Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9998 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9998 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ORTA NOVA( ITALIA) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato a TORINO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso di NOME e dichiararsi inammissibili i ricorsi di NOME e NOME.
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte di appello di Torino, con il decreto indicato nel preambolo, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale aveva applicato a NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni
quattro, con obbligo di versamento della cauzione, ed aveva disposto nei suoi confronti, in quanto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1. lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, la confisca di numerosi beni, ritenuti nella sua disponibilità a prescindere dall’intestatario formale, con esclusione di due autovetture, di cui ha ordinato la restituzione a suo figlio, NOME COGNOME. Ha disposto altresì la confisca del conto corrente C.R. Asti 21316 intestato sempre a NOME, fino alla concorrenza della somma di euro 37.419,00.
Disattendendo le doglianze sviluppate negli atti di appello, la Corte distrettuale ha, in primo luogo, inquadrato NOME nella categoria dei soggetti che «per la condotta ed il tenore di vita … vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» sulla scorta di una pluralità di elementi fattuali esaminati diacronicamente al fine di pervenire alla necessaria perimetrazione cronologica della individuata pericolosità sociale ‘generica’.
In quest’ottica ha distinto due periodi: il primo dal 1977 al 2008 ed il secondo dal 2008 all’attualità, osservando che il prevenuto:
dal 1977 al 2008 (pagg. da 29 a 34), aveva consumato, come attestato dal certificato penale, ripetuti reati lucrogenetici (furti, rapine, usure) in tutti gli intervalli di tempo in cui era rimasto in stato di libertà, e negli ultimi anni, come accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino, in data 22-9-2010, aveva compiuto una generalizzata ‘attività di prestaso ldi’ , da cui aveva tratto rilevanti guadagni;
dal 2008 in poi (pagg. da 34 a 53), aveva continuato a commettere abitualmente delitti produttivi di redditi illeciti, sebbene non accertati con sentenze di condanna irrevocabili, ma comunque desumibili da altri elementi fattuali, parimenti sintomatici, e precisamente:
dalla denuncia sporta nei suoi confronti da NOME COGNOME, nell’ambito di un procedimento archiviato per sopravvenuta irreperibilità del denunciante e conseguente impossibilità di scandagliare le sue accuse sui tempi e le modalità dei prestiti elargitigli da NOME a tasso usurario nell’a nno 2009;
dalla sentenza assolutoria per il reato di usura ai danni di NOME COGNOME e di COGNOME, che ha comunque ritenuto accertata l’ elargizione alle persone offese, nel corso dell’anno 2011, da parte di NOME COGNOME, con la collaborazione di NOME COGNOME, di una somma di denaro in prestito ma non la sua restituzione maggiorata da interessi usurari;
dalle dichiarazioni accusatorie – rese nel procedimento per associazione di stampo mafioso capeggiata dalla famiglia RAGIONE_SOCIALE, definito dalla sentenza di condanna del GIP di Torino del 16 maggio 2017 – dal collaboratore di giustizia
NOME COGNOME, il quale ha riferito che era stato NOME, nell’anno 2015, ad erogargli un prestito, al tasso di interesse mensile del 10 per cento;
dalle conversazioni intercettate e dal l’ attività investigativa di riscontro espletata nel procedimenti, archiviati o pendenti, nn: 4106/22, 5399/22 e 812/2023 della Procura della Repubblica di Ivrea (pagg. 41 e seg.), in cui diversi interlocutori, a conoscenza dei fatti per esserne stati i diretti protagonisti, parlano ripetutamente di prestiti elargiti dall’odierno ricorrente , con previsione di tasso di interesse, a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con modalità sovrapponibili nel corso degli anni 2018 e 2019;
dal rinvenimento, nel corso dell’ esecuzione del decreto di sequestro di prevenzione anticipato (18 settembre 2023), sia nella abitazione abitualmente occupata da NOME sia nelle cassette di sicurezza in uso alla sua compagna, di una cospicua somma di denaro.
Secondo la Corte territoriale, la valutazione complessiva di tali elementi, valutati nei distinti procedimenti di cognizione solo parzialmente e senza una visione di insieme, consente di affermare che NOME, a partire, quanto meno, dall’ottobre 2009 e fino ad epoca recente, ha esercitato, in via sistematica e professionale, ‘ attività di prestasoldi ‘ non gratuita, rivolta ad un numero indeterminato di persone (tra cui la coppia COGNOME, tramite COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), disponendo sia di un luogo stabilmente deputato agli incontri con i clienti (il bar Olimpico) sia di una rete di intermediari che procuravano e/o tenevano i contatti coi clienti.
Trattasi di attività svolta con caratteristiche tali da integrare il reato previsto dall’art. 132 T.U.B. proseguita fino ad epoca prossima all’atto dell’esecuzione del decreto di sequestro anticipato (18 settembre 2023), come si desume dal rinvenimento di una cospicua somma di denaro contante sia nella sua abitazione di Venaria sia nelle cassette di sicurezza in uso alla di lui compagna.
In tutto il periodo di accertata pericolosità, NOME ha vissuto, in tutto o quantomeno in parte rilevante, dei proventi della descritta attività delittuosa, conducendo un tenore di vita caratterizzato da costante sperequazione negativa tra entrate ed uscite (pagg. da 53 a 59).
Le risorse accumulate negli anni, anche considerando la somma incassata a titolo risarcimento danni per un sinistro stradale del 1995 e le ulteriori entrate lecite, non sono sufficienti neanche a far fronte alle spese di mantenimento del nucleo familiare.
Non possono essere considerate tra le entrate valutabili né le vincite al gioco, perché illecite e per di più conseguite con provviste non chiarite, né i guadagni relativi all’attività commerciale di compravendita di autoveicoli perché non provate e, comunque, produttive di redditi percepiti in evasione fiscale.
Non assumono rilievo decisivo a favore del proposto le decisioni assunte dal Tribunale di Sorveglianza: né quella che, nel dicembre 2020, ha disposto l’affidamento in prova in relazione alla pena inflitta per i delitti di usura degli anni 2006-2008 né quella che nel 2024 ha dichiarato estinta la pena per esito positivo dell’affidamento in prova. Si tratta di provvedimenti fondati su una base fattuale completamente diversa dalle evidenze acquisite in questa sede e, quindi, non conosciute dall’ autorità giudiziaria che li ha emessi. Risulta, per di più, che NOME ha più volte dimostrato la propria insensibilità rispetto alla rieducazione, commettendo reati anche in costanza di detenzione e, soprattutto, riprendendo la condotta delittuosa non appena ottenuta la liberazione.
