Pericolosità Sociale: la Cassazione Fissa i Paletti Temporali per la Confisca
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 9443 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti applicativi delle misure di prevenzione patrimoniali, in particolare sulla confisca. Il principio cardine ribadito è che la pericolosità sociale di un individuo, accertata in un determinato periodo, non può essere estesa a ritroso in modo indiscriminato per colpire beni acquisiti in un’epoca antecedente, specialmente se coperta da un giudicato assolutorio. Questa decisione consolida la necessità di un rigoroso nesso temporale tra la condotta pericolosa e l’arricchimento patrimoniale.
Il Caso in Esame
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello avverso un decreto che, pur confermando una misura di prevenzione personale nei confronti di un imprenditore, aveva revocato la confisca della sua attività commerciale, un bar-pizzeria.
Il Tribunale di primo grado aveva inizialmente disposto sia la misura personale sia la confisca, ritenendo che l’attività, avviata nel 2006, fosse riconducibile alla pericolosità sociale del proposto. La Corte di appello, invece, ha riformato la decisione sulla parte patrimoniale. Secondo i giudici di secondo grado, la pericolosità qualificata del soggetto era provata solo a partire dal 2018, pur con radici risalenti al 2012. Di conseguenza, non era possibile collegare tale pericolosità all’acquisizione del bar, avvenuta nel 2006, un periodo per il quale, tra l’altro, l’imprenditore era stato definitivamente assolto dall’accusa di partecipazione ad un’associazione mafiosa nel contesto di un’altra operazione giudiziaria.
Il Procuratore generale ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte di appello avesse erroneamente equiparato il giudizio penale a quello di prevenzione, sottovalutando elementi che, pur non sufficienti per una condanna, sarebbero stati idonei a fondare un giudizio di pericolosità anche per il periodo precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Valutazione della Pericolosità Sociale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno giudicato il ragionamento della Corte di appello del tutto logico, coerente e conforme ai principi di diritto.
La Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale abbia correttamente perimetrato temporalmente la pericolosità sociale del proposto. Non è stata negata l’esistenza di un legame con ambienti criminali, ma si è correttamente distinto il livello di tale legame nel tempo.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella corretta applicazione del principio secondo cui, per procedere alla confisca, deve esistere una correlazione temporale tra il momento in cui i beni sono stati acquisiti e il periodo in cui il soggetto era socialmente pericoloso. La Corte di appello ha stabilito che:
1. L’assoluzione con formula piena nel processo relativo al periodo 2005-2011, sebbene non vincolante in senso assoluto nel giudizio di prevenzione, costituisce un elemento fattuale di enorme peso che escludeva un apporto concreto dell’individuo al sodalizio criminale in quegli anni.
2. La pericolosità qualificata, ovvero un ruolo apicale e non una mera contiguità, è stata provata solo a partire da un’epoca molto successiva (dal 2018, con maturazione dal 2012).
3. Non era possibile retrodatare tale pericolosità di oltre un decennio fino al 2006, anno di avvio dell’impresa, in assenza di prove concrete che dimostrassero l’uso di capitali illeciti per la sua costituzione. I rapporti esistenti in quel periodo sono stati qualificati come mera “vicinanza” o “adesione morale”, insufficienti a fondare una misura ablativa così incisiva.
La Cassazione ha ribadito che il giudizio della Corte di appello è immune da censure, in quanto ha seguito l’autorevole principio delle Sezioni Unite (sent. Gattuso, 2018), che distingue tra “partecipazione” penalmente rilevante e “appartenenza” funzionale agli scopi associativi, rilevante ai fini della prevenzione. La Corte di appello ha compiuto questa valutazione e ha concluso, con motivazione non illogica, per l’assenza di una pericolosità qualificata nel periodo di interesse per la confisca.
