Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37215 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37215 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME, nata a Santa NOME Capua Vetere il DATA_NASCITA;
NOME, nato ad Alba DATA_NASCITA;
NOME, nata ad Asti il DATA_NASCITA;
avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Torino il 07/11/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino ha confermato il decreto con cui è stata applic confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME la misura di prevenzione della sorveglia speciale e disposta la confisca di alcuni beni.
I proposti COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati considerati portatori di pericol generica e qualificata.
Hanno proposto ricorso per cassazione i proposti e COGNOME, terza interes e si è dedotta violazione di legge.
Quanto alla COGNOME, si sostiene che, secondo i Giudici di merito, sebbene non fosse stata attinta da condanne o da deferimenti per reati lucro-genetici tra il 2013 e il 2020 la proposta si sarebbe resa protagonista di un furto il 22.12.2022, presso l’outlet di Serravalle per un controvalore di 800 euro, che si aggiungerebbe ad altri cinque furti compiuti tra il 1998 e il 2013 – per i quali sono intervenute sentenze definitive condanna – nonché di un altro furto, commesso il 12.6.2010, per il quale vi sarebbe stata remissione di querela e, ancora, di un furto del 2.1.2015 che, nonostante l’intervenuta assoluzione per non avere commesso il fatto, sarebbe comunque ascrivibile alla proposta “in quanto ben difficilmente, anche per colore e volume dello stesso trolley, potrebbe non essersi avveduta dell’azione della figlia”.
Sostiene, invece, la ricorrente che la Corte in tal modo avrebbe irritualmente “riempito” il lasso di tempo tra il 2013 (anno dell’ultima condotta accertata) e il 202 anno in cui sarebbero state captate una serie di conversazioni significative, riferibili biennio 2020 – 2022, in ragione delle quali è stato poi fondato il giudizio di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen. – divenuto irrevocabile il 12.7.2024 – p nel presente procedimento di prevenzione, a fondamento della valutazione di pericolosità qualificata quanto alla intestazione fittizia di beni, ancorata al 2020.
Assume la proposta che i decreti sarebbero viziati, da una parte, per non essersi i Giudici confrontati con il dato obiettivo per cui, per quasi un decennio, COGNOME COGNOME avrebbe commesso condotte rilevanti al fine del giudizio di pericolosità e, dall’altro, pe aver ritenuto che il coinvolgimento nel reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. abb contribuito a configurare il requisito di abitualità, senza tuttavia considerare la cr temporale con i precedenti reati e, dunque, senza valutare che il nuovo fatto potesse essere una condotta “nuova” e autonoma rispetto ai fatti pregressi.
Quanto a COGNOME, si evidenzia che il giudizio di pericolosità sarebbe stato fatto discendere da quattro furti in abitazione, commessi tra luglio ed agosto 2009, un furto, sempre in abitazione, commesso nel luglio del 2014, e da un fatto di ricettazione, commesso nel 2017 e dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.
Anche in tali casi detti fatti sarebbero stati posti irritualmente in connessione co quelli oggetto della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. come in tal modo sia stato formulato un giudizio di pericolosità sulla base di una soluzione di continuità tra il 2009 al 2023.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, si evidenzia come, nel caso di specie, i fatti sarebbero non abituali (condanne per fatti rispettivamente de 2009 e del 2014 e un ulteriore reato estinto per esito favorevole della messa alla prova) e di per sé non produttivi di reddito illecito destinato al sostentamento del soggetto.
Non vi sarebbero fatti tali da evidenziare uno stile di vita, di continuità nell’ille nel reddito prodotto.
Quanto alla pericolosità qualificata, il giudizio sarebbe stato fatto discendere dall condanna per il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. che, secondo la Corte, sarebbe basata sulle dichiarazioni confessorie degli imputati relative alla intestazione di beni soggetti terzi.
Si evidenzia come, in particolare, l’intestazione fittizia di beni a soggetti terzi avreb riguardato:
un immobile acquistato dai coniugi e intestato fittiziamente a COGNOME NOME (madre del ricorrente ) nel luglio del 2020 e successivamente donato nel 2022 a COGNOME NOME, figlia dei proposti;
un veicolo Fiat intestato fittiziamente a Molaro Donato nel giugno del 2021:
un veicolo Polo intestato fittiziamente a Borgo Alessandro nell’agosto del 2022;
un camper intestato a soggetti non identificati in un lasso di tempo tra il 2020 e i 2022
somme di denaro per circa 10.000 euro
L’assunto difensivo – di cui in parte si è detto – è quello per cui anche in questo caso sarebbero stata irritualmente “saldata” la pericolosità generica – dal 2009- con quella qualificata.
Sotto altro profilo, si fa riferimento al giudizio di sproporzione e, soprattutto, al va dell’immobile che oscillerebbe tra i 65.000 euro (17.000 per l’acquisto del rudere e 48.0000 per la ristrutturazione) e i 232.000 euro stimati dal consulente della Pubblica accusa.
Secondo la Corte, a far data dal 2014 il nucleo famigliare COGNOME avrebbe “versato in sproporzione per la complessiva somma di 285.562 euro, tenuto conto degli esborsi per l’acquisto dei beni poi interessati dalla confisca e della ristrutturazio dell’immobile”; un’attività lucro-genetica a fronte della assenza di dichiarazione di redditi nel periodo 2014- 2022.
Si tratterebbe di un assunto errato perché il valore dell’immobile sarebbe stato determinato senza considerare la documentazione difensiva (in questa parte il ricorso ricostruisce il senso del preventivo di spesa).
In tale contesto si colloca anche il tema della giustificazione della provenienza lecita del denaro; vi è l’indicazione di somme di derivazione lecita (risarcimenti, indennità pensionistica, dichiarazione della madre della COGNOME) e sarebbe errata l’affermazione della Corte secondo cui non vi sarebbe prova né che i proposti abbiano beneficiato di regalie o contributi da parte dei familiari estranei al nucleo famigliare e neppure che con tali sostanze abbiano provveduto al proprio sostentamento e all’accantonamento delle risorse poi destinate all’acquisto dei beni (in tal senso vi è una parte del ricorso dedicat alla ricostruzione alternativa lecita).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono infondati.
Quanto al giudizio di pericolosità, la Corte, con una motivazione puntuale, ha evidenziato:
quanto a COGNOME: a) il suo diretto coinvolgimento nel furto del 22.12.2022; b) la condanna per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., avente ad oggetto quattro condotte commesse tra il 2020 e il 2022, e per indebito conseguimento del reddito di cittadinanza; c) le condanne per cinque episodi di furto tra il 1998 e il 2013; d) il sens e la portata dei fatti criminali per i quali non è intervenuta condanna ma che, nondimeno, devono ritenersi accertati (fatti del 2010 e del 2015 – cfr., pag. 18 e ss. decret impugnato); e) il senso e la portata di una serie di conversazioni, dal contenuto obiettivamente univoco, rivelatrici del sistematico e non occasionale coinvolgimento della proposta in traffici delittuosi lucrogenetici e della assenza, nel corso del tempo, qualsiasi attività lavorativa:
non diversamente, quanto a COGNOME, marito della COGNOME a) le numerose condanne per fatti di furto commessi tra luglio e agosto 2009, per furto commesso in abitazione nel 2014, per la ricettazione compiuta nel 2017 e, anche in questo caso, la condanna per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen.; b) il senso e la portata di una se conversazioni intercettate dal contenuto univoco.
Sulla base di tale quadro di riferimento, la Corte ha spiegato come i fatti indicati singolarmente attribuibili ai proposti, evidenzino una cointeressenza e, soprattutto, un reciproco coinvolgimento, una connessione intrinseca e, dunque, una abitualità di entrambi nel commettere reati lucro-genetici, sviluppatasi nel tempo; tale dato è stato posto in collegamento, da una parte, con l’assenza di redditi dichiarati dal 2014 al 2022 e di una qualsiasi attività lavorativa continuativa, e, dall’altra, con una sproporzione 285.562,00 euro, calcolata tenuto conto degli esborsi compiuti per l’acquisto dei beni oggetto del provvedimento abltatorio.
Dunque, ha concluso la Corte, una illecita accumulazione di beni, tenuto conto dell’assenza di prova, da una parte, che i proposti abbiano beneficiato di regalie e contributi da parte di familiari estranei e, dall’altra, che con la relativa provvista abb non solo provveduto al proprio sostentamento, ma, soprattutto, all’accantonamento della provvista utilizzata per l’acquisto dei beni confiscati.
In tale quadro di riferimento si è spiegato: a) perché è inverosimile che la somma di 26.000 euro ricevuta da COGNOME sia stata utilizzata per l’acquisto e la ristrutturazion dell’immobile in Portacomaro; b) come, sulla base di alcune conversazioni, si evinca che i proposti avessero disponibilità di contante e propensione alla spesa del tutto incompatibile con il loro tenore di vita; c) come, pur volendo ragionare con la difesa e ipotizzare che davvero COGNOME abbia conseguito la somma di 50.000 euro per la vendita di materiale ferroso, nondimeno la sproporzione resterebbe evidente; d) perché non
assume rilievo il tema dell’acquisto della autovettura Fiat 500, oggetto di confisca, compiuto mediante un finanziamento e con pagamento rateale; d) come abbiano valenza generica e contraddittorie le deduzioni difensive relative al valore dei lavori d ristrutturazione del fabbricato di Portacomaro (cfr. pag. 29 e ss. decreto impugnato); e) come, non diversamente, non assumano decisiva valenza le considerazioni difensive quanto al camper, alle somme destinate al matrimonio della figlia della proposta.
In tale contesto i ricorsi rivelano la loro strutturale infondatezza, ai limiti inammissibilità, perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento; i ricorsi, da una parte, sono silenti sul contenuto delle conversazioni, anche confessorio, valorizzate dai Giudici di merito, e, dall’altra, non spiegano perché la motivazione sarebbe apparente in ordine al giudizio di pericolosità sociale, perché sarebbe viziato, alla luce delle considerazioni esposte, l’assunto secondo cui i singoli fatti attribui proposti debbano essere letti e valutati in un contesto sistemico e unitario che lega nel tempo le condotte e rivela lo stile di vita criminale.
Non diversamente, quanto al requisito della sproporzione e della provenienza lecita delle sostanze, a fronte di dichiarazioni di redditi assenti e del ragionamento tutt’alt che apparente della Corte di appello, i ricorsi sollecitano una diversa valutazione delle prove e, in sostanza, un nuovo accertamento fattuale precluso in questa sede.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2025
Il Consigliere – estensore