Tutti i beni confiscati (appartamenti autoveicoli, motoveicoli, conti correnti, denaro e orologi rinvenuti nell’abitazione e nelle cassette di sicurezza), anche se formalmente intestati a familiari ( l’ immobile di INDIRIZZO alla compagna NOME, quello di INDIRIZZO, al figlio NOME), sono stati ritenuti nella disponibilità di NOME COGNOME, unico componente del nucleo familiare in grado di acquistarli investendo le risorse illecite accumulate con la pregressa o concomitante attività delittuosa, la cui rilevante consistenza risulta ampiamente documentata dalla evidente sproporzione nel suo patrimonio tra le entrate lecite e le uscite per investimenti, immobiliari e non (pagg. da 59 a 61).
Avverso il decreto hanno proposto ricorso il proposto NOME COGNOME ed i terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, riferito alla misura di prevenzione personale, denuncia:
violazione degli artt. 1, lett), 4 lett. c) e 6 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento al requisito dell’attualità della pericolosità;
violazione dell’art. 6 par. 2 Conv. EDU e 117 della Costituzione, con riferimento al rapporto tra statuizioni di prevenzione ed esiti assolutori dei procedimenti penali successivi all’anno 2008;
violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 625, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
Lamenta che la Corte di appello, disattendendo i principi cardine enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione di misure di prevenzione, ha ritenuto sussistente una ininterrotta pericolosità sociale di NOME, dal 1978 ad oggi, quale persona che, come richiesto dagli artt. 4 e 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, «per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla
base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».
Ha, infatti, illegittimamente ritenuto irrilevante l’insussistenza , a partire dal l’anno 2008, di sentenze di condanna per reati che possano in qualche modo attestare che lo stesso abbia continuato a svolgere l’attività di ‘ prestasoldi ‘ per valorizzare, in chiave accusatoria ed in malam partem attraverso un’operazione di rilettura critica preclusa al giudice della prevenzione, i medesimi elementi acquisiti nei procedimenti penali definiti o con sentenze di assoluzione oppure con decreti di archiviazione, omettendo, per di più, di attribuire, in sede di giudizio prognostico, adeguata rilevanza ai pur lunghi periodi di detenzione in carcere patiti da NOME COGNOME e alla notevole distanza temporale tra i reati di carattere lucro genetico.
Altrettando illegittimamente, la Corte distrettuale è pervenuta a conclusioni difformi rispetto a quelle contenute nei provvedimenti, favorevoli al proposto, emessi dal Tribunale di sorveglianza, sconfessandoli nella parte in cui avevano espresso un giudizio negativo sull’attuale pericolosità sociale.
Con riferimento al periodo che va dal 1978 al 1995, difetta la motivazione su ll’effettiva generazione di profitti da parte dei reati accertati nelle sentenze di condanna e sulla perduranza della pericolosità nonostante la lunga carcerazione e l’ astensione da condotte delittuose per ben nove anni, mentre, con riferimento al periodo dal 1996 al 2008, è stato ignorato che i reati commessi non hanno generato profitti perché le somme asportate sono state recuperate nell’immediatezza .
Per il periodo successivo al 2008, la pericolosità è stata desunta da fatti la cui rilevanza penale risulta esclusa da sentenze di assoluzione e dai decreti di archiviazione, in palese violazione della presunzione di innocenza e del principio di non contraddizione dell’ordinamento , senz’altro applicabili nel giudizio di prevenzione, come riconosciuto dalla giurisprudenza, eurounitaria, costituzionale e di legittimità.
È ormai orientamento consolidato della Corte di cassazione che, in sede di verifica della pericolosità generica, il giudice non può ritenere rilevanti, in base al principio della valutazione autonoma, fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione né assumere come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità la negazione penale irrevocabile di determinato fatto.
Nello stesso senso si è espressa la Corte costituzionale.
Nella sentenza n. 24 del 2019 la Consulta ha precisato che l’affermazione di pericolosità sociale richiede un progresso accertamento in sede penale, che può discendere da una sentenza di condanna oppure da una sentenza di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto purché contenga in
motivazione un accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto.
In senso contrario, non può richiamarsi l’autonomia del giudizio di prevenzione, come declinata dalle sentenze della Corte di Cassazione citate nel provvedimento impugnato, che non sono adeguatamente motivate e che sono state smentite in epoca più recente da numerose pronunce, che hanno ribadito il principio dell’influenza determinante del giudicato assolutorio e dei provvedimenti di archiviazione, prevedendo eccezioni assai delimitate al generalizzato obbligo del giudice di recepirne l’esito, tra le quali non rientra l’eventuale presenza di errori occorsi nei provvedimenti favorevoli al proposto, non potendo il giudice della prevenzione surrogarsi al giudice penale.
Soltanto l’illegittima utilizzazione nel giudizio prognostico degli elementi fattuali negati in sede penale ha consentito alla Corte di appello di ritenere attuale la pericolosità.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 4, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019.
La Corte di appello ha individuato il presupposto della pericolosità sociale del proposto per gli anni successivi al 2008 nell’attività di ‘ prestasoldi ‘, ritenendola penalmente rilevante ai sensi dell’art. 132 T.U.B.
Tale attività illecita come ricostruita non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Ai fini dell’ integrazione del reato di abusiva attività finanziaria è necessario l’esercizio continuativo e predeterminato dell’attività di finanziamento svolta mediante una struttura organizzativa rivolta al pubblico, inteso come numero indeterminato di soggetti.
Non sono sufficienti ripetuti presiti di denaro remunerati da un tasso di interesse inferiore a quello richiesto dal reato di usura se, come nel caso di specie, l’attività è soggettivamente limitata a poche persone ed è oggettivamente condotta senza alcuna struttura imprenditoriale.
Non spiega il decreto impugnato in che misura i redditi illecitamente acquisiti con tale attività delittuosa abbiano inciso su quello complessivo del proposto.
2.1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla estensione della perimetrazione cronologica della manifestazione della pericolosità sociale del proposto in epoca successiva all’anno 2008 e alla correlazione temporale tra la pericolosità del prevenuto e l ‘ acquisto dell’immobile sito in INDIRIZZO, avvenuto nel l’anno 1995.
Evidenzia il ricorrente che non vi è alcuna correlazione temporale tra le condotte delittuose perpetrate da NOME fino a gennaio 1986 e l’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO avvenuto il 1995.
Il decreto impugnato, oltre a non confrontarsi con le puntuali osservazioni contenute nell’atto di appello richiamate per relationem , non ha indicato indici fattuali significativi sulla derivazione delle risorse utilizzate per l’acquisto da provvista economica formatasi nel periodo di compimento dell’attività illecita ed ha fatto ricorso a una nozione di pericolosità permanente, addirittura protrattasi durante lo stato di detenzione, pur in assenza della commissione di delitti lucro genetici.
Con riferimento all’immobile ubicato in INDIRIZZO, gli autoveicoli i motoveicoli, i conti correnti, le posizioni mobiliari, il denaro e gli orologi rinvenuti nelle cassette di sicurezza al momento dell’esecuzione del sequestro anticipato, la conclamata assenza di pericolosità sociale agli anni successivi al 2008 fino all’ attualità rende di per sé inutile procedere alla valutazione dell ‘ult eriore presupposto della sproporzione.
NOME COGNOME ricorre, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale NOME COGNOME, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’intestazione fittizia dell’immobile di INDIRIZZO e al difetto dei presupposti per l’applicazione della confisca.
Lamenta che il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, analiticamente richiamati, in materia di confisca di prevenzione, intestazioni fittizie e onere della prova in capo al terzo interessato intestatario del bene.
La Corte distrettuale si sarebbe limitata ad una sterile critica della documentazione prodotta dalla difesa, finendo per pretendere dal terzo, nonostante la distanza temporale intercorsa tra l’acquisto del bene e la richiesta di confisca, una dimostrazione compiuta delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni, oggettivamente impossibile, non essendo più reperibile la necessaria documentazione e non essendo in vita i soggetti a conoscenza dei fatti. Avrebbe dovuto, invece, come chiarito dalla più recente pronuncia a Sezioni unite della Corte di cassazione, valorizzare l’adempimento da parte della ricorrente dell’onere di allegazione di elementi fattuali sull’insussistenza dei presupposti della confisca, quindi sulla non fittizietà dell’intestazione e sulla provenienza lecita della provvista impiegata per l’acquisto.
In particolare, il decreto impugnato avrebbe dovuto, in applicazione del primo comma dell’art. 26 cit., accertare la fittizietà dell’intestazione dell’immobile senza fare ricorso alle presunzioni che sono previste dal comma successivo e senza pretendere dalla terza interessata una probatio diabolica sulla legittima provenienza delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile , addirittura estesa alla dimostrazione dell’esistenza di una provvista sufficiente in capo ai soggetti che avevano fornito una parte della somma destinata al pagamento del prezzo di acquisto dell’appartamento (trattasi delle somme messe a disposizione dalla madre di NOME con gli assegni in atti).
Ai fini della decisione, il provvedimento impugnato ha valorizzato situazioni di fatto non significative e comunque non adeguatamente provate, quali:
la relazione ‘para coniugale’ tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in realtà interrottasi durante gli otto anni di detenzione di quest’ultimo;
-l’incapacità economica della COGNOME, smentita dalla documentazione, prodotta dalla difesa attestante il versamento della somma destinata al pagamento del prezzo attraverso contributi provenienti sia dai suoi genitori sia dalla madre di NOME;
la provenienza del denaro impiegato per l’acquisto da risorse del proposto, nonostante lo stesso, nel periodo rilevante per l’accumulo delle risorse, fosse stato per un lunghissimo periodo o detenuto oppure sottoposto a misure restrittive senza commettere reati lucro genetici;
-la disponibilità dell’immobile in capo al proposto, desunta da documentazione interpretata in modo distorto e comunque non dimostrativa dell’esercizio da parte di NOME di un potere di fatto sull’immobile.
Il provvedimento impugnato non si è confrontato con le allegazioni difensive sulla provenienza delle risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile.
Non ha considerato che la madre del proposito, NOME COGNOME, aveva ricevuto le somme versate alla NOME dagli acquirenti di un immobile di sua proprietà prima della stipula dell’atto di compravendita, avvenuta nel 1996, e quindi in tempo utile per formare la provvista trasferita alla compagna del figlio per il pagamento del prezzo dell’immobile di INDIRIZZO.
Ha concluso che l’assegno circolare dell’importo di 25.000,00 non potesse essere stato emesso in favore di NOME sul presupposto, apoditticamente affermato, che non fosse correntista della banca emittente.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 111 comma 6, Cost., 125 cod. proc. pen. e 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché mancanza di motivazione sulle allegazioni della terza interessata relative alla provenienza lecita, quantomeno parziale, della provvista impiegata per l’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO.
La Corte distrettuale ha illegittimamente preteso anche da NOME, che non è terza interessata, la prova in ordine alla formazione della provvista utilizzata per la somma versata alla NOME ed ha desunto dal mancato assolvimento di quest’onere la conclusione arbitraria che i fondi appartenessero al proposto nonostante sia stato dimostrato il versamento mediante assegni bancari e circolari.
La Corte avrebbe dovuto ritenere giustificata, quantomeno parzialmente, la provvista per l’acquisto dell’immobile riducendo la confisca in misura pari al contributo, ampiamente documento con la produzione degli assegni, per l’acquisto fornito da NOME, pari a circa al 55% dell’intero ammontare.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all ‘ art, 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 per carenza del presupposto della necessaria correlazione temporale tra la pericolosità sociale di NOME e l ‘ acquisto dell ‘ immobile di INDIRIZZO nonché l ‘ accensione della cassetta di sicurezza presso BPM e dei conti correnti presso la Cassa di Risparmio di Asti Intesa e Sanpaolo di Venaria.
Discostandosi dai principi fissati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, la Corte di appello ha ritenuto confiscabili anche beni non acquistati nell ‘ arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale nei termini chiariti nel ricorso di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ricorre, per il tramite del difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011.
Lamenta che la Corte di appello, disponendo la confisca dell’immobile intestato al ricorrente e della somma depositata nel conto corrente corrispondente ai canoni di locazione percepiti, ha violato le norme citate, che prevedono la confisca dei beni di cui il proposto abbia la disponibilità e che consentono all’intestatario, anche se parente, di allegare l’esclusiva disponibilità del bene.
Nel ritenere sussistente l’intestazione fittizia, il provvedimento non ha attributo rilevanza al dato pacifico che il cespite, dopo l’acquisto , è stato gestito, in via esclusiva ed autonoma, dal formale proprietario, il quale ha goduto autonomamente dei frutti, percependo i canoni di locazione, ed ha, invece, valorizzato l ‘ intromissione del proposto nelle trattative antecedenti l’acquisto, desunta, a sua volta, da elementi equivoci e congetturali, al limite utilizzabili per giustificare la vendita ad un prezzo di favore. L’intervento del proposto prima dell’acquisto non dimostra , d’altra parte, che il bene sia entrato nella sua disponibilità.
La Corte distrettuale non ha esaminato correttamente il tema della provvista utilizzata dal terzo per l’acquisto.
NOME COGNOME non ha negato che il bene è stato acquistato con risorse provenienti da dazione di parenti: oltre al proposto, la madre e uno zio materno. Ha, invece, affermato che l’immobile gli è stato donato e che, quindi, non è stato fittiziamente a lui intestato.
In tale contesto potevano essere confiscate al proposto le somme a lui riconducibili, non certo l’ intero immobile di cui il proposto non ha mai avuto la disponibilità e che non è stato acquistato con il reimpiego di risorse di illecita provenienza.
Difetta la prova che le ulteriori somme versate dai parenti, corrispondenti al 69,35 % del prezzo pagato per l’immobile confiscato, siano riconducibili al proposto.
Il ricorrente ha dato dimostrazione, nei limiti consentiti dal tempo trascorso e dall’ inevitabile impossibilità di reperire la documentazione pertinente, della provenienza della provvista dal risarcimento danno da sinistro stradale, a nulla rilevando che il veicolo coinvolto era stato acquistato dal proposto durante il periodo di pericolosità e di sproporzione reddituale.
4.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011 con riferimento ai presupposti per l’applicazione della confisca, alla legittima provenienza delle somme confiscate e alla nozione di beni che costituiscono frutto o reimpiego.
Il provvedimento impugnato, nella determinazione dell ‘entità delle somme accreditate nel conto corrente intestato al ricorrente, assoggettabili a confisca perché di origine illecita, così come ha scomputato la quota destinata all’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO avrebbe dovuto detrarre le rimesse successive al pagamento del prezzo di compravendita.
Quanto alle somme versate nel conto dallo zio materno, contraddittoriamente sono state computate, da una parte, nel loro valore integrale, quale quota parte del prezzo dell’immobile, e, dall’altra, riconosciute solo parzialmente come accrescimento illecito.
Malgovernata è stata anche la nozione di «frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego» di cui all ‘a rt. 24 cit. in relazione alle spese condominiali.
La Corte avrebbe dovuto scomputare dall’importo dei canoni di locazione percepiti per l’immobile oggetto di confisca le somme versate a titolo di spese condominiali; non risulta, infatti, in alcun modo dimostrato che NOME COGNOME non vi avesse fatto fronte con fondi propri né che tali spese possano essere ascritte alla categoria delle attività illecite o a quella del reimpiego.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall’art. 3ter , secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 279434 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME).
Va aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 -01).
Sempre in via preliminare è necessario osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Secondo la pronuncia richiamata, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio, sicché egli è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale.
Chiariti i limiti del sindacato della Corte di cassazione, possono esaminarsi i singoli ricorsi.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è nel suo complesso infondato.
2.1. Il primo ed il secondo motivo, attinenti sotto diversi profili al requisito della pericolosità sociale del proposto, non colgono nel segno.
2.1.1. In ordine logico, va, preliminarmente, affrontata la questione relativa all’utilizzabilità ai fini del giudizio sulla sussistenza dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione, personale o patrimoniale, delle sentenze di assoluzione, dei decreti di archiviazione e, più in generale, del materiale probatorio raccolto nei procedimenti di cui tali decisioni costituiscono l’epilogo finale.
Sostiene il ricorrente che il decreto impugnato lo ha inquadrato nella categoria dei soggetti ‘ pericolosi generici ‘ di cui gli artt. 4 e 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, considerandolo, pertanto, un soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, utilizzando quale base probatoria, quanto meno per il periodo successivo a ll’anno 2008, i medesimi elementi acquisiti in più procedimenti penali definiti o con sentenze di assoluzione oppure con decreti di archiviazione, reinterpretati criticamente in malam partem
Tale operazione non sarebbe consentita perché in stridente contrasto sia con il principio, di rango costituzionale ed eurounitario, della presunzione di innocenza sia con il principio, altrettanto consolidato, di non contraddizione all’interno dell’ordinamento, l’uno e l’altr o pacificamente applicabili nel giudizio di prevenzione.
I rilievi difensivi muovono da una premessa in diritto erronea e, soprattutto, non tengono conto del reale apparato argomentativo posto a sostegno della decisione impugnata.
Il tema della natura e della valenza degli elementi fattuali posti a sostegno del giudizio di pericolosità e del loro rapporto con gli accertamenti (e i diversi esiti) svolti con riguardo ad essi in sede penale è stato ripetutamente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità.
E’ approdo pacifico che il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione si alimenta, nella sua “fase constatativa”, dell’apprezzamento di “fatti” storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta “indicatori” della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge; un apprezzamento che, proprio perché finalizzato all’accertamento della pericolosità, prescinde dalla consumazione di specifici fatti di reato, ben potendo fondarsi su condotte penalmente irrilevanti o sull’autonoma valutazione di fatti oggetto (anche) di paralleli procedimenti penali (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264322, nella cui motivazione si evidenzia efficacemente che il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto
specifico, ma viene ritenuto “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire, elevato ad “indice rivelatore” della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico in motivazione).
Il giudice della prevenzione, nel l’ambito del giudizio prognostico, può, pertanto, valutare ogni elemento fattuale, a prescindere dall’esistenza o meno di un parallelo accertamento giudiziale di cognizione o della sua avvenuta definizione, purché spieghi le ragioni che ne fanno elementi sintomatici dell’attuale pericolosità, comune o qualificata, del proposto (Sez. 6 n. 4668 del 08/01/2013, COGNOME, Rv. 254417; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, COGNOME, Rv. 216054).
Non è necessario che i fatti sintomatici siano stati accertati con una sentenza di condanna; è ben possibile, per il giudice della prevenzione, utilizzare elementi probatori e indiziari di minore efficacia.
Si pensi alle chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzione non richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, – in esso non applicandosi l’art. 192 cod. proc. pen.: Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, 250278 – e anche se risultate inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, purché non palesemente inattendibili o smentite da elementi contrari.
Nella pur riconosciuta autonomia di giudizi, la pendenza di un giudizio penale, per quanto non immediatamente incidente sugli esiti del procedimento di prevenzione, impone, da un canto, che il dato storico risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti; dall’altro, che l’apprezzamento operato in sede di prevenzione sia svolto con tanto più rigore quanto più l’esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto (Sez. 6, n. 13269 del 01/07/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287931), tenendo conto delle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso dai giudici di merito (Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842) e verificando se, dal complessivo tessuto argomentativo, emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 1, n. 36878 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285251; Sez. 6, n. 921 del 11/11/2014, dep. 2015, Gelsomino, Rv. 261842).
Con specifico riferimento al requisito della provenienza illecita del patrimonio del proposto, è stata evidenziata la possibilità di impiegare nel relativo processo dimostrativo ‘ presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all’art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 – 04).
Sicuro limite posto all’autonomia valutativa del giudice della prevenzione è quello di non avvalersi di prove vietate (Sez. U. n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271).
Quanto alla valutabilità di elementi acquisiti nell’ambito di un procedimento penale archiviato, è pacifico che il giudice della misura di prevenzione può valutarli autonomamente, tenuto conto della regola di giudizio che governa l’archiviazione e dell’irriducibile diversità del “contenuto cognitivo” associabile ad una sentenza assolutoria (cfr. Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-02).
D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità funzionale all’adozione di misure di prevenzione è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora definitivamente conclusi, come quello in cui è stata emesso un provvedimento di archiviazione, potendo il giudice della prevenzione ricostruire la rilevanza dei fatti e giungere ad una positiva valutazione di pericolosità allorché riscontri la sussistenza di elementi sufficienti al fine di ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purché la stessa, qualora venga in considerazione la categoria di pericolosità di cui all ‘a rt. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, e perciò si tratti di delitti commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145 -03; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284488 -01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225 – 05)
Sono contrastanti, invece, le soluzioni fornite in ordine all’utilizzabilità delle sentenze di assoluzione soprattutto nei procedimenti di prevenzione in cui viene in rilievo la categoria della pericolosità generica di cui all’art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011.
Secondo l’ orientamento più risalente, il giudice, attesa l’autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 15704
del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284488 – 01, in motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull’oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull’esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità; Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282655 – 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 281862 – 01; Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Amandonico, Rv. 283559 – 03).
Secondo un diverso orientamento, il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l’applicazione di misura ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non può, invece, ritenere rilevanti, in base al principio della “valutazione autonoma”, fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, COGNOME, Rv. 287312; Sez. 1, n. 4489 del 26/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284166; Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272496; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 264319).
L’argomento principale a favore di quest’o pzione ermeneutica è che, a fronte di una sentenza irrevocabile di assoluzione, che abbia escluso la sussistenza del fatto o accertato, nel merito, l’assoluta estraneità del proposto ai fatti-reato sulla base dei quali era stato ritenuto pericoloso, il principio di unitarietà e di non contraddizione dell’ordinamento impediscono di assumere i medesimi fatti (la cui sussistenza risulta esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l’estraneità del proposto) come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità.
2.1.2. Ritiene il Collegio che, a prescindere dal divisato contrasto interpretativo in ordine alla esatta delimitazione dei confini della riconosciuta autonomia del giudizio di prevenzione e di quello di cognizione, è, in ogni caso, impedito al giudice della prevenzione di assumere come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità i medesimi fatti-reato la cui sussistenza è stata esclusa dal una sentenza irrevocabile di assoluzione o rispetto ai quali quest’ultim a ha accertato l’estraneità del proposto.
Se, infatti, la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale, il principio di unitarietà e di non contraddizione dell’ordinamento impediscono di assumere come elementi indizianti ai fini del giudizio di pericolosità – i medesimi fatti la cui sussistenza risulta, nel giudizio penale, esclusa o rispetto ai quali risulta accertata l’estraneità del proposto e il giudice della prevenzione è vincolato a recepire – sul
fatto posto a base del giudizio di pericolosità – l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive prodottosi nel correlato giudizio penale.
All giudice della prevenzione non è, invece, impedito di utilizzare nel giudizio prognostico circostanze fattuali che la sentenza assolutoria ha ritenuto positivamente accertate, oltre che ascrivibili al proposto, salvo valutarle non sussumibili nella specifica fattispecie incriminatrice contestata in sede di cognizione, così da determinarsi alla pronuncia liberatoria.
In tale peculiare ipotesi, il giudice della prevenzione, nell’esercizio del suo autonomo potere di qualificazione giuridica, può legittimamente attribuire a tali elementi di fatto, accertati in sede cognitiva, rilevanza probatoria sia per perimetrare l’epoca della pericolosità sociale e la sua attualità sia ai fini della iscrizione del proposto in una delle categorie di pericolosità generica o qualificata, anche ritenendoli dimostrativi della consumazione da parte del proposto di una ipotesi delittuosa lucrogenetica, diversa da quella esclusa definitivamente dalla sentenza assolutoria, rilevante ai sensi dell’ artt. 1 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011.
A ben vedere, così operando, il giudice della prevenzione non si discosta dall’accertamento posto a fondamento del proscioglimento, in violazione della presunzione di innocenza o del principio di non contraddittorietà dell’ordinamento, ma, al contrario, si adegua all’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile di assoluzione. Assume, infatti, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale la medesima condotta accertata dalla sentenza, sia pure diversamente qualificandola sul piano giuridico nell’esercizio di un potere consentitogli in ragione dell’oggetto del suo giudizio.
D ‘altra parte, se è pacifico che, in base alla regola della “valutazione autonoma”, il giudice della prevenzione può valutare fatti, documenti, testimonianze, intercettazioni emerse dal processo penale con esiti divergenti e anche antitetici, rispetto alla valutazione di quegli stessi elementi effettuata dal giudice penale, sulla base del diverso standard probatorio tra processo penale (prova) e procedimento di prevenzione (indizi), a fortiori deve ammettersi che possa operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati sia pure in una sentenza di assoluzione.
In tale prospettiva esegetica anche le Sezioni unite, nella recente sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, hanno ribadito che il giudice della prevenzione, oltre ad «evincere gli “elementi di fatto” dalla sentenza che ha riconosciuto la loro conformità alla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna », prendendo in tal modo atto «dell’esistenza di un giudicato penale relativo ad un “fatto” coincidente con una fattispecie delittuosa per cui sia intervenuta una condanna passata in giudicato», può, altrettanto legittimamente, procedere all’accertamento
“pieno” del fatto, giovandosi non solo di una pronuncia che, in sede penale, abbia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato, ma, in considerazione dell’ ‘autonomia del giudizio penale, relativo alle medesime evidenze in fatto, anche di un eventuale giudizio di assoluzione, «stante la diversa “grammatica probatoria” che connota l’accertamento di prevenzione, diretto a verificare la pericolosità del proposto sempre che il fatto considerato dalle due situazioni processuali non sia stato escluso nella sua ontologica sussistenza da parte del giudice penale (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282655 – 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 281862; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277908 – 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, COGNOME, Rv. 254417 – 01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, COGNOME, Rv. 216054 – 01)».
Nell’ambito del giudizio di prevenzione, d’altra parte, il punto di riferimento diretto non è uno specifico reato, quanto la soggettiva pericolosità (eventualmente, ma non indefettibilmente, correlata alla consumazione di illeciti penali, da rilevare anche incidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzione patrimoniale, la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto ovvero frutto diretto della condizione di pericolosità o reimpiego (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605-01).
2.1.3. La Corte di appello di Torino ha fatto corretta applicazione del principio della valutazione autonoma del giudice della prevenzione, così ricostruito, in quanto ha rilevato, con motivazione tutt’altro che apparente (cfr. par. 2 della parte in fatto, cui si rinvia), come il giudice del primo grado, anche con riferimento alla sentenza di assoluzione di NOME, aveva posto a fondamento della decisione impugnata circostanze di fatto comprovate e non confutate o escluse da provvedimenti emessi in sede di cognizione.
I giudici di appello si sono limitati ad osservare che, a prescindere dall’accertamento di tutti gli elementi del reato di usura ed in particolare del tasso di interesse, la sentenza di assoluzione ha, comunque, accertato che il proposto aveva continuato a svolgere anche nel 2011 l’attività di ‘ prestasoldi ‘, non connotata, a differenza di quanto accertato dalla sentenza di condanna per fatti antecedenti al 2008, dalla pretesa di interessi di tipo usurario, ma pur sempre produttiva di proventi illeciti (cfr. pag. 37), e che negli anni ancora successivi aveva proseguito tale attività -come attestato dalle emergenze investigative dei procedimenti archiviati e soprattutto dalle conversazioni intercettate, il cui contenuto è stato analiticamente esaminato -con le stesse modalità, oggettivamente e soggettivamente, integranti gli estremi di una diversa fattispecie delittuosa, quella di esercizio abusivo di attività finanziaria, non contestata nei
procedimenti penali ma parimenti rilevante ai fini de ll’ inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità di cui all ‘a rt. 1 lett. b), lgs. n. 159 del 2011, perché svolta a titolo non gratuito e, quindi, idonea alla produzione di guadagni.
La norma incriminatrice prevista dall’art. 132 d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, infatti, sanziona, tra l’altro, la condotta di chi concede ed eroga finanziamenti in denaro, inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché tale condotta sia destinata al pubblico, requisito che è configurabile qualora la predetta attività finanziaria sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, a nulla rilevando che essa in concreto sia realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, purché sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato e comunque indeterminato di persone ( ex plurimis Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep 2016, Di Silvio Rv. 266164 – 01).
Nel caso di specie, secondo la Corte distrettuale, sussistono tutti i predetti elementi costitutivi posto che NOME COGNOME, alla luce del compendio probatorio acquisito, si era dedicato in via sistematica e professionale all’attività di concessione ed erogazione di prestiti di denaro, rivolgendosi ad numero indeterminato di persone, per mezzo di una struttura organizzativa collaudata tanto da disporre sia di un luogo stabilmente deputato agli incontri coi clienti (il bar Olimpico) sia di una rete di intermediari che gli procuravano e tenevano i contatti coi clienti, e così riuscendo a fornire le sue prestazioni anche a soggetti legati al modo della criminalità organizzata mafiosa.
2.1.4. I rilievi che censurano il contrasto tra le valutazioni in tema di pericolosità compiute dalla magistratura di sorveglianza nei diversi provvedimenti concessivi di benefici penitenziari o di misure alternative non sono ammissibili perché, nella sostanza, attingono la tenuta logica dell’ apparato giustificativo, che, lungi dall’essere su tale specifico punto mancante o apparente, spiega esaustivamente le ragioni del contestato apprezzamento in senso sfavorevole al proposto con la obbiettiva diversità del compendio probatorio posto a fondamento delle decisioni in tema di affidamento in prova, di liberazione anticipata e più in generale di istituti penitenziari e quelle in tema di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, che avendo diversi presupposti e finalità, sono suscettibili di differenti parametri di valutazione.
2.2. Il terzo motivo, relativo all’assenza di perimetrazione cronologica della pericolosità e, comunque, di correlazione tra la ritenuta manifestazione della pericolosità e l’ acquisizione dei beni confiscati con particolare riferimento all’immobile sito in INDIRIZZO, non supera il vaglio di ammissibilità perché non denuncia un vizio di violazione di legge, ma censura, in termini non consentiti, il percorso motivazionale seguito dal provvedimento impugnato, che ha indicato, con dettagliate argomentazioni (pagg. 61 a 72), le ragioni per cui
l’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO, formalmente intestato alla compagna convivente, NOME COGNOME, priva nel periodo di interesse di fonti di reddito, non solo è avvenuto, come già chiarito, in un conclamato periodo di pericolosità sociale di NOME (l’anno 1995), ma non può che essere stato realizzato -stante il fallimento di tutte le ricostruzioni alternative nel tempo proposte dalla COGNOME, peraltro non sempre coerenti l’una con l’altra -con fondi di provenienza illecita messi a disposizione dal proposto, il quale, negli anni immediatamente precedenti e per un periodo di tempo prolungato, aveva commesso reati contro il patrimonio, accertati con sentenze irrevocabili di condanna, realizzando lauti guadagni, e che durante le trattative ed in occasione della stipula del contratto di compravendita e del pagamento del prezzo – non era più detenuto per essere stato ammesso al regime di semilibertà partire dall’anno 1992.
Il ricorso di NOME COGNOME è nel suo complesso passibile di rigetto.
3.1. Il primo ed il secondo motivo, che censurano, sotto vari profili, la ritenuta intestazione fittizia dell’immobile di INDIRIZZO in capo all’odierna ricorrente, nella parte in cui non attingono la logicità della motivazione in termini non consentiti in questa sede, sono comunque infondati.
La Corte distrettuale, lungi dal trascurare le allegazioni difensive, anzi analiticamente confutandole, ha ritenuto dimostrato il carattere fittizio del l’intestazione dell’immobile in capo ad NOME COGNOME sulla scorta di una pluralità concordante di specifici elementi fattuali, individuati:
nella ‘ relazione para-coniugale ‘ o, comunque, di convivente more uxorio dell’odierna ricorrente con il proposto fino ad epoca attuale, desunta non solo dai documenti in cui entrambi gli interessati, anche rivolgendosi all’autorità giudiziaria per ottenere autorizzazioni, si sono dichiarati addirittura ‘ coniugi ‘ , ma anche dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dalla stessa COGNOME e da terze persone, come il già citato COGNOME, il quale ha significativamente appellato NOME COGNOME come la ‘moglie’ di NOME;
nella disponibilità autonoma dell’appartamento da parte del proposto, il quale, come risulta da documenti che recano la sua sottoscrizione, lo ha destinato ad abitazione sua e del suo nucleo familiare fin dal 1997;
-nella incapacità economica di NOME COGNOME di operare l’acquisto dell’immobile in questione senza utilizzare fondi messi a disposizione da NOME, essendo rimaste smentite tutte le altre ipotesi ricostruttive ovvero l’impiego di denaro donatole dai genitori o dalla madre di NOME.
A quest’ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che NOME COGNOME è risultata priva di redditi propri e non ha giustificato, neanche con la consulenza di parte, la provenienza lecita delle risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile di cui risulta
intestataria formale, se non ricorrendo ad allegazioni contraddittorie o smentite dalle indagini.
Il prezzo di acquisto, infatti, non può essere stato pagato né con la somma incassata da NOME a titolo di risarcimento danni, come inizialmente prospettato dalla NOME e dal proposto, posto che gli assegni della compagnia assicurativa sono stati incassati in epoca successiva all’integrale pagamento del prezzo dell’immobile, né, come successivamente sostenuto dall’interessata , a rettifica della precedente versione, con il ricavato della vendita, operata dai suoi genitori, di un immobile ubicato in Settimo Torinese perché, come riferito dalla stessa COGNOME e confermato da ampia documentazione, la somma incassata a titolo di prezzo da tale operazione commerciale era stata utilizzata dai genitori ‘per comprare la casa di Orta Nova”.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta che i genitori della NOME non avevano redditi sufficienti per donare alla figlia il denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile formalmente a lei intestato.
Quanto agli assegni emessi in favore della COGNOME sul conto corrente della madre di NOME, NOME, il decreto impugnato ha osservato che tali titoli non sono affatto decisivi per dimostrare la provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto dell’immobile non solo perché non risultano versati o negoziati (uno addirittura risulta emesso da una banca di cui l’emittente non era all’epoca correntista), ma perché, più in radice, non risulta dimostrato che la NOME, esercente attività di ambulante, avesse a disposizione, nel periodo di interesse, una provvista sufficiente a donare somme di denaro per di più non al figlio, ma, per un incomprensibile spirito di liberalità, alla sua compagna, senza nemmeno la garanzia che la proprietà dell’immobile acquistato con il suo contributo fosse conservata in capo al nipote, figlio della coppia.
Aggiunge opportunamente la Corte di appello che è lo stesso susseguirsi delle diverse ricostruzioni offerte dal proposto e dalla terza interessata in merito alla provenienza del denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile a rafforzare l’assunto della provenienza del denaro dal proposto: in prima battuta, NOME ha sostenuto di aver acquistato l’immobile con fondi propri, utilizzando le risorse di provenienza lecita versategli dalla compagnia assicurativa a titolo di risarcimento; smentita tale prima ricostruzione, ha esibito copia degli assegni versatigli dalla madre, giustificando la tardiva esibizione con il recente rinvenimento dei titoli e la formazione della provvista necessaria a coprirli con il ricavato della vendita di un immobile ubicato a Chivasso, tuttavia avvenuta in epoca successiva ai pagamenti.
Il delineato percorso giustificato è aderente al consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale, nella materia delle misure di prevenzione patrimoniali, l ‘accertamento del carattere fittizio dell’intestazione dei beni oggetto
di confisca segue regole diverse a seconda che vengano in considerazione beni formalmente intestati al coniuge, ai figli e ai conviventi del proposto, oppure beni intestati ad altri terzi: nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è presunta quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283798-01), senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/2011, a differenza di quanto richiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284608-01; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015, Trubchaninova, Rv. 266247).
In altri termini, la confisca di prevenzione può avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere la sussistenza di una presunzione di “disponibilità” di tali beni da parte del prevenuto -senza necessità di specifici accertamenti -in assenza di elementi contrari (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, COGNOME e altro, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 dei 06/12/2013, COGNOME e altro, Rv. 258140), sicché il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta finalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259608).
Tale principio è diretta conseguenza di quanto disposto dagli articoli 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 («Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 ») e 26, comma 2, stesso d.lgs. («Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado »).
