Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’Avvocato generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 6/12/2022, depositato il 1°/3/2023, la Corte di appello di Napoli, in veste di giudice della prevenzione, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il decreto del Tribunale in sede del 15/3/2022, con il quale era stata applicata al proposto la misura della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni.
In detto decreto si è illustrato che la pericolosità sociale dell’appellante inquadrata nella categoria degli artt. 1 e 4, lett. a), D. Lgs. n. 159 del 2011 deriva dal suo inserimento in posizione apicale nell’associazione camorristica denominata “RAGIONE_SOCIALE“, come accertato nella sentenza del GUP del Tribunale di Napoli n. 1316 del 29/6/2021; tale elemento è corroborato dalla latitanza serbata dal COGNOME con riferimento all’ordinanza custodiale emessa il 21/9/2020 ed eseguita il successivo 4 ottobre, essendo notorio che la latitanza necessita di una strutturata organizzazione economica e logistica, come solo un clan camorristico riesce ad assicurare. Di contro, non si è ritenuto dirimente l’attuale stato detentivo del COGNOME, con prospettiva di lunga permanenza in vinculis, poiché l’ordinamento appresta idonea soluzione a tale fisiologica esigenza, con la procedura di verifica di permanenza della pericolosità sociale regolata dall’art. 14, comma 2 ter, D. Lgs n. 159 del 2011.
Avverso detta ordinanza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 15 D. Lgs. n. 159 del 2011, in quanto lo status di condannato definitivo di lunga durata determina l’inutilità della verifica anticipata della pericolosità sociale del proposto, dovendo tale giudizio obbligatoriamente ripetersi all’esito dell’espiazione della pena, quando diverrà attuale la necessità di applicazione effettiva della misura di prevenzione.
Tale tesi è imperniata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha imposto la rivalutazione della pericolosità sociale – da effettuarsi, anche d’ufficio, da parte dell’organo che ha adottato il provvedimento genetico al momento di esecuzione della misura di prevenzione. Detta soluzione, infatti, è stata normativizzata con la novella legge n. 161 del 2017, introduttiva dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 14 del codice antimafia.
2.2. Pertanto, la Corte napoletana avrebbe errato a ratificare l’attualità della pericolosità sociale operata dal Tribunale di prevenzione, dovendo invece valutare tale giudizio in termini di sostanziale inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico nella prospettazione di censure basate su allegazioni astratte.
1.1. La tesi giuridica ivi propugnata è contraria alla norma dell’art. 14, comma 2-ter, D. Lgs. n. 159 del 2011, che non avrebbe ragion d’essere se il primo accertamento della presenza di pericolosità sociale, in sede di provvedimento genetico, fosse ultroneo. Come ha osservato anche l’Avvocato generale, il legislatore richiede l’accertamento della ‘attualità’ della pericolosità sociale la Corte costituzionale ha fissato taluni parametri temporali standard entro cui apprezzarla), dettando un criterio metodologico che obbliga il giudice ad abbandonare presunzioni fondate sullo stigma di immutabile pericolosità derivante dall’originario inserimento del proposto in strutture di criminalità organizzata, ma di certo non abolisce il principio prognostico-proiettivo, per sua natura dinamico e temporalmente elastico.
Nel caso di specie, il giudice della prevenzione ha attuato un vaglio esaustivo dell’attualità della pericolosità sociale del RAGIONE_SOCIALE, alla stregua de plurimi elementi di fatto analizzati nell’ordinanza in esame, dei quali ha dato conto coerentemente alle direttrici dell’esame della pericolosità sociale, come elaborate dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, il giudice del merito ha rilevato come, fino all’ottobre dell’anno 2020, la pericolosità sociale del RAGIONE_SOCIALE abbia avuto palesi manifestazioni direttamente riconducibili alla sua intraneità, o comunque prossimità, all’associazione camorristica denominata “RAGIONE_SOCIALE“; peraltro, si è osservato che la subentrata condizione detentiva non appare affatto ostativa all’apprezzamento in termini di perdurante attualità della pericolosità sociale del medesimo. Ciò è conforme al principio giurisprudenziale per cui, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti d indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto, e, laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici element di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511).
1.2. Del tutto fuori RAGIONE_SOCIALE è, poi, la sollecitazione del ricorrente a sancire una inammissibilità della prima valutazione di pericolosità sociale basata sulla prospettiva di una detenzione di lunga durata, circostanza che peraltro potrebbe intervenire anche successivamente all’emissione del decreto applicativo.
Trattasi, invero, di due piani di valutazione distinti ed autonomi: quello qui in rilievo è afferente all’apprezzamento dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione personale; lo stadio successivo, ed eventuale, riguarda il diverso problema della (futura) esecuzione della sorveglianza irrogata, allorquando – in relazione alla durata dello stato detentivo – occorrerà rivalutare la perdurante pericolosità sociale del proposto in relazione al tempo trascorso, secondo i principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013: problema diverso e non costituente oggetto della presente decisione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente