Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42670 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42670 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CACCAMO( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CACCAMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 9D05.kl CSt ‘5 ” ) 0k, GLYPH hfIN n 41,4 GLYPH sà n NR” h lette le conclusioni del PG
Ritenuto in fatto
La Corte di appello – sezione misure di prevenzione – di Palermo ha confermato il decreto con cui il Tribunale in sede ha applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre e ha disposto la confisca di vari beni, terreni con fabbricato e saldi attivi di rapport bancari oltre che una polizza assicurativa, formalmente intestati a COGNOME e alla moglie NOME COGNOME ma ritenuti, tutti, nella disponibilità materiale del proposto.
1.1 Quanto al giudizio di pericolosità sociale, la Corte di appello ha ricordato che NOME COGNOME è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 22 dicembre 2022 per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale appartenente alla famiglia mafiosa di Caccamo, con il compito di consentire al capo del mandamento, NOME COGNOME, di svolgere il suo ruolo direttivo senza esporsi personalmente nel mantenere i rapporti con gli altri sodali, accompagnandolo agli incontri con i vertici di altre famiglie mafiose e agendo da intermediario nel garantire i contatti con gli altri componenti di spicco del sodalizio. L’insorgenza della pericolosità sociale deve esser fatta risalire alla metà del primo decennio degli anni 2000, dato che, come emerge dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, COGNOME già nel 2006 affiancava COGNOME e ciò presuppone logicamente un congruo periodo temporale di sperimentata affidabilità personale e un ovvio cursus honorum in seno al sodalizio mafioso in epoca precedente.
1.2. In ordine al requisito dell’attualità della pericolosità la Corte di appello ha evidenziato che COGNOME non ha mai dato segnali di reale dissociazione dalla consorteria e manca qualunque dato indicativo di una effettiva e definitiva cessazione del vincolo associativo. Non vi è alcun dato dimostrativo di una effettiva estromissione di COGNOME e di NOME dal sodalizio, di cui costoro quindi continuarono a essere membri.
1.3. In punto di durata della misura la Corte di appello ha evidenziato che essa è proporzionata alla pericolosità sociale, avuto riguardo allo spessore dell’inserimento associativo; e ha mantenuto l’imposizione dell’obbligo di soggiorno, misura adeguata a contenere il grave pericolo per la sicurezza pubblica derivante dall’apprezzabile grado di pericolosità sociale.
1.4. Quanto poi alla confisca la Corte di appello ha confermato il giudizio di sproporzione tra acquisti e redditi leciti, ribadendo l’impossibilità di computare, tra i redditi leciti, l’asserito contributo mensile erogato dai genitori a NOME COGNOME nel periodo dal 2006 al 2018 per assenza di qualsivoglia prova; e di stornare dai dati RAGIONE_SOCIALE il fitto figurativo per la casa di abitazione, per la genericità
della allegazione. Ha confermato la correttezza RAGIONE_SOCIALE modalità di computo RAGIONE_SOCIALE spese per consumo familiare e ha dato conto della correlazione tra il tempo degli acquisiti e quello di manifestazione della pericolosità sociale.
Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, proposto, e NOME COGNOME, terza interveniente, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. In nessun passaggio della sentenza di condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. – per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Caccamo in qualità di “soldato” alle dipendenze prima di NOME COGNOME COGNOME e poi di NOME COGNOME – è emerso che, dopo l’estromissione dal sodalizio avvenuta nel 2012, ebbe a svolgere un ruolo associativo. La distanza temporale dei fatti per i quali COGNOME ha riportato condanna, in uno con l’assenza di manifestazione concrete che diano conferma della permanenza del vincolo, avrebbero dovuto indurre a non applicare la misura di prevenzione per difetto di attualità della pericolosità. NOME COGNOME, peraltro, non è stato condannato per alcun reato-fine e il suo ruolo associativo si è esaurito in quello di mero accompagnatore di NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per avere la Corte di appello confermato l’imposizione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza in difetto di elementi idonei a tratteggiare la figura del proposto come dotata di spiccata pericolosità sociale.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per avere la Corte di appello confermato la durata della misura personale applicata.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per avere la Corte di appello confermato la confisca. La Corte di appello ha errato nel non computare tra le entrate del nucleo familiare del proposto il contributo di euro 300,00 corrisposto mensilmente, dal 2012 al 2018, a sua moglie dai di lei genitori, per la continuativa assistenza prestata da NOME COGNOME in favore degli anziani genitori. È poi errata la presunzione, fatta propria dalla Corte di appello, in ordine alle uscite che trova fondamento nella considerazione di dati riferiti alla Regione Sicilia nel suo insieme e non tiene conto dei dati specifici relativi ai singoli Comuni come il piccolo Comune di Caccamo, ove vive il proposto con la moglie. Ha conseguentemente errato nel ritenere la sperequazione tra il reddito percepito e gli acquisti compiuti.