Essendo la ricorrente pacificamente la compagna convivente del proposto ed esulandosi dal caso di intestazione avvenuta nei due anni precedenti, la Corte territoriale ha fatto applicazione del menzionato art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011, che indica le particolari categorie di soggetti – coniuge, figli e conviventi nell’ultimo quinquennio – in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto è legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti.
Ne discende che la mancata dimostrazione di sufficienti disponibilità economiche, anche sotto il profilo dell’imp iego nell’acquisto di fondi provenienti da persone diverse da proposto, del tutto escluso dagli accertamenti in atti, è stata
correttamente ritenuta sintomatica della fittizietà dell’intestazione alla ricorrente dell’immobile ritenuto, di fatto, nella disponibilità del proposto.
3.2. Il terzo motivo, relativo alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto, è inammissibile perché, come già accennato in premessa, il terzo formale intestatario del bene confiscato può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025 Rv. 288300; Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv. 193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è anch’esso passibile di rigetto.
4.1. Il primo motivo, relativo alla ritenuta intestazione fittizia dell’immobile ubicato in INDIRIZZO e della somma depositata nel conto corrente corrispondente ai canoni di locazione percepiti, non è fondato.
Non è ravvisabile la denunciata violazione degli artt. 24 e 26 d.lgs. n. 159 del 2011.
La Corte territoriale (pagg. 73 e seg.) ha applicato i principi, ricordati nel precedente paragrafo, in tema di confisca di prevenzione dei beni formalmente intestati ai figli del proposto, motivatamente ritenendo la tesi ricostruttiva dell ‘inte stazione fittizia dell’immobile , rimasto nella disponibilità del proposto, più plausibile di quella contraria allegata dal ricorrente, secondo cui l’immobile è stato acquistato con fondi donatigli dal padre, dalla madre e dallo zio materno NOME COGNOME, ma è stato intestato a suo nome non fittiziamente ma realmente, tanto che, una volta divenuto proprietario, lo aveva gestito in via esclusiva ed autonoma percependo i canoni di locazione.
Al riguardo, il decreto impugnato ha osservato che l’ intestazione al figlio NOME, più che soddisfare lo spirito di liberalità del padre del formale intestatario, era il risultato di un’ operazione più complessa, fin dall’ inizio posta in essere del proposto nel suo interesse al fine di realizzare un investimento immobiliare senza far apparire l’ ingresso formale del bene acquistato nel suo patrimonio.
NOME, infatti, non solo aveva condotto le trattative approfittando delle condizioni in cui versava la parte venditrice (soggetto frequentatore della bisca gestito da un amico COGNOME, vittima di estorsione determinatosi a vendere il bene in un periodo in cui la sua situazione debitoria era pressante) e riuscendo ad ottenere un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato ma, soprattutto, aveva contribuito in via esclusiva a fornire le risorse finanziarie utilizzate per l’ acquisto.
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che le somme utilizzate provengono da risorse accumulate da NOME durante il periodo di pericolosità e di forte sproporzione nel suo patrimonio tra entrate lecite ed uscite: in parte, da un libretto di deposito accesso nel 2005 e da conti correnti alimentati, l’uno e gli altri, in via esclusiva dal proposto; nel resto, da finanziamenti solo formalmente compiuti da altri familiari di NOME NOME, NOME e NOME COGNOME, rispettivamente madre e zio materno, ma in realtà compiuti con fondi sempre riconducibili al proposto in ragione di plurime anomalie, analiticamente descritte nelle pagg. a 75 a 77, e, soprattutto, in ragione delle condizioni economiche dei presunti finanziatori: NOME COGNOME priva di redditi e NOME COGNOME non avente nella sua disponibilità una provvista sufficiente a consentirli l’ elargizione al nipote della somma asseritamente donata.
A prescindere dalla sua intestazione fittizia, l’immobile di INDIRIZZO , in ragione del suo acquisto con fondi del proposto di provenienza illecita, era, comunque, assoggettabile a confisca di prevenzione, che, come è noto, si estende anche ai beni che «siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego » (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260247 – 01). Rientrano , senz’altro, in tale peculiare categoria anche i beni che, come accertato nel caso in esame, sono stati acquistati con risorse accumulate dal proposto durante il periodo di accertata pericolosità e di sproporzione.
D’altra parte, essendo la confisca di prevenzione uno strumento ablativo con natura recuperatoria della ricchezza intrinsecamente correlata alla attività illecita (sia essa quella accertata in sede penale o ragionevolmente accertata in sede di prevenzione, all’interno del periodo ricostruito in fase cd. constatativa), qualora sia rispettato il parametro della correlazione temporale, i beni oggetto di confisca di prevenzione vanno sempre ritenuti, anche quando sul piano probatorio si è fatto ricorso alla verifica di sproporzione, derivanti dalla attività illecita del soggetto (cfr. Sez. 1, n. 44214 del 05/06/2023, Bolondi, Rv. 285502 -01, più chiaramente in motivazione).
4.2. Il secondo motivo, relativo al l’assoggettamento a confisca di tutte le somme affluite sul conto corrente C21316CR Asti, acceso il 3 ottobre 2014 dal ricorrente, comprese quelle versate dallo zio materno, ed il mancato scomputo dai canoni di locazione confiscati delle spese condominiali, non è consentito perché censura un apparato argomentativo né assente né apparente.
La Corte di appello (pagg. 82 e seg.) ha spiegato, con argomentazioni plausibili, peraltro accogliendo sia pure parzialmente i rilevi difensivi sviluppati nell’atto di appello, che nel conto corrente erano state accreditate somme di denaro riconducibili, a prescindere da chi li aveva formalmente versate, al proposto. Tali somme dovevano essere considerate di provenienza illecita perché
percepite da NOME COGNOME in concomitanza con il periodo di pericolosità ed in assenza di giustificazioni sulla loro origine lecita. Non dovevano, invece, essere confiscate le somme destinate all’ acquisto dell’ immobile di INDIRIZZO per evitare un evidente duplicazione dell’ablazione ed al pagamento della cedolare secca che risulta regolarmente adempiuta.
La confisca doveva essere estesa ai canoni di locazione perché frutti di un bene rimasto nella disponibilità del proposto.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 27 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME