Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 605 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Castelvetrano avverso il decreto del 26/05/2023 della Corte d’appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ni
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Palermo, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato il decret del Tribunale di Trapani che disponeva procedersi all’esecuzione nei confronti di NOME della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per durata di anni quattro, già applicata con decreto n. 22/2017 definitivo il 7 marzo 20 rimasta sospesa per lo stato di detenzione sofferto dal proposto.
Il profilo prognostico della persistente e attuale pericolosità sociale di NOME – riconos appartenente al mandamento mafioso di Castelvetrano e che in tale veste e come cugino di NOME COGNOME aveva assicurato a questi assistenza e supporto durante la latitanza – è desunto sia dalla tendenziale stabilità del vincolo di militanza mafiosa, della cui recision vi è alcuna traccia anche per la duplice qualità rivestita di cugino e uomo di fiducia del indiscusso di cui ha curato per lungo tempo la latitanza, sia dal suo persistente interess settore degli appalti, del movimento terra e delle energie rinnovabili, di sicuro riliev sodalizio criminale nel territorio di Castelvetrano.
Il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto censurandone la violazione di legge poiché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente verificato la configurabilità del requisito di attualità della pericolosità sociale.
Il motivo di ricorso si palesa per un verso generico, siccome meramente ripetitivo dell doglianze mosse con l’atto di appello e già motivatamente disattese da quel giudice, e per alt verso manifestamente infondato.
NOME, nei cui confronti l’esecuzione della misura di prevenzione personale del sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, applicata c decreto n. 22/2017 definitivo il 7 marzo 2020, era rimasta sospesa per lo stato di detenzione cui versava, ha finito di espiare una pesante condanna a ben 12 anni di reclusione per l’acclarata partecipazione al mandamento mafioso di Castelfidardo E per una serie di reati satellite in materia di appalti nel settore dei lavori di movimento terra, fra l’altro garantito a suo cugino NOME COGNOME, capo indiscusso di RAGIONE_SOCIALE, assistenza e supporto durante il lungo periodo di latitanza.
Orbene, i giudici della prevenzione, con adeguato apparato argomentativo in fatto, hanno ritenuto che la carcerazione subita non avesse affatto evidenziato comportamenti, neppure impliciti, dimostrativi di una evoluzione della personalità e di una maturata recisione decorso del tempo, del vincolo di militanza mafiosa. E, tenuto conto in concreto dell’accerta disponibilità di COGNOME a proseguire, sulla base dell persistente vincolo associativo medesimo contesto territoriale, l’attività d’impresa nel settore del movimento terra, coer con gli interessi illeciti della consorteria criminale, ne hanno conseguentemente e logicament desunto in diritto (cfr., in tema di revoca della misura, Cass., Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2 Palermo, Rv. 269947) il giudizio prognostico negativo in ordine all’attuale ed effet pericolosità sociale del proposto.
Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti di merito che, siccome congruamente giustificati con coerente apparato argomentativo e corretti in linea di diritto, non sono a sindacabili in sede di controllo di legittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla C ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/11/2023