla esiguità del termine – pari a giorni dieci – per proporre l’atto di impugnazione.
Si sostiene la inadeguatezza del termine, con vulnus al diritto di difesa ed al generale principio di ragionevolezza.
Si effettua una comparazione con la disciplina del processo penale (art. 585 cod.proc.pen.), sì da evidenziare come in sede di prevenzione non vi sia alcuna diversificazione della ampiezza del termine per i casi di maggiore complessità.
Si ritiene incongrua la risposta fornita dalla Corte di Appello (difetto di rilevanza per essere stati, in ogni caso, proposti i motivi) atteso che la esiguità del termine si riflette – comunque- sui contenuti dell’atto di impugnazione.
3.2.2 Al secondo motivo si pone una questione relativa alla tecnica redaziona della decisione, valevole per tutti i ricorrenti, con deduzione di apparen motivazione.
Si sostiene, in particolare, che la Corte di Appello, richiamando in più pu contenuti della decisione di primo grado (basati, peraltro, su una informativa cui la GdF rispondeva ad alcuni rilievi contenuti in una consulenza di parte) non preso concretamente in esame le doglianze esposte nell’atto di appello e relat alle vicende patrimoniali, in punto di autonoma redditività dei terzi ed in pun modalità realizzativa degli investimenti. Nei motivi posteriori, richiamando contenuto dell’atto di appello, si evidenziano gli aspetti in fatto rimasti confutazione.
3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza d motivazione in riferimento alla statuizione di confisca relativa all’immobile si INDIRIZZO (acquisto del 2005).
La difesa evidenzia che l’estinzione del mutuo gravante sull’immobile è avvenut – come dimostrato in via documentale – tramite una parte del ricavato del vendita avvenuta nell’anno 2011, aspetto non preso in considerazione nell decisione impugnata.
La legittimità dell’acquisto determinava inoltre legittimità della plusva utilizzata per finanziare le posteriori attività oggetto di confisca,
Anche sul tema dell’apporto dei suoceri del COGNOME in sede di acquisto dell’immob era stata prodotta documentazione non oggetto di valutazione.
3.2.4 Analoghe deduzioni di assenza di motivazione vengono formulate ai motivi dal quarto al nono, in riferimento alle statuizioni di confisca relative agli u beni. Su tali punti si rinvia al contenuto dell’atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da COGNOME NOME è fondato. Da ciò deriva, per le rag che si andranno ad esporre, la necessità di una complessiva rivalutazione de ricostruzione patrimoniale, con estensione dell’annullamento alle posizioni terzi.
COGNOME NOME in riferimento al periodo 1999/2006 è stato inquadrato in se di merito nella categoria tipica di pericolosità di cui all’arti comma 1 lett d.lgs. n.159 del 2011.
2.1 Tuttavia la base cognitiva di simile inquadramento è del tutto carente pe periodo posteriore all’anno 2001, non risultando censita alcuna condotta delittu posteriore ali r = pur rilevante – episodio di cessione di stupefacenti del 3 novembr 2001.
Va ricordato che ai fini della ricognizione – in diritto – della cd. pericolosità è indispensabile individuare la abituale realizzazione, in un dato inter temporale, di delitti produttivi ‘in concreto’ di reddito (v. da ultimo Sez. I n del 10.1.2023, n.m.)
Come espresso in modo chiaro dal giudice delle leggi nella decisione n.24 del 201 le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della mi sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esam dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base cli precisi « di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione ( 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti comme abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) c abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito . (47
Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìd legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell’art. 1 co.1 lett. b d n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « allorché si versi – come questioni ora all’esame – al di fuori della materia penale, non può del escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza de quali GLYPH può GLYPH legittimamente GLYPH limitarsi GLYPH un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla bas dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole gener comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale – nell’ottica costituzionale così come in quella convenzionale – è, in che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la per potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa .. La locuzi
«coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla b elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di at delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiv necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quan specifiche “categorie” di reato. Tale interpretazione della fattispecie permet ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insist Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura ».
2.2 Ciò che manca, pertanto, nella ricognizione storica delle condotte del Virz la base fattuale della abitualità, posto che dopo il 2001 non si hanno evidenze di tal genere sino al coinvolgimento (avvenuto nel RAGIONE_SOCIALE) del ricorrente nel complessa indagine in tema di narcotraffico.
Per quanto si voglia sostenere il possibile ‘inserimento’ del COGNOME nel cons criminoso (data la professionalità mostrata) in un periodo storico antecedent RAGIONE_SOCIALE, risulta obiettivamente arbitrario ipotizzare – senza alcun dato fattu sostegno – una continuità dell’agire delittuoso dal 2001 in avanti e, soprat non è sostenuta da alcuna argomentazione la fissazione della pericolosità semplic sino all’anno 2006 (posto che a tal fine non rileva la sottoposizione a mi cautelari o alla sorveglianza speciale ma la commissione di condotte delittuo produttive di reddito).
2.3 Dalle precedenti considerazioni deriva la necessaria rivalutazione dell’in decisione patrimoniale, posto che in sede di merito si è ritenuto in modo del t apodittico di collocare l’acquisto immobiliare avvenuto nell’anno 2005 (c posteriore plusvalenza derivante dalla vendita) all’interno del ‘perio pericolosità’ del COGNOME.
E’ evidente invece che la – necessaria – rivalutazione del periodo di pericol imporrebbe di ritenere non confiscabile la pllusvalenza derivante dalla vend dell’immobile acquistato nell’anno 2005, con obiettiva rimodulazione del giudiz di sproporzione.
3. Sono fondate anche talune deduzioni dei terzi intestatari.
3.1 Quanto alla preliminare questione di legittimità costituzionale – propost primo motivo di ricorso – va ritenuto sussistente il difetto di rilevanza.
Se da un lato – in termini generali – la natura del decreto conclusivo procedura di prevenzione, assimilabile alla sentenza, rende effettivamente n agevole la elaborazione dell’atto di impugnazione in un termine breve, dall’al va rilevato che nel caso in esame il termine è stato rispettato, pur in una vi patrimoniale di una consistente complessità. Non vi è, pertanto, accessibilità questione incidentale di legittimità costituzionale, posto che la eventuale decis di accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul procedimento i corso.
3.2 E’ invece fondato il secondo motivo dell’atto di ricorso proposto dai terzi. Fermo restando che – in via preliminare – l’acquisto dell’immobile sito in Ro INDIRIZZO, per quanto detto in precedenza, va rivalutato sot profilo del rispetto del principio della ‘correlazione temporale’ (secondo i pr di diritto espressi nella nota decisione SU Spinelli), va rilevato che effettivamente la Corte di secondo grado nel rinviare – in larga misura – ai contenuti della p decisione finisce con l’omettere la valutazione di numerose e rilevanti allegaz introdotte dai terzi, su punti decisivi della complessiva ricostruzione patrimon Non vi è pertanto un concreto esame delle doglianze avanzate con i motivi d appello e ciò comporta la ricorrenza del vizio deducibile in sede di legittim di mera apparenza di motivazione (tra le molte, v. Sez. VI n. 21525 del 18.6.202 rv 279284).
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio
3.3 La forma di decreto del provvedimento impugnato non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chi alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità d componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (v. SU Gattuso).
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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