Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50019 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50019 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LEGNAGO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettegeottet le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con decreto depositato in data 31 maggio 2023 (cc. 16 gennaio 2023), in parziale riforma del decreto emesso, in tema di prevenzione personale e patrimoniale, dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 25 marzo 2022, con il quale veniva applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale nei confronti di NOME COGNOME, imposto il pagamento della cauzione, nonché disposta la confisca dei beni fino a concorrenza della somma di euro 108.455,00, indicava in anni tre la durata della misura personale già imposta dal Tribunale, aggiungendo l’obbligo di soggiorno con prescrizioni, confermando nel resto il decreto impugnato.
1.1. La Corte di merito, conformemente al Tribunale, ha stimato ricorrente la pericolosità sociale del prevenuto, valorizzando in proposito la messe di reati commessi nel periodo di osservazione, tutti potenzialmente lucrativi, oltre la corrispondenza cronologica tra periodo di manifestazione della virulenza criminale ed acquisto immobiliare del 2018, oggetto di successiva vendita per euro 108.455,00, oggetto di confisca.
Avverso tale decisione di prevenzione ricorre, a mezzo del difensore e procuratore speciale, il proposto, deducendo genericamente violazione di legge, laddove invece si duole sia della valutazione operata dai giudici di merito sulla pericolosità sociale del COGNOME, che della stimata incapienza patrimoniale all’att dell’acquisto immobiliare del 2018.
2.1. La Corte d’appello, in particolare, non avrebbe preso in seria considerazione i numerosi indici di ravvedimento mostrati dal proposto, che – ulteriormente condannato per un reato commesso il 18 settembre 2022 – aveva interamente scontato la pena; aveva tentato il reinserimento sociale a mezzo di un’attività lavorativa stabile; non era gravato di precedenti per reati particolarmente gravi o, comunque, lucrativi. Il che renderebbe meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo è denunciata l’apparenza della motivazione, giacché la Corte di merito avrebbe valorizzato la sproporzione patrimoniale dei redditi del nucleo familiare riferita ad epoca (2005) nella quale il proposto aveva appena dieci anni e, di certo, non poteva né produrre ricchezza (lecita o illecita), tantomeno rendersi destinatario di giudizi di pericolosità sociale. Il decreto impugnato non avrebbe inoltre considerato gli effettivi ricavi connessi – negli anni 2016-2018 alla gestione di un’attività di vendita di autovetture.
Il Pubblico ministero presso questa Corte, con le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1. La prima censura è, all’evidenza, insuscettibile di scrutinio nella sede di legittimità. Con essa si indugia nella critica alla valutazione stessa di pericolosit sociale, contestandone gli esiti e proponendone una alternativa.
Si tratta di prospettiva estranea alla funzione di controllo di legittimità assegnata dall’ordinamento e dalla normativa processuale alla Corte di cassazione, tanto più perimetrata nel caso in cui esso sia esercitato rispetto alla materia della prevenzione, dove è esercitabile solo rispetto alla violazione di legge, non sussistente nella concreta fattispecie.
Il motivo è altresì aspecifico, non confrontandosi con dati estremamente sintomatici della pericolosità sociale, quali la serialità delle truffe on line (ben dodici), in riferimento alle quali il proposto risulta denunciato, che rivelano una propensione al crimine di settore (peraltro lucrativo), prossima all’abitualità e che rappresentano incontrovertibile e corretto fondamento di una prognosi di pericolosità futura.
Occorre quindi ancora una volta ribadire che ciò che rende il provvedimento della prevenzione censurabile, sotto il profilo della violazione di legge, è l’assenza dell’indicazione di elementi dimostrativi idonei ad asseverare positivamente la condizione di attuale pericolosità del proposto. Assenza è cioè vuoto (argomentativo), si è detto invece che nel merito sono state valorizzate condotte assai sintomatiche in tema di dedizione assidua al crimine produttivo di lucro.
La seconda censura manifesta ragioni di inammissibilità altrettale. Anche solo attraverso una rapida lettura del decreto impugnato, si prende cognizione della esistenza di una motivazione ampia, dettagliata e rigorosa su punti che, per contro, la censura considera in maniera del tutto aspecifica, omettendo qualsivoglia confronto critico e completamente travisando il senso del discorso giustificativo del collegio di merito.
I giudici del merito hanno correttamente posto in evidenza, sulla base peraltro di una minuziosa analisi contabile, più volte richiamata nel provvedimento, come la sproporzione tra entrate lecite ed ufficiali e disponibilità di risorse fosse g risalente, nello specifico senso che il nucleo familiare del proposto risultava avere una esposizione debitoria astratta di oltre 700 mila euro nel periodo antecedente all’acquisto, compiuto dal COGNOME nel febbraio 2018; che, pertanto, tale acquisto non avrebbe potuto in nessun caso essere giustificato da fonti reddituali lecite, né del predetto – privo all’epoca di attività lavorativa – né dei familiari. Il ricors riproduce, quindi, l’identico motivo di appello già avanzato nella fase di merito, ignorando la motivazione con il quale esso è stato rigettato o, comunque, non
considerando nella sua completezza e sistematicità gli argomenti enunciati dal giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.