Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15133 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15133 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata Motta San Giovanni DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata Motta San Giovanni il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata Motta San Giovanni il DATA_NASCITA avverso il decreto della Corte di appello Reggio Calabria il 21 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento descritto in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la confisca di prevenzione disposta in primo
eit grado dal Tribunale locale ai danni, tra gli altri, di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME di COGNOME NOME NOME che NOME intestatarie di alcune delle utilità ablate in forza della pericolosità sociale qualificata ascritta al g menzionato NOME COGNOMECOGNOME
In particolare, la Corte territoriale ha ridefinito il perimetro della pericolosit sociale di NOME COGNOME, individuando, quale relativo confine temporale l’anno 2003; ha quindi restituito i beni immobili compresi nel fabbricato di INDIRIZZO, perché quasi tutti acquisiti e costruiti dal proposto in epoche antecedenti al detto momento o comunque affrontando costi coerenti alle capacità reddituali del relativo nucleo familiare, valorizzati con riferimento al momento di effettuazione della relativa spesa.
Di contro, la misura è stata confermata per quei beni (12 buoni postali accesi nel 2004 e un terreno acquistato l’anno precedente) acquisiti in costanza delle condotte ritenute espressione della pericolosità sociale del COGNOME, non adeguatamente supportati da idonee capacità reddituali e finanziarie alla luce degli accertamenti patrimoniali resi a tal fine.
Propongono ricorso NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutte spendendo sia il ruolo di COGNOME di COGNOME NOME che quelle di terze intestatarie, in uno al loro dante causa, di alcune delle utilità confiscate.
Con il ricorso vengono dedotti due diversi motivi, sotto il versante della violazione di legge e della motivazione meramente apparente.
2.1. Con il primo si contesta la valutazione resa nel definire il perimetro temporale della pericolosità di NOME COGNOME, fatta risalire al 2003 senza indicare alcun elemento fattuale utile a sostenere una siffatta conclusione quando di contro le emergenze acquisite davano conto di una appartenenza associativa al più risalente al 2008.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l’integrale pretermissione di aspetti decisivi, valorizzati dalla difesa con l’appello, in ordine al ritenuto giudizio sperequazione reddituale, sia in relazione ai minori costi per il sostentamento quotidiano affrontati dal nucleo familiare del COGNOME, diversi e inferiori rispetto a quelli presuntivamente ricavati facendo leva sui dati RAGIONE_SOCIALE; sia in relazione agli esborsi affrontati per la costruzione del fabbricato di INDIRIZZO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il vizio integrale di motivazione denunziato dal primo motivo di ricorso, riscontrato dalla Corte in linea con la censura prospettata dalla difesa, porta all’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Giova ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10,
comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, richiamato, per le misure reali, dall’ad 27 dello stesso decreto, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15/4/2015).
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi della illogicità manifesta di all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590; Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, COGNOME, Rv. 272521, in motivazione). E si verte nel caso di motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate o fondate su presupposti logici tali da rendere oscure o comunque del tutto arbitrarie le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
NOME COGNOME è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art 416 bis cod. pen. alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione quale partecipe dell’associazione contestata in quel giudizio, con condotte chiuse al 21 marzo 2011.
I fatti acquisiti nel corso di tale giudizio costituiscono il fondamento del relativo giudizio di pericolosità, che la difesa non contesta. Si contrasta, piuttosto, la relativa perimetrazione temporale, alla quale si correlano evidenti ricadute sul piano della tenuta della confisca in contestazione.
Mentre in primo grado il perimetro temporale della pericolosità di NOME COGNOME è stato esteso dai giudici della prevenzione all’intera esistenza in vita dello stesso, di contro, con il provvedimento gravato l’arco temporale della relativa appartenenza associativa è stato definito entro ambiti più circoscritti e definiti.
In particolare, si è messo in evidenza che le emergenze fattuali rassegnate dal processo penale (in particolare due intercettazioni relative a dialoghi captati nell’estate del 2008) davano conto non solo della incontroversa intraneità di NOME COGNOME ma anche del fatto che lo stesso possedeva già la dote di” sgarro” (il grado più alto della società minore) e che tanto lo legittimava, in quel frangente, a concorrere con altri per l’attribuzione di capo locale, ruolo non confermato dalle ulteriori e successive acquisizioni.
Queste emergenze, ad avviso della Corte territoriale, per un verso non legittimavano la possibilità, privilegiata dal Tribunale, di ricostruire la relati pericolosità in termini tali da coprire l’intera esistenza in vita del dante causa degli odierni ricorrenti; al contempo, tuttavia, consentirebbero, con “ragionevole probabilità”, di collocare l’ingresso di NOME COGNOME nella “ndrangheta” ad un epoca comunque non antecedente ai ” cinque anni” precedenti il consolidato probatorio offerto dalle citate intercettazioni (risalenti al 2008, come detto).
Prima del 2003 in particolare, secondo la Corte del merito, non sarebbero emersi altri elementi indizianti dimostrativi di una pregressa appartenenza associativa. Di contro, certa l’appartenenza all’associazione di riferimento nel 2008, il ruolo dallo stesso assunto all’interno del relativo gruppo criminale e le manifestate aspirazioni ad una possibile ascesa legittimerebbero, sul piano logico, una retrodatazione della relativa pericolosità sino a proiettarla ad ambiti temporali (il 2003 per l’appunto) compatibili con le prime acquisizioni interessate dall’iniziativa di prevenzione.
Da qui la parziale conferma della confisca caduta su beni acquisiti negli anni 2003 e 2004 in una situazione di ritenuta sperequazione reddituale e finanziaria.
È di tutta evidenza, dunque, che siffatta collocazione temporale della ritenuta appartenenza mafiosa, seppur rivista dalla Corte del merito, costituisce lo snodo decisivo della decisione gravata, la cui tenuta dipende dalla possibilità di ritenere effettivamente sussistente la pericolosità qualificata di NOME COGNOME già a far tempo dal 2003.
Ad avviso di questa Corte, il ragionamento tracciato dal decreto gravato deve ritenersi affetto da una evidente arbitrarietà inferenziale.
6.1. In tesi, lo spunto di partenza del relativo percorso non può non ritenersi condivisibile. L’appartenenza mafiosa presuppone, infatti, un consolidamento nel tempo delle relative interessenze criminali che rendono legittima, sul piano logico, una retrodatazione dei riscontri ad ambiti temporali precedenti rispetto a quelli di immediata collocazione fotografati dalle relative emergenze fattuali. Retrodatazione che può anche essere apprezzabile laddove il grado della relativa intraneità si rilievi dotato di una certa intensità e la posizione assunta dall’interessato all’interno del relativo consorzio criminale sia di apprezzabile spessore, come, per il vero, deve ritenersi per il dante causa degli odierni ricorrenti.
6.2. Quanto più, tuttavia, ci si allontani dal momento di certa collocazione del proposto all’interno dell’associazione di riferimento, tanto più il ragionamento seguito finisce per lambire i confini della arbitrarietà, laddove, soprattutto, non risulti in alcun modo agganciato ad ulteriori spunti fattuali.
Nel caso a mani, la Corte territoriale giunge ad una affermazione di principio la cui nettezza costituisce al contempo il sintomo inequivoco della arbitrarietà che vizia l’intero ragionamento seguito.
Secondo la Corte del merito, infatti, non vi sarebbero ragioni per collocare la pericolosità di NOME COGNOME in contesti temporali antecedenti al 2003. Ma se così è, resta da chiedersi secondo quali elementi logici e fattuali si è pervenuti a definire in modo così circoscritto e puntuale i termini di siffatta proiezione retroflessa della relativa pericolosità facendola invece risalire all’anno 2003.
In altre parole, in assenza di ulteriori indici fattuali e logici espressamente rassegnati dall’argomentare contrastato, non può che ritenersi arbitraria l’affermazione in forza della quale le connotazioni della pericolosità di NOME COGNOME, certamente sussistenti nel 2008, siano state retrodatate in termini cosi consistenti (cinque anni) sino a collocarsi (nel 2003) ad una distanza temporale così lontana ma al contempo cosi puntualmente individuata senza altri elementi a supporto della relativa conclusione.
Da qui il vizio motivazionale prospettato dal primo motivo di ricorso, la cui fondatezza finisce per assorbire lo scrutinio della seconda censura; e il conseguente annullamento con rinvio alla Corte competente, per dare corso ad una nuova disamina delle emergenze acquisite, sanando, ove possibile, la grave incongruenza riscontrata.
La natura di decreto non permette, infine, il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; di contro’ la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 29/3/2023.