Conclusioni
La sentenza in commento riafferma un principio di garanzia fondamentale nel diritto delle misure di prevenzione: la necessità di un’analisi rigorosa e temporalmente definita della pericolosità sociale. Non si può presumere che una pericolosità accertata oggi sia sempre esistita. La confisca di un bene richiede la prova, o quantomeno un quadro indiziario grave, preciso e concordante, che esso sia frutto di attività illecite o che sia stato acquisito in un periodo in cui il soggetto già manifestava una pericolosità tale da far ritenere sproporzionato il suo patrimonio rispetto ai redditi leciti. Un’assoluzione penale, pur non essendo un ostacolo assoluto, non può essere ignorata e contribuisce a definire il perimetro temporale entro cui il giudizio di pericolosità può legittimamente operare.
È possibile confiscare un bene acquistato prima del periodo in cui è stata accertata la pericolosità sociale di una persona?
No. La sentenza stabilisce che la confisca richiede una correlazione temporale tra l’acquisizione del bene e il periodo di effettiva pericolosità sociale. Non è possibile retrodatare la pericolosità, accertata a partire da un certo anno, per colpire beni acquisiti molto tempo prima, in assenza di prove specifiche sull’origine illecita dei capitali usati per l’acquisto.
Un’assoluzione in un processo penale per associazione mafiosa impedisce l’applicazione di una misura di prevenzione come la confisca?
Non la impedisce in modo assoluto, poiché il giudizio di prevenzione si basa su criteri diversi da quello penale. Tuttavia, una sentenza di assoluzione definitiva rappresenta un elemento di prova molto significativo che il giudice della prevenzione deve considerare attentamente per escludere, per il periodo coperto dal giudicato, l’esistenza di condotte che fondano la pericolosità sociale qualificata.
Qual è la differenza tra ‘partecipazione’ a un’associazione criminale e ‘appartenenza’ ai fini delle misure di prevenzione?
La ‘partecipazione’ è un concetto penalistico che richiede la prova di un inserimento stabile nella struttura dell’organizzazione criminale. L”appartenenza’, ai fini delle misure di prevenzione, è un concetto più ampio che può includere anche condotte che, pur non integrando una partecipazione, si sostanziano in un’azione funzionale agli scopi associativi (es. mettere a disposizione le proprie risorse o la propria attività per il sodalizio), con esclusione delle situazioni di mera contiguità o vicinanza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9443 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIOtore AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabri nei confronti di COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/05/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a segu di ricorso del proposto NOME COGNOME avverso il decreto emesso il 24 marzo 2021 dal locale Tribunale, ha confermato la misura di prevenzione personale applicata al predetto revocando la confisca dell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIOtor AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Reggio Calabria per violazione dell’ar comma 1, lett. a) d.leg.vo n. 159/2011 avendo il provvedimento impugnato posto a base della decisione una sostanziale equiparazione del criterio di giudizio informa il giudizio penale a quello che, invece, riguarda il giudizio di prevenzi
Il rapporto tra appartenenza e partecipazione ad un sodalizio mafioso non risolve in una graduazione probatoria inferiore della prima rispetto alla seco giacché esistono delle differenze strutturali tra il percorso dimostrativo pen quello preventivo, che inibiscono t in quest’ultimo, un accertamento della concreta offensività della condotta del proposto, non essendo quindi corretto il riferim della decisione in ordine alla appartenenza a “comportamenti che abbiano fornit un contributo fattivo alla vita ed agli scopi associativi”, indice pertinen diversa ipotesi ai sensi dell’art. 110, 416-bis cod. pen.
Cosicché irrilevante è la decisione assolutoria emessa nel procedimento cd RAGIONE_SOCIALE, risultando rafforzato il risultato probatorio dall’accertamento della me h a disposizione del COGNOME per le esigenze della cosca RAGIONE_SOCIALE emergente dai fa storici ivi esaminati, dall’accertamento del suo ruolo dirigenziale della cosc successivo periodo temporale che ha dato luogo alla condanna nel procedimento cd. Epicentro-Malefix.
Invece la Corte – pur dando atto che si tratti di “dati di non trascurabile r in un contesto associativo quale quello in cui :;icuramente il COGNOME agiva da metà DATA_NASCITA“, li ha ritenuti inidonei, rispetto al fine di ac un’effettiva offensività di quelle condotte, estranea al giudizio progno preventivo.
CONSIDERATO IlI1 DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre ch proposto per ragioni non consentite.
2. Il decreto impugnato ha revocato la disposta confisca dell’impre individuale “RAGIONE_SOCIALE” di COGNOME NOME sull’assunto che la pericolosità sociale del proposto NOME COGNOME, “attes per tabulas a partire dal 2018 certamente risalente a qualche anno prima, tuttavi non può retroagire ad un periodo antecedente di oltre un decennio, in assenza dati di significazione univoca e pregnante in ordine al suo apporto in fa dell’organizzazione ‘ndranghetistica di riferimento. Pertanto, non potend ancorare il presupposto indefettibile della sociale pericolosità all’anno 2006, all’epoca in cui pacificamente ha avuto origine l’attività imprenditoriale di stata disposta la confisca, questa non può dirsi riconducibile alle r illecitamente acquisite dal COGNOMECOGNOME COGNOME che nell’anno 2006 egli non pote essere definito un soggetto socialmente pericoloso nei termini richiesti d giurisprudenza di legittimità. Devesi peraltro considerare che la sente assolutoria ha escluso, con accertamento ormai assistito dal crisma del giudic che il bar “RAGIONE_SOCIALE” possa essere definita impresa mafiosa, né possono riferirsi ad un periodo significativo (ma coperto dalla valutazione di so pericolosità) apporti di capitali illeciti, posto che, per come risulta in dall’anno 2013 e fino all’anno 2019, il bar “RAGIONE_SOCIALE” era oggetto di sequest e quindi amministrato da organi pubblici…”. Cosicché, seppure si considera il r apicale provato a partire dal 2018 e “quindi la necessità che questo sia matu in un congruo lasso temporale, così datando l’inizio della sociale pericolosità a a partire dall’anno 2012, ossia oltre un quinquennio prima, ciò non consentire comunque di correlare tale giudizio all’illiceità del bar “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“…” (v. p e sg. del decreto impugnato).
A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta considerando il definiti giudizio assolutorio della sentenza del 7 giugno 2016 (operazione “RAGIONE_SOCIALE“) i ordine alla partecipazione associativa ex art. 416-bis cod. pen., contestata dal 2005 al 2011, che aveva escluso la rilevanza penale dei rapporti tra il Mangio i membri della famiglia RAGIONE_SOCIALE, ricondotti ad uno stretto rapporto di compar escludendo qualsiasi apporto fattivo del COGNOME ai sodalizio criminoso, posto c anche la gestione del bar RAGIONE_SOCIALE tempo era stata esclusa da tale contesto. Ino anche le ulteriori produzioni documentali della accusa sono state consider inidonee a superare il predetto giudicato assolutorio e tali da dellineare quel q di contiguità funzionale del COGNOME fondante la pericolosità sociale qualifica partire dal 2006 sostenuta dal primo giudice, attestando solo una mera “vicinan e adesione morale e solidaristica di tipo personale che non ridendano a vantagg della cosca e considerando che lo stesso proposto dal 2012 e fino al 2016 è st detenuto a seguito della predetta operazione ‘RAGIONE_SOCIALE“.
Il giudizio così espresso dal decreto impugnato è pertanto del tu ( conforme all’autorevole principio dì legittimità secondo il quale il concet “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione del misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinan gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/1.1/2017, dep. 2018, Gattuso Rv. 271512), giustificandosi con ragioni ne illogiche né contraddittorie perimetrazione temporale della pericolosità sociale del Manqiola e, quindi, esclusione del bene confiscato da tale perimetro e da connotazioni di pericolos rispetto alle quali la censura del ricorrente esprime, in realtà, non cons ragioni di dissenso che si poggiano su una diversa valutazione delle emergenz considerate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08/02/2024.