Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7229 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7229 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari che ha dichiarato NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato, ai sensi dell’art. 41 -bis Ord.pen., socialmente pericoloso e ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3, in relazione alla sentenza n. 348 del 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria.
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 202, 203 cod. pen. e 579 e 580 cod. prc. pen. in ordine ai presupposti per l’accertamento della pericolosità sociale e dell’attualità della stessa.
2.1.In primo luogo, il ricorrente deduce che il Tribunale di sorveglianza ha fatto discendere dalla sussistenza dei presupposti del regime differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen.- e, in particolare, dalle informazioni contenute all’interno del decreto ministeriale del 30 gennaio 2024 di proroga del regime disposta fino al 30 1.2026, venendo poi il ricorrente scarcerato per espiazione della pena il 27 marzo 2025 – la prova della pericolosità sociale del condannato, in forza di un illegittimo automatismo ed equiparando due istituti profondamente diversi per finalità, e quindi non sovrapponibili, atteso che la pericolosità sociale, presupposto della applicazione della misura di sicurezza, deve essere valutata dal Magistrato di sorveglianza alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nella prospettiva della probabilità di commissione di nuovi reati.
Di conseguenza, la valutazione operata avendo riguardo al Decreto Ministeriale risulta inconferente rispetto al tema della pericolosità sociale che si sostanzia nel rischio di reiterazione criminosa, considerato, altresì, che il Decreto non dà conto del pericolo concreto
della commissione di nuovi reati da parte del ricorrente, ponendosi unicamente la finalità di prevenire collegamenti con il sodalizio criminoso di provenienza.
Secondo la difesa, come già rilevato innanzi al Magistrato di sorveglianza, le informazioni contenute nel Decreto attengono esclusivamente alla gravità dei reati commessi dal ricorrente e alla condotta antecedente alla loro commissione, a circostanze non riguardanti la persona dell’COGNOME.
A tal riguardo, evidenzia che il provvedimento censurato fa discendere illegittimamente la presunzione assoluta di pericolosità dall’essere stato il ricorrente condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, nonostante l’intervenuta pronuncia n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.
Parimenti, si osserva nel ricorso, la manifesta illogicità della motivazione lì dove trascura di considerare che la latitanza Ł stata trascorsa nel sottotetto dell’abitazione, ciò che dovrebbe fare inferire l’insussistenza di supporto dell’organizzazione.
Apparirebbe altresì illogica l’argomentazione contenuta nel provvedimento censurato nella parte in cui svaluta il dato positivo e favorevole del rispetto delle regole carcerarie.
Ciò posto, il ricorrente evidenzia che la valutazione sull’applicazione della misura di sicurezza inflitta con la sentenza e da eseguirsi in epoca differita all’espiazione della pena detentiva Ł disciplinata dall’art. 679 cod. proc. pen. e richiede l’attualità dei presupposti dell’art. 202 e 203 cod. pen., valutazione che non sarebbe stata operata nel provvedimento censurato, il quale non solo non avrebbe valutato la risalenza nel tempo dei reati dai quali si Ł tratta la pericolosità sociale attuale del ricorrente, ma anche che come si rileva nel Decreto Ministeriale, il regime differenziato rappresenta l’unica forma capace di interrompere il vincolo con i sodali.
2.2.Inoltre, si evidenzia che l’ordinanza impugnata ha recepito acriticamente tutte le informazioni contenute nel citato Decreto ministeriale, nel quale viene trascritto il capo di imputazione riguardante decine di imputati e non soltanto il ricorrente; viene riportato il decreto irrogativo della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di PS senza verificare l’epoca delle vicende giudiziarie; vengono indicate ‘annotazioni’ delle quali se ne omette la indicazione specifica e la valutazione; inoltre si citano le sentenze per le quali la pena Ł stata espiata; si evidenzia altresì che il certificato dei carichi pendenti attesta l’insussistenza di procedimenti penali pendenti.
Il rimando ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. sarebbe pertanto meramente formale e il riferimento al ruolo di vertice del ricorrente e alla ritenuta insussistenza di un atteggiamento idoneo a fare presumere l’avvenuto distacco dalle dinamiche criminali sarebbe significativo proprio significativo della erroneità del metodo valutativo basato sulla mera considerazione del fatto-reato, fondandosi su una presuntiva permanenza del vincolo associativo in assenza di ulteriori e concrete condotte delittuose poste in essere dopo la commissione del reato per il quale il ricorrente Ł stato condannato.
2.3.Nel ricorso si osserva che nell’ultradecennale detenzione, il ricorrente non Ł mai incorso in sanzioni disciplinari instaurando un rapporto corretto e propositivo con tutti gli operatori e mantenendo saldi i rapporti familiari; che pur soffrendo di seri problemi di salute non ha mai modificato il suo modo di rapportarsi con gli altri; che ha ottenuto il beneficio della liberazione anticipata per tutti i semestri; non ha procedimenti pendenti; che nella nota dei Carabinieri di Locri del 20 marzo 2025 non vi Ł alcun riferimento all’attuale operatività del sodalizio al quale il ricorrente Ł stato ritenuto appartenere, nØ il rischio della reiterazione di condotte criminose da parte sua.
Per quanto piø specificamente attiene alla suddetta nota dei Carabinieri, la difesa
osserva come essa faccia riferimento a fatti risalenti prima della detenzione in relazione ai quali non risultano procedimenti pendenti, a condanne risalenti nel tempo e quindi non piø attuali, a procedimenti per i quali i suoi familiari sono stati assolti, avendo in particolare, i fratelli NOME e NOME, ottenuto il risarcimento del danno per ingiusta detenzione
Infine, la difesa ad ulteriore dimostrazione dell’assoluta mancanza di pericolosità sociale del ricorrente ha evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE, ha dato la disponibilità ad accogliere il ricorrente presso la struttura per fargli svolgere l’attività di volontariato ed ha attestato che il ricorrente ha proficuamente svolto detta attività, elementi significativi in punto di non attualità della pericolosità ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
3.Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
4.In data 12 novembre 2025, i difensori del ricorrente hanno depositato una memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
All’esame dell’unica articolata doglianza del ricorrente in punto di erronea applicazione delle disposizioni in tema di misura di sicurezza e di accertamento della pericolosità Ł utile premettere quanto puntualmente affermato da Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813 – 01, in ordine alla portata dell’art. 417 cod. pen., secondo una breve sintesi riepilogativa delle modifiche succedutesi nel tempo, ai fini che qui rilevano.
Nella pronuncia si Ł evidenziato che l’art. 417 cod. pen., in origine, stabiliva che «nel caso di condanna per il delitto preveduto dall’articolo precedente», ovvero per quello di associazione per delinquere, fosse «sempre ordinata una misura di sicurezza», da individuarsi in quella della libertà vigilata in ragione della clausola di chiusura prevista dall’art. 215, comma quarto, cod. pen., secondo la quale «quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata (…)». La disposizione dell’art. 417 cod. pen. Ł stata, poi, modificata dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, sicchØ attualmente essa si riferisce ai delitti preveduti dai due articoli precedenti e, dunque, anche al delitto di cui all’art. 416bis cod. pen.
La formulazione dell’art. 417 cod. pen. consentiva, dunque, in origine, una applicazione obbligatoria della misura di sicurezza, senza che fosse necessario alcun concreto accertamento dell’attuale pericolosità sociale (così Sez. 2, n. 1289 del 3/10/1984, dep. 1985, Starace, Rv. 167787); ciò accadeva coerentemente con un microsistema delle misure in questione che si imperniava, a partire dalla previsione AVV_NOTAIO dell’art. 204, comma secondo, cod. pen. («nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa Ł presunta dalla legge»), su una pluralità di ipotesi di applicazione presuntiva delle stesse.
Tuttavia, a partire dalla entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. legge Gozzini), il quadro di riferimento – come puntualmente rilevato nella sentenza indicata – Ł stato radicalmente modificato, attraverso l’abrogazione dell’art. 204 cod. pen. e la conseguente eliminazione delle presunzioni di pericolosità sociale in materia di misure di sicurezza, in conformità delle ripetute pronunce con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni concernenti l’applicazione obbligatoria di tali misure nei confronti dell’infermo di mente (sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983) e del minore di età (sentenza n. 1 del 1971).
Pertanto, nel sistema vigente, le misure di sicurezza possono essere disposte dal giudice della cognizione e dal magistrato di sorveglianza soltanto se vi sia stato un previo accertamento della pericolosità sociale dell’agente.
Secondo il chiaro disposto dell’art. 31, comma 2, della legge n. 633 del 1986, infatti «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto Ł persona socialmente pericolosa».
Peraltro, piø di recente con la sentenza n. 66 del 2023, la Corte costituzionale ha ribadito che «in AVV_NOTAIO, le misure di sicurezza trovano la loro ‘peculiare ragion d’essere’ nella «funzione di contenimento della pericolosità sociale » (sentenza n. 22 del 2022), con la conseguenza che esse operano se e quando l’autore del fatto la esprime in concreto, «sia nel momento dell’applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione» (sentenza n. 197 del 2021)».
Tanto premesso, occorre rilevare come la motivazione del provvedimento impugnato abbia correttamente colto la portata delle intervenute modifiche normative e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, avendo dato conto, in maniera del tutto congrua e lineare, di una pluralità di elementi attestanti, in concreto, l’elevata pericolosità del ricorrente, secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Le valutazioni contenute nel decreto impositivo del regime differenziato concorrono, infatti, a delineare il giudizio di pericolosità in modo coerente con tali criteri.
In particolare, il Tribunale ha condiviso in modo critico e puntualmente argomentato le considerazioni formulate dal Magistrato di sorveglianza, riportandole nel provvedimento e traendone, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., un giudizio di pericolosità attuale fondato sulla gravità dei fatti attribuiti all’NOME, il quale rivestiva il ruolo di capo dell’omonimo clan operante nel territorio di Marina di Gioiosa Ionica e nelle zone limitrofe, con ramificazioni estese all’intera Calabria e anche all’estero.
Il Tribunale ha altresì evidenziato come tale consorteria mafiosa disponesse di interessi in molteplici settori criminali e fosse in grado di esercitare, anche grazie alle disponibilità finanziarie, un incisivo condizionamento sulla gestione della cosa pubblica locale. Si Ł soffermato, inoltre, sul rilievo della posizione apicale ricoperta dal ricorrente all’interno della cosiddetta ‘provincia’ di ‘ndrangheta, struttura di vertice cui faceva riferimento anche la famiglia COGNOME, alla il ricorrente Ł legato da vincoli di parentela.
Nel provvedimento si Ł poi rilevato come la cosca di appartenenza continui a risultare pienamente operativa nel territorio calabrese e come il ricorrente non si sia nØ dissociato, nØ abbia prestato collaborazione.
Tali elementi appaiono chiaramente indicativi non solo della gravità dei reati per i quali Ł intervenuta condanna, ma anche della persistente operatività del sodalizio mafioso e del ruolo apicale dallo stesso ricoperto, non essendo emerso alcun segno di dissociazione. Essi risultano quindi idonei a sorreggere il giudizio di attuale pericolosità, formulato secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., in quanto espressivi della concreta probabilità di commissione di ulteriori reati in una prospettiva futura.
Per tali ragioni il Tribunale ha correttamente rigettato l’impugnazione, ritenendo sussistente una pericolosità attuale basata su elementi concreti, non superati dalle allegazioni difensive.
Le doglianze del ricorrente, pur articolate, si confrontano solo in parte con la motivazione del provvedimento censurato e risultano, peraltro, sostanzialmente reiterative delle stesse deduzioni già formulate in sede di appello davanti al Tribunale, che aveva confermato la misura di sicurezza.
Dalle esposte considerazioni deriva l’inammissibilità del ricorso. Dalla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME