Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30558 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30558 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME nata in Romania il 29/9/1986 . NOMECOGNOME* nato in Albania il 14/6/1979
avverso il decreto del 5/12/2024 emesso dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME r lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procur
generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissi
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato, la Corte di appello confermava la sottoposizio di NOME COGNOME alla misura della sorveglianza spleciale di pubblica sicurezza, obbligo di dimora, contestualmente disponendo la Fonfisca di plurimi beni, in pa intestati a NOMECOGNOME
Nell’interesse dei ricorrenti è stato formOlàto un unico motivo di ricorso, per violazione dell’art. 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo contestata la sussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità, nonché la corrispondenza temporale tra la manifestazione della pericolosità e gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca.
Rappresenta il ricorrente che nei suoi confronti risultano alcuni precedenti penali risalente ad epoca antecedente al 2004, mentre il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al qw2le veniva sottoposto a misura cautelare, era stato commesso a partire dal 2017.
Gli ultimi reati fine dell’associazione, stando all’imputazione, erano stati commessi nel 2019, sicchè risulterebbe erronea l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui l’associazione avrebbe operato fino al 2023 (data di esecuzione della misura cautelare).
Retrodatando la pericolosità al 2019, la Corte di appello avrebbe dovuto dare atto che da quella data fino all’attualità il ricorrente non ha commesso ulteriori reati, né vi sarebbero ulteriori elementi atti a fondare il giudizio di pericolosità.
Né risulta corretta la valorizzazione dell’avvenuto cambio del cognome da parte del ricorrente che, come consentito dalla legislazione albanese, assumeva il cognome della madre. Tale mutamento, diversamente da quanto sostenuto dall’organo proponente, non era certamente finalizzato ad occultare í precedenti penali.
Con specifico riferimento alla confisca, inoltre, la difesa sottolinea lo iat é, temporale intercorrente tra il 2004 (epoca cui risalgono le precedenti condanne) e il 2017-2019 (epoca di manifestazione dell’ulteriore reato attribuito al ricorrente); ciò escluderebbe il requisito della ragionevolezza temporale tra la manifestazione della pericolosità e gli incrementi patrimoniali oggetto di confisca.
Peraltro, sarebbe stata erroneamente valutata-anche la lecita produzione di profitti oggetto di reimpiego da parte di COGNOME
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’ad, `6,11, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione si fonda sull’erronea peritnetrazione della pericolosità del prevenuto, nonché sulla mancanza di correlazione fiemporale tra l’acquisto dei beni
, oggetto di confisca e l’emersione della pericolosit à sociale.
Per quanto riguarda tale aspetto, il ricorrente, pur deducendo la violazione di legge, introduce surrettiziamente una dogllanza che attiene al profilo motivazionale, nella misura in cui contesta la ricòstruzione degli elementi in fatto che, secondo il concorde giudizio espresso il primo e secondo grado, consentirebbe di far risalire la pericolosità sociale quanto meno al 2003, con perduranza della stessa fino al 2023.
Premesso che tale aspetto è stato oggetto di puntuale motivazione, deve rilevarsi l’inammissibilità della doglianza.
Per consolidata giurisprudenza, nel procedim i ento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di lege, ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifest di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; sulla compatibilità costituzionale di tale disciplina si veda anche Sez. 2, n. 2566 del 19/ .12/2014, COGNOME, Rv. 261954, che ha dichiarato manifestamente infondata la relativa questione).
Tale principio, enunciato dalle Sezioni Uni te con rifermento alla disciplina ‘ previgente rispetto a quella contenuta nel d.IgS.’ 16 settembre 2011, n.159, è valido anche nei procedimenti nei quali sono operanti le disposizioni introdotte dalla novella, in quanto anche l’art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011 prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, rv.279284; Sez.2, n.20968 del 6/07/2020, COGNOME, Rv. 279435). t
Quanto detto comporta che nel giudizio di gegittimità non possono essere dedotti meri vizi della motivazione, afferenti alla illogicità e contraddittorietà della valutazione degli elementi dimostrativi sottoposti ai giudici di merito, potendo essere rilevanti solo quei vizi che concretizzino una motivazione del tutto assente o apparente, intesa quest’ultima come motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero configurabile qualora le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
2.1. La motivazione resa sul tema dalla Corte di appello non può sicuramente qualificarsi come meramente apparente, essendosi data specifica e puntuale risposta al motivo di appello volto a censurare la perimetrazione temporale della
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pericolosità.
In particolare, la Corte di appello ha sottolineato. una risalente e considerevole attività criminale svolta dal proposto, fornendo anche specifica giustificazione dei
motivi per cui la pericolosità si era manifestata ben oltre la commissione dei reati scopo riferiti all’associazione ex art. 74 D.P.R. 9 Wobre 1990, n. 309.
Si è dato atto, infatti, che la pericolosità è stata desunta anche dalle condotte di intestazione fittizia, oggetto del giudizio nel quale il ricorrente è stato sottoposto
a misura cautelare, le ultime delle quali risultano commesse a cavallo tra il 2021
e il 2022.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la Corte di appello ha fornito adeguata risposta alla doglianza difensiva, senza che possa ravvisarsi un’omessa
motivazione sul punto, unico vizio rilevabile in sehle di legittimità.
2.2. Analoghe considerazioni concernono
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nche l’ulteriore profilo della correlazione temporale e la disposta confisca.
Nel momento in cui si ritiene insindacabile la perinnetrazione del periodo di pericolosità e coprendo questo un arco temporale particolarmente ampio, risulta immune da censure la confisca dei beni – direttamOnte o indirettamente riferibili al proposto – in mancanza della disponibilità di entrate provenienti da attività lecite.
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Quanto detto, comporta l’inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ti ricorrenti al pagamento delle é, spese . processuali e della somma di euro tremifa in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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Il Consigliere estensore
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