Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11624 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11624 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’appello avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha disposto l’applicazione nei suoi riguardi della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;
rilevato che il Tribunale di sorveglianza e, prima di esso, il magistrato di sorveglianza, hanno desunto l’attualità della pericolosità del condannato dal grave reato per il quale egli Ł stato condannato (associazione per delinquere di stampo mafioso) e dal ruolo di uomo di fiducia dei promotori del sodalizio, dall’ulteriore condotta di estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa nel 2014 (e, dunque, successivamente alla data di esecuzione del reato associativo), dalla pendenza di un ulteriore procedimento penale per i reati di cui agli art. 416bis e 648 cod. pen. commessi nell’anno 2020;
ritenuto che il complessivo giudizio dato dal Tribunale specializzato appare, dunque, fondato su una valutazione completa e senza crepe logiche delle ragioni che lo hanno condotto a concludere in modo persuasivo per la persistenza, all’attualità, della pericolosità sociale del ricorrente, non essendosi registrata alcuna concreta situazione da cui possa argomentarsi che sia scemata la pericolosità sociale da questi dimostrata al momento della commissione dei reati compiuti e poi emersa all’atto della condanna irrevocabile emessa nei suoi confronti;
ritenuto che giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui per disporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata Ł necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che Ł sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi circa la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati, sicchØ, per una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice Ł consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, COGNOME, Rv.
270289);
ritenuto che, pertanto, fondatamente il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza sulla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, la condotta dal condannato in libertà e ha ritenuto irrilevante l’avvenuta fruizione di congrui periodi di liberazione anticipata, i presupposti del cui giudizio sono affatto differenti dalla li libertà vigilata, avendo a oggetto la partecipazione all’opera di rieducazione da parte del condannato con riguardo alla condotta inframuraria serbata;
rilevato, infine, che il fatto che gli indici addotti dal ricorrente a suo favore siano stati ritenuti, in modo non illogico, inadeguati dal Tribunale appartiene al dispiegamento della sfera di discrezionalità insito nello specifico giudizio di merito che, essendo stato giustificato da motivazione congrua e logica, non può essere ammissibilmente censurato in questa sede;
ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente