Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47362 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME, nata in Albania il DATA_NASCITA
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/10/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava l decisione del locale Tribunale, nella parte in cui essa:
aveva accertato la pericolosità sociale, ex art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del proposto NOME COGNOME e aveva applicato suo carico, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubbl sicurezza;
aveva altresì accertato la significativa sproporzione tra i redditi e le economiche del proposto e del suo nucleo familiare, composto altresì dal coniug NOME COGNOME e dal figlio NOME COGNOME, e il valore di un immobile, intestato ai pr congiunti ma nella concorrente disponibilità del proposto, immobile acquista durante il tempo di manifestazione della pericolosità sociale;
aveva quindi disposto la confisca di prevenzione del cespite, di cui riten non dimostrata la legittima provenienza.
Ricorrono per cassazione il proposto e i predetti terzi intestatari, medi unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazion in ordine al rilievo dei presupposti soggettivi di pericolosità sociale in capo a NOME, da riscontrare indipendentemente dall’ascrivibilità del soggetto ad una o delle categorie criminologiche tipizzate dall’art. 1, comma 1, lett. b) e c), d 159 del 2011.
Al riguardo, non sarebbero stati adeguatamente considerati il positi percorso carcerario intrapreso dal proposto, ancorché pluripregiudicato l’avvenuto distacco da ambienti criminali in tale modo evidenziato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’operato giudizio di sproporzione tra le entrate reddituali del familiare e l’acquisto immobiliare di causa.
Era stata prodotta copiosa documentazione, ad illustrazione degli introiti le del proposto, anche derivanti da vincite di gioco, e della capacità economica terzi intestatari, e andava dunque escluso l’impiego, nell’acquisto, avvenuto pr accensione di mutuo bancario, di proventi di origine delittuosa.
Neppure risulterebbe provata la fittizietà dell’intestazione del bene in ca congiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre rammentare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sostanziale o processual secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.
Nella seconda nozione rientra l’evenienza della motivazione formalmente inesistente o meramente apparente. E scrutinabile quindi dinanzi alla Corte legittimità quella carenza del percorso di giustificazione della decisione, c tale da tradursi in un apparato argomentativo privo dei requisiti minim coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo comprendere lo svolgimentò del ragionamento seguito dal giudice (tra le altr Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 2, n. 20968 de 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365-01).
I ricorsi non tengono conto del più definito perimetro entro cui, in mater si svolge il sindacato di legittimità.
2.1. Il primo motivo rimette in discussione il profilo della pericolosità so del proposto.
Emerge, tuttavia, dal decreto impugnato come la Corte di appello abbia sancito detta pericolosità, nei termini descritti dall’art. 1, comma 1, lett. d.lgs. n. 159 del 2011, dopo aver valutato il curriculum criminale dell’interessato, ritenuto in tal senso indicativo; dopo aver dunque vagliato una carriera crimino sviluppatasi nell’arco di un trentennio senza alcuna sostanziale soluzion continuità, refrattaria alle condanne e alle misure di prevenzione e dissuas poste in essere dalle pubbliche Autorità, nonché foriera di illeciti prof particolare derivanti dall’attività di spaccio di droga e da condotte di ca estorsivo ai danni di acquirenti morosi; e dopo avere ineccepibilmente tratto, d totalità delle risultanze, elementi dimostrativi della continuità, ad og interrotta, di agire delinquenziale e del conseguente illecito arricchim patrimoniale.
2.2. Circa la sproporzione economica e reddituale, e circa la fitti dell’intestazione, che sono i temi oggetto del secondo motivo, il giudizio ope dal decreto impugnato è saldamente ancorato all’attenta ricostruzione de entrate lecite e delle uscite del nucleo familiare, il cui saldo è risultato a della soglia di povertà e radicalmente insufficiente a giustificare l’ac dell’immobile, di cui il proposto aveva, con il godimento, la piena disponibilit
L’esistenza di entrate ulteriori, rispetto a quelle contabilizzate, è stata con specifica argomentazione.
2.3. Le contestazioni dai ricorrenti mosse, con riguardo a tali compless aspetti, dal giudice a quo esaustivamente considerati, debordano nel merito, o
sono da riportare all’ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell’assenza o apparenza della motivazione stessa.
Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, secondo quanto osservato in premessa.
3. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili.
Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/06/2023
DI CASSAZIONE r,’· CENTRALE
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