Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9984 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9984 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 1° luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, attualmente in esecuzione della pena di tre anni e ventiquattro giorni di reclusione in base a provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma del 21 marzo 2025.
La misura Ł stata ritenuta non idonea a contenere le possibili residue forme di manifestazione della pericolosità sociale dell’istante, anche tenuto conto delle condizioni di salute psichica valutate in relazione all’attività lavorativa svolta dal richiedente.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riguardo alla ritenuta «residuale pericolosità» che Ł stata ritenuta nonostante il perito nominato nel corso di un recente procedimento penale l’abbia esclusa definendo la patologia che affligge il ricorrente «in fase di remissione», in termini, peraltro, confermati dalla certificazione del CSM di Monteverde ove il ricorrente Ł in cura da diversi anni.
A fronte della documentazione, il Tribunale, piuttosto che ritenere l’esistenza di residui profili di pericolosità, avrebbe dovuto disporre una perizia per accertare tale condizione.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione sulla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art 47ter Ord. pen. formulata in sede di discussione e non presa in considerazione dal Tribunale.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione degli artt. 666, comma 5 e 678, comma 2, cod. proc. pen. per non essere stati acquisiti i dati dell’osservazione scientifica del ricorrente ed essendo stata affermata l’esistenza di residui profili di pericolosità in termini sganciati dalle effettive condizioni cliniche, come risultanti dagli atti.
2.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione degli artt. 47 e 47ter Ord. pen. in
relazione all’art. 27, terzo comma, Cost . ponendosi il provvedimento, anche in ragione della situazione di sovraffollamento carcerario, in totale spregio della funzione rieducativa della pena.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si osserva che dalla disamina del verbale di udienza del 1° luglio 2025, non risulta che il ricorrente abbia formulato la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare, sicchØ non Ł dato ravvisare alcun difetto di motivazione specifico sul punto.
I motivi di ricorso residui (primo, terzo e quarto) possono essere esaminati congiuntamente e colgono, in effetti, le segnalate lacune motivazionali e possono trovare accoglimento.
Invero, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto di due certificazioni del RAGIONE_SOCIALE del 15 settembre 2023 e del 5 giugno 2025 nelle quali non Ł stato compiuto alcun riferimento alla pericolosità (così come nella perizia citata dal ricorrente) ed Ł stata definita la patologia di stato paranoide «in fase di remissione» e descritta una sorta di stabilizzazione delle condizioni del ricorrente che presenta anche una buona compliance rispetto ai trattamenti proposti.
Peraltro, nell’abitazione ove la madre ha dato la disponibilità ad accogliere XXXXXXXX, lo stesso, dal 15 maggio 2023 al 26 gennaio 2024, ha eseguito la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Il Tribunale ha, altresì, dato atto di ulteriori indicatori positivi quali lo svolgimento di attività lavorativa come conducente di auto a noleggio e RAGIONE_SOCIALE affittacamere ed evidenziato la mancanza di segnalazioni di polizia dal 2018.
Pur a fronte di tali circostanze, sostanzialmente, positive Ł stata segnalata la possibile, residuapericolosità che potrebbe manifestarsi nel caso in cui il soggetto decidesse di sospendere le cure.
La ratio del provvedimento, dunque, poggia su una mera ipotesi priva di alcuna concreta base fattuale e pare giustificata sulla scorta di un autonomo giudizio di inidoneità dell’attività lavorativa in funzione del reinserimento sociale; inidoneità che risulta, anch’essa, meramente affermata e priva di supporto fattuale o scientifico.
Tanto integra una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria alla quale il Tribunale dovrà porre rimedio all’esito di una nuova valutazione che tenga anche conto del livello di revisione critica eventualmente raggiunto dal condannato rispetto agli episodi di devianza che ne hanno determinato la detenzione in virtø del provvedimento di cumulo in esecuzione.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 06/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.