Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5243 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5243 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nata a Polistena il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 5 novembre 2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria, rigettando la contestuale istanza di revoca, ha confermato l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, ritenuta pericolosa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d. Igs. n. 159 del 2011 (in quanto imputata di concorso esterno in
RAGIONE_SOCIALE mafiosa – capo 60 – di intralcio alla giustizia – capo 61 – e corru in atti giudiziari – capo 62 – aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa), della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (rideterminata in anni due) e – seppur restringendo i confini temporali delle manifestazioni di pericolosità – anche della confisca originariamente disposta, limitata, però, proprio in ragione della detta rimodulazione, al solo fabbricato in Polistena.
Il ricorso è proposto nell’interesse della NOME e si compone di tre motivi d’impug nazione.
2.1. Il primo attiene alla ritenuta pericolosità e ai rapporti tra procedimento di prevenzione e il giudizio di merito, quanto, in particolare, alla ritenuta insussistenza, in quella sede, dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa in ipotesi agevolata dalla NOME (già prospettata nella sentenza di annullamento di questa Corte e, da ultimo, confermata dalla Corte d’Appello nel giudizio rescissorio), all’assoluzione dei coimputati dai capi 63) e 64) e della stessa NOME dal reato di cui al capo 62); tutti ineludibili vincoli valutativi che, anche alla luce dei princ sovranazionali, precluderebbero, sostiene la difesa, simmetriche valutazioni di rilevanza in sede di prevenzione.
2.2. Il secondo e il terzo attengono, specificamente, alla misura patrimoniale e deducono, sotto il profilo della violazione dell’art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 e dell’apparenza della relativa motivazione, l’omessa valutazione degli esiti della consulenza di parte e, con essa, degli apporti economici offerti dai familiari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Infondato è il primo motivo.
2.1. Va premesso che il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione si alimenta, nella sua “fase constatativa”, dell’apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” dell possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge; un apprezzamento che, proprio perché finalizzato all’accertamento della pericolosità, prescinde dalla consumazione di specifici fatti di reato, ben potendo fondarsi su condotte penalmente irrilevanti o sull’autonoma valutazione di fatti oggetto (anche) di paralleli procedimenti penali: il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto “colpevole” o “non
colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire, elevato ad “indice rivelatore” della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264322, in motivazione).
Il giudice della prevenzione, infatti, può (e deve) valutare ogni elemento fattuale idoneo a fondare il successivo giudizio prognostico, in quanto rappresentativo dell’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza, a prescindere dall’esistenza o meno di un parallelo accertamento giudiziale (di cognizione). E, in questo giudizio, proprio in ragione dell’autonomia del procedimento di prevenzione, il giudice non può esaurire il proprio compito col richiamare semplicemente eventuali provvedimenti coercitivi emessi in sede penale o l’ordinanza di rinvio a giudizio o sentenze di assoluzione per insufficienza di prove ovvero anche di condanna non definitive (tutte fonti astrattamente utilizzabili nel giudizio di pericolosità), ma ha l’obbligo di procedere ad una valutazione autonoma di tali elementi probatori, pur se tratti da procedimenti penali in corso o definiti, sia specificando gli elementi concretamente considerati, sia spiegando le ragioni della loro valenza per una prognosi di pericolosità sociale, comune o qualificata (Sez. 1, n. 1701 del 12/06/1990, COGNOME, Rv. 184950).
Sicché, per come si è detto, non è necessario che il fatto sia stato accertato, con una sentenza di condanna; è ben possibile, per il giudice della prevenzione, utilizzare elementi probatori e indiziari di minore efficacia (come, ad esempio, le chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzione non richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, – in esso non applicandosi l’art. 192 cod. proc. pen.: Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, 250278 – e anche se risultate inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, purché non palesemente inattendibili o smentite da elementi contrari: Sez. 1, n. 8922 del 20/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218362) e dare atto delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici dell’attuale pericolosità del proposto (Sez. 6 n. 4668 del 08/01/2013, COGNOME, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, COGNOME, Rv. 216054).
Nella pur riconosciuta autonomia di giudizi, la pendenza di un giudizio penale, per quanto non immediatamente incidente sugli esiti del procedimento di prevenzione, impone, da un canto, che il dato storico risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti; dall’altro, che l’apprezzamento operato in sede di prevenzione sia svolto con tanto più rigore quanto più l’esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287931), tenendo conto delle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso
dai giudici di merito (Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842) e verificando se, dal complessivo tessuto argomentativo, emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 1, n. 36878 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285251; Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842).
L’unico limite posto all’autonomia valutativa del giudice della prevenzione (insieme, ovviamente, a quello di non avvalersi di prove vietate: Sez. U. n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271) è che i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non siano stati smentiti in un giudizio penale. Sicché, ove sia intervenuta la pronuncia di una sentenza irrevocabile di assoluzione, che abbia escluso la sussistenza del fatto o accertato, nel merito, l’assoluta estraneità del proposto ai fatti-reato sulla base dei quali era stato ritenuto pericoloso, il principio di unitarietà e di non contraddizione dell’ordinamento impedisce di assumere i medesimi fatti (la cui sussistenza risulta esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l’estraneità del proposto) come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità.
Questo Collegio è consapevole del permanere di un contrasto interpretativo in ordine alla esatta perinnetrazione dei confini entro i quali definire il principi dell’autonoma valutazione (contrasto che si manifesta soprattutto con riferimento alla categoria della pericolosità generica e, nel settore della contiguità mafiosa, con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lett. b, d. Igs. n. 159 d 2011), ma ritiene che, pur nella riconosciuta autonomia dei due giudizi, la pronuncia di una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisca di assumere i medesimi fatti (la cui sussistenza risulta esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l’estraneità del proposto) come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità. Se, infatti, la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale, i principio di unitarietà e di non contraddizione dell’ordinamento impedisce di assumere – come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità – i medesimi fatti la cui sussistenza risulta, nel giudizio penale, esclusa o rispetto ai quali risul accertata l’estraneità del proposto e il giudice della prevenzione è vincolato a recepire – sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità – l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive prodottosi nel correlato giudizio penale (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, COGNOME, Rv. 287312Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284166; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272496; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264319).
2.2. Ciò considerato, il procedimento di prevenzione incardinato nei confronti della NOME mutua il compendio fattuale da quello acquisito nelle
indagini preliminari svolte nel procedimento “RAGIONE_SOCIALE“, cristallizzato in tre capi d’imputazione: l’intralcio alla giustizia, contestato al capo 61 (per aver promesso, nella sua qualità di consulente della difesa, una ricompensa in denaro al perito d’ufficio incaricato di valutare le condizioni di salute e l’eventuale incompatibilit con il regime carcerario del detenuto NOME COGNOME, ritenuto il capo dell’omonima cosca di RAGIONE_SOCIALE, detenuto in regime di regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.); la corruzione in atti giudiziari, contestata capo 62 (per aver offerto e poi corrisposto utilità al perito d’ufficio al fine di verificare la compatibilità del re carcerario del detenuto NOME COGNOME); il concorso esterno in RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contestato al capo 60 (per aver contribuito, pur senza farne parte, al rafforzamento, alla conservazione e al raggiungimento degli scopi dell’RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, con particolare riferimento alle articolazioni di quest’ultima facenti parte del Mandamento Tirrenico della Provincia di Reggio Calabria, quanto, in particolare alle cosche COGNOME, COGNOME e COGNOME).
2.3. La difesa deduce che l’apprezzamento della pericolosità sarebbe in concreto precluso dall’annullamento disposto da questa Corte in relazione al reato associativo (poi sfociato nell’assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, il 19 marzo 2025, perché il fatto non sussiste, con parallela esclusione dell’aggravante mafiosa contestata in relazione agli altri reati) e dall’assoluzione dei coimputati dai capi 63) e 64) e della stessa NOME dal reato di cui al capo 62).
2.4. Entrambe le pronunce allegate dalla difesa, tuttavia, contrariamente a quanto dedotto, non sono idonee, neanche in astratto, ad incidere – precludendo una differente valutazione dei medesimi fatti accertati nel giudizio penale – sul giudizio di pericolosità prospettato nel procedimento di prevenzione.
La pronuncia di annullamento con rinvio (disposto in relazione al reato associativo per il quale si era ipotizzato il concorso esterno) si è limitata a certificare un vizio della sentenza (l’insufficienza del quadro indiziario evocato dai giudici di merito a mettere in luce la sussistenza nella fattispecie degli elementi costitutivi di una RAGIONE_SOCIALE mafiosa); e tanto, non determinando, in sé, la caducazione degli elementi fondanti l’accertamento della pericolosità, impone solo di verificare se, dal complessivo tessuto argomentativo, emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione in sede di prevenzione dei dati fattuali accertati nel giudizio penale, secondo quello standard più pregnante di verifica indicato dalla sentenza n. 13269 del 2025.
In altre parole, l’annullamento con rinvio non determina un accertamento definitivo dell’insussistenza del reato e, per questo, non preclude l’autonoma valutazione del giudice della prevenzione.
La successiva pronuncia assolutoria intervenuta nel giudizio rescissorio, pur astrattamente idonea ad incidere sul parallelo procedimento di prevenzione (atteso che, in linea di principio, l’accertamento dell’insussistenza dell’RAGIONE_SOCIALE preclude la possibilità di ipotizzarne un concorso esterno e, quindi, sui medesimi fatti, fondare un giudizio di pericolosità del proposto), non è passata in giudicato, sicché alcuna contraddizione si verifica tra le valutazioni del giudice penale e quelle del giudice della prevenzione, posta alla base della preclusione elei-42kgekite -eitta cL pericolosità fondatck sui medesimi fatti esclusi nel giudizio penale. E anche nel più limitato ambito della pericolosità generica, solo la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto, certificando una contraddizione di sistema, impedisce di assumerlo, nel giudizio di prevenzione, come elemento significativo della pericolosità del proposto.
In ogni caso, anche prescindendo da tali considerazioni (in sé già sufficienti ad escludere, in astratto, ogni rilevanza delle pronunce invocata dalla difesa), la sentenza emessa nel giudizio rescissorio (della quale, peraltro, è stato prodotto il solo dispositivo) attiene alla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, laddove il concorso esterno contestato alla NOME si è sostanziato in condotte agevolative poste in essere in favore anche di altre articolazioni mafiose facenti parte del Mandamento Tirrenico della Provincia di Reggio Calabria (le cosche COGNOME e COGNOME), non interessate da alcuna pronuncia di annullamento e rispetto alle quali la difesa nulla deduce.
Né rilevano le dedotte assoluzioni pronunciate per i capi 62) (per la NOME), 63) e 64) (per gli altri concorrenti); assoluzioni che, oltre a non incidere sull’ulteriore contestazione di cui al capo 61) (autonomamente idonea a fondare un giudizio di pericolosità), non elidono tutti gli elementi logici e fattuali fondan la pericolosità della ricorrente per i suoi rapporti di ausilio alla ‘RAGIONE_SOCIALE, alcun modo smentiti dalle ulteriori acquisizioni documentali o istruttorie e, in sé, non incompatibili con gli esiti, in precedenza indicati, dei procedimenti di merito. Ciò che è stato ritenuto rilevante nel giudizio di pericolosità, infatti, è l’inten legame della COGNOME, quale consulente criminologa di parte, con il mondo della criminalità organizzata e gli specifici servizi offerti dalla stessa agli appartenent alle diverse articolazioni della ‘RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’intervento diretto a far ottenere gli arresti domiciliari a NOME COGNOME e a NOME COGNOME (capi 61 e 62) e le informazioni riservate che la prevenuta riusciva ad ottenere dal carcere (suggerimenti e indicazione di un nominativo a cui rivolgersi per ottenere il trasferimento del detenuto NOME COGNOME COGNOME carcere romano di Rebibbia; la promessa di un compenso per gti appartamenti alla Polizia Penitenziaria; la consegna di bigliettini contenenti messaggi da parte di un detenuto).
Tutti dati fattuali ricavabili in via autonoma dagli atti (essendone emersa esplicita traccia dalle conversazioni intercettate) richiamati dal provvedimento impugnato e significativi del compimento di una complessiva attività di istigazione e preordinazione, funzionale allo scopo illecito perseguito dalla NOME; circostanza che, per quanto ritenuto non sufficiente a fondare una condanna per il reato di corruzione contestato al capo 62) (in mancanza della mancanza di prova che siano state realmente offerte o concesse utilità o denaro al perito d’ufficio o che questi le abbia poi accettate), è comunque legittimamente utilizzabile all’interno del giudizio di prevenzione.
3. Indeducibili, invece, il secondo e il terzo motivo.
3.1. La difesa, per come si è detto, lamenta l’omessa valutazione sia degli esiti della consulenza di parte depositata agli atti, che degli apporti economici offerti dai familiari, ancorché avvenuti con modalità non tracciabile.
3.2. Il principio dal quale parte la difesa è corretto. I presupposti per l’applicazione della confisca vanno, infatti, individuati: a) nella condanna per alcuni reati, tassativamente indicati nella stessa norma che la prevede; b) nel possesso o nella disponibilità di taluni beni, anche per interposta persona; c) nella sproporzione tra i detti beni e il reddito dichiarato o i proventi dell’attiv economica esercitata; d) nella mancata giustificazione circa la provenienza delle cose da apprendere, rimanendo del tutto irrilevante la derivazione di tali beni dal singolo episodio criminoso.
Accertata la “sproporzione” (che deve essere significativa ed incongrua Corte cost. n. 33 del 7 novembre 2017 – e i relativi termini di raffronto devono essere oggetto di un rigoroso accertamento nei rispettivi valori economici, valutati al momento dei singoli acquisti), tuttavia, l’illecita accumulazione patrimoniale si presume (iuris tantum) e la misura può essere evitata solo ove si giustifichi la liceità della loro provenienza, con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052; Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147).
Cosicché, la ricostruzione della liceità dell’acquisto non può e non deve fermarsi alla mera provvista immediatamente utilizzata per l’acquisto dei beni, ma, all’evidenza, anche alla fonte della provvista medesima, che deve essere essa stessa legittimamente acquisita. Ed in tali termini deve prospettarsi, per essere “credibile”, la giustificazione da offrire: l’onere di allegazione difensiva in ordin alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione dell’esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il condannato offrire al giudice gli elementi fattuali dai quali poter dedurre anche la liceità della provvista medesima; un
accertamento, questo, che, presupponendo un necessario apprezzamento in fatto, non è censurabile nel giudizio di legittimità, ove sia congruamente motivato con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduto da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407).
3.3. Ciò considerato, la Corte ha dato atto: a) che l’immobile in questione è stato acquistato dalla NOME nel 2018, proprio nel periodo in cui si è manifestata la sua pericolosità sociale; b) che per il suo acquisto (avvenuto a distanza di meno di due anni da quando la stessa NOME aveva acquistato la prima casa di abitazione a COGNOME) furono versati oltre 73 mila euro, presumibilmente in contanti e comunque con pagamenti non altrimenti tracciati; c) che, sempre in quel periodo, la NOME ebbe a ricevere cospicui bonifici dalle sorelle (per complessivi 17.500 euro) ed ebbe a versare, complessivamente, 11.500 euro in contanti sul suo conto corrente. Della provenienza delle somme utilizzate per il (parziale) pagamento dell’immobile, di quelle versate sul conto corrente e della giustificazione causale dei bonifici ricevuti non vi è alcuna traccia documentale.
3.4. A fronte di ciò, le censure prospettate dalla difesa, lungi dal sostanziare una significativa carenza motivazionale (astrattamente deducibile anche in questa sede in termini di violazione di legge), si risolvono nella prospettazione di un (asserito) vizio di motivazione, non solo precluso dalla specifica previsione di cui all’art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 (richiamato dall’art. 27 per le misure reali), ma intrinsecamente indeducibile, perché integralmente versato in fatto.
La difesa, infatti, non considera che la previsione normativa non individua parametri unitari del giudizio di sproporzione, limitandosi a indicare il presupposto dell’ablazione, ossia che il condannato non possa giustificare la provenienza di determinati beni, di cui egli risulti essere titolare a qualsiasi titolo, in val sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. Ebbene, per come si è detto, la valutazione sulla sproporzione è riservata al giudice di merito e, ove la stessa sia congruamente motivata con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive, come appunto avvenuto nel caso di specie, non risulta censurabile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2025
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