Del pari erroneo è l’assunto in ordine alla correlazione temporale tra l’acquisto dei beni oggetto di confisca e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Non può essere condivisa l’affermazione che la pericolosità sociale si sia manifestata già nella metà del primo decennio degli anni 2000; il Tribunale ha
poi ignorato il rilievo difensivo che i rapporti bancari furono aperti successivamente all’anno 2012.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha compiutamente motivato in punto di pericolosità sociale del proposto ricordando che è stato condannato, con sentenza definitiva, per il reato di associazione di tipo mafioso, per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Cac:camo con un ruolo funzionale significativo, di consentire al capo del mandamento di esplicare la sua attività criminosa senza esporsi personalmente nel mantenere i rapporti con gli altri sodali. Ha poi logicamente rilevato che, siccome nel 2006 il ruolo partecipativo era stabilmente esplicato con i servizi resi al capo del mandamento, COGNOME, l’appartenenza al sodalizio deve essere retrodata di qualche anno, per il semplice fatto che l’acquisizione all’interno del sodalizio di un ruolo significativo implica che sia preceduto da un congruo periodo di militanza associativa. In punto di attualità della pericolosità la Corte di appello ha parimenti motivato in modo adeguato.
È principio non controverso che “ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatt desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità)” (Sez. U, Sn. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511). Ad esso la Corte di appello si è uniformata rendendo una congrua motivazione tesa a dimostrare la condizione di attualità della pericolosità: ha così posto in evidenza il ruolo significativo svolto all’interno della compagine mafiosa, gli stretti rapporti con esponenti di rilievo della consorteria mafiosa, il pieno inserimento nella vita e nelle dinamiche del sodalizio, l’assenza di qualsivoglia presa di distanza dal gruppo. Ha quindi ricordato che l’organizzazione mafiosa, in specie “RAGIONE_SOCIALE“, pone in essere con i sodali legami temporalmente
indefiniti e che non sono emersi elementi di fatto significativi di un recesso, di una recisione del vincolo associativo o di un allontanamento imposto dal gruppo.
Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha dato adeguata motivazione alla determinazione in punto di obbligo di soggiorno e di durata della misura personale nei confronti di NOME COGNOME. Ha a tal fine dato conto, sia per il primo aspetto che per il secondo, dell’esistenza di un grave pericolo per la sicurezza pubblica, 9 giustificato dall’apprezzamento dei profili di pericolosità sociale derivante dalla qualità e intensità dell’inserimento associativo.
Quanto al provvedimento di confisca, si rileva che la Corte di appello ha motivato puntualmente su ogni aspetto ora richiamato dal motivo di ricorso. Ha evidenziato che in sede di impugnazione di merito sono state riproposte doglianze già compiutamente esaminate in primo grado, quali l’omessa considerazione tra le entrate del nucleo familiare del contributo di euro 300,00 erogato a NOME COGNOME dai suoi genitori; e l’omesso abbattimento forfettario dei costi medi mensili RAGIONE_SOCIALE del 50%. Su entrambe le questioni la Corte di appello ha spiegato le ragioni della correttezza RAGIONE_SOCIALE determinazioni assunte del giudice di.primo grado. Per quel che attiene al contributo familiare non v’è alcuna prova e in ogni caso per la sua entità non avrebbe rilievo ai fini del giudizio di sperequazione. In merito poi ai costi medi mensili RAGIONE_SOCIALE ha opposto la genericità RAGIONE_SOCIALE allegazioni poste a fondamento della pretesa difensiva e ha sottolineato, in modo condivisibile, l’inaccettabilità della pretesa di adattare il dato statistico al caso concreto (v. diffusamente, fl. 15 e ss. del provvedimento impugnato). Ed infine, sul nesso di correlazione temporale tra acquisti e periodo di emersione della pericolosità sociale, si è già detto della insindacabilità in questa sede della determinazione del giudice del merito di individuazione nella metà del primo decennio degli anni 2000.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma per ciascuno di euro tremila, che si stima equa, in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell Ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
II
estensore
Il presidente