Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13806 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA;
avverso il decreto del 28 marzo 2023 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le memorie depositate il 25 gennaio 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, e il 26 gennaio 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, con le quali i difensori insistono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è il decreto con il quale la Corte di appello di Milano, rigettando gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti, ha confermat l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta in primo grado a carico di COGNOME, soggetto ritenuto pericoloso ai sensi nell’art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ricorrono per cassazione il prevenuto, NOME COGNOME, e NOME COGNOME, formale intestataria dei beni confiscati.
Nell’interesse del COGNOME vengono proposti due distinti ricorsi, uno a firma dell’AVV_NOTAIO e l’altro a firma dell’AVV_NOTAIO, ciascuno dei qua articolato in un unico motivo di censura ed entrambi diretti a censurare, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di pericolosità, sia quanto al sussistenza degli elementi di fatto cui ancorare il relativo giudizio, sia sott profilo della connessa perimetrazione temporale.
3.1. Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO deduce, da un canto, la contraddittorietà logica del provvedimento genetico (avendo il Tribunale respinto, in precedenza, analoga richiesta di applicazione della misura, motivando proprio sulla ritenuta assenza di pericolosità del proposto), dall’altro, l’incoeren cronologica del provvedimento impositivo (fondato esclusivamente su denunce e segnalazioni dell’RAGIONE_SOCIALE relativi a fatti asseritannente commessi tra il 2009 e 2010, quindi non coevi con la data di acquisizione dei beni), l’assenza di condotte lucrogenetiche e l’irrilevanza di mere comunicazione di reato non sfociate in paralleli provvedimenti giurisdizionali.
3.2. Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO è formulato in termin parzialmente sovrapponibili al precedente e deduce che la Corte territoriale, nel giustificare la pericolosità del prevenuto, si sarebbe limitata ad indicare un pluralità di reati incoerenti rispetto alle finalità proprie della misura (in qu intrinsecamente inidonei a generare un profitto economico) e a richiamare gli esiti di ulteriori accertamenti disposti in limine litis. Accertamenti, tuttavia, privi di concreti riferimenti fattuali e fondati su elementi già noti al momento dell’inizi rigetto disposto dal Tribunale alla fine del 2021 e, comunque, specificamente contestati dalla difesa con la memoria depositata nel marzo 2023 (della quale la Corte territoriale avrebbe omesso ogni specifico riferimento).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di un unico motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si contesta la ritenuta riconducibilità dei beni confiscati al proposto, deducendo, in estrema sintesi:
l’omessa valutazione delle censure difensive quanto al ritenuto concorso della ricorrente nel furto in concorso con la COGNOME, considerato (nel provvedimento impugnato) fonte della derivazione illecita del patrimonio della terza interessata;
l’erronea indicazione dei redditi dichiarati nel 2018 (non già 33, ma ben 41.000 euro);
l’irrilevanza delle erronee indicazioni, ai fini contributivi e previdenziali, parte del datore di lavoro;
l’inapplicabilità delle presunzioni di cui all’art 26, comma 2, d. Igs. N. 15 del 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse del NOME è fondato.
1.1. Va premesso, sotto il profilo metodologico, che il giudizio al quale ancorare la valutazione di pericolosità generica va scisso – nelle sue componenti logiche – in una prima fase di tipo “constatativo” rapportata all’importazione di dat cognitivi idonei a rappresentare l’avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta – in passato – dal soggetto proposto, cui si unisce una seconda fase, di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come “probabile” il ripetersi di condot antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dall legge (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103, in motivazione).
Sotto il profilo soggettivo, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicaz di tale misura, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, devono presentare il triplice requisito, da ancorare a precisi elementi di fatto, d cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione: deve trattarsi di delitti commessi abitualmente (ossia in un significativo arc temporale), che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145).
Parallelamente, sotto il profilo oggettivo, sono suscettibili di apprensione sia beni frutto (o reimpiego) diretto di attività illecite, sia i beni il cui valor sproporzionato al reddito (o all’attività economica svolta) e non ne venga giustificata la legittima provenienza.
Ciononostante, al fine di “conservare ragionevolezza alla presunzione di illecito acquisto dei beni, sulla quale il sequestro e la confisca di prevenzione s fondano” (Corte cost. n. 24 del 27 febbraio 2019), la perimetrazione oggettiva della misura è stata progressivamente ristretta imponendo un concreto
collegamento temporale tra l’acquisto di detti beni e il periodo in cui il soggett colpito dalla misura risulta essere stato impegnato in attività criminose.
Cosicché, l’accertamento di pericolosità sociale generica richiesto dall’art. 1 del citato decreto legislativo, dovendo riguardare un arco temporale coincidente con le acquisizioni patrimoniali di origine illecita, oltre ad essere presuppost ineludibile della confisca di prevenzione, è divenuto anche “misura temporale” del suo ambito applicativo, limitando l’area delle entità economiche suscettibili di abiezione soltanto a quei beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605).
1.2. Ciò premesso, la Corte territoriale dà atto che gli immobili oggetto di confisca risultano nella disponibilità del proposto sin dall’anno 2012 (a seguito della stipula di un contratto di affitto a riscatto dalla società RAGIONE_SOCIALE), veng acquistati nel 2017 dalla società RAGIONE_SOCIALE e successivamente rilevati nel 2018 dalla COGNOME.
A fronte di tale riferimento temporale (peraltro desumibile solo indirettamente dal tenore complessivo del provvedimento impugnato), tuttavia, gli elementi fondanti il giudizio di pericolosità risultano incoerenti sia sotto il profilo cronol (in quanto significativamente antecedenti o successivi rispetto alla data dei singoli trasferimenti), sia sotto quello logico (in quanto riferiti a condotte ontologicament prive di quel carattere lucrogenetico che, per come si è detto, deve connotare i delitti suscettibili di essere valutati ai fini del giudizio di pericolosità).
La Corte, invero, fonda il giudizio di pericolosità evidenziando: una condanna per detenzione di monete falsificate in concorso, commessa nell’anno 2004; una condanna per falsità materiale, commessa nell’anno 2004; una condanna per insolvenza fraudolenta, commessa nell’anno 2007; una segnalazione di RAGIONE_SOCIALE per rapina commessa in data 21.5.2009; una denuncia per tentata truffa nel 2010; una condanna per truffa tentata in concorso, commessa nell’anno 2011; una denuncia per usura, nel 2013; una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, nel 2017; un foglio di via obbligat emesso dal AVV_NOTAIO di Gorizia nel 2018; una denuncia per truffa ai danni dello Stato, nel 2020.
Ebbene, il riferimento alle condotte di detenzione di monete falsificate, falsità materiale, insolvenza fraudolenta, resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di armi improprie e falsità ideologica in atto pubblico e tentata truf attribuisce un carattere di apparenza alla motivazione, in quanto, in assenza di specifiche deduzioni, attiene a fatti ontologicamente inidonei a generare profitti in capo all’agente; parallelamente, il riferimento alle segnalazioni, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, per rapina (nel 2009), alle plurime denunce per usura (nel 2013) e
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all’ipotizzata truffa ai danni dello Stato per omesso versamento IVA (nel 2020), oltre ad essere parzialmente incoerente sotto al sotto il profilo cronologico (per fatti del 2020), appare privo di quel necessario requisito di oggettività che, pu nella pacifica autonomia dell’accertamento di prevenzione, deve necessariamente caratterizzare il dato fattuale oggetto di valutazione. È pur vero, infatti, ch giudice della misura di prevenzione può valorizzare, nella fase “constatativa”, dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi (cfr. Sez. 6, n. 36216 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372), ma deve farlo sostenendo il relativo giudizio con congrua motivazione, dando atto delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa. La Corte d’appello, invece, con riferimento agli unici fatti significativi sotto il profilo economico e coerenti sotto q cronologico, si è limitata a riportare gli esiti dell’informativa di polizia giudiz condensati nella richiesta di applicazione della misura.
Manca, quindi, quell’analitica motivazione necessaria per dar conto di quei concreti elementi di fatto dai quali desumere la sussistenza dì una condotta illecita, del suo carattere di abitualità, della concreta produzione di profitti in capo proposto in dipendenza di tale condotta e della rilevanza di tali profitti rispetto a eventuali fonti legittime di reddito (al fine di accertare che il proposto viva, quan meno in parte, dei proventi dell’attività delittuosa abitualmente posta in essere).
Ritenere sufficiente la mera elencazione di condotte, potenzialmente fonte di profitti ma non cristallizzate in paralleli giudizi penali, e a queste semplicement ancorare la valutazione di pericolosità, significherebbe vanificare quell’esigenza di tipizzazione che sta alla base della richiamata decisione della Corte costituzionale, rendendo evanescente il presupposto applicativo della misura che, per quanto praeter delictum, deve comunque essere fondata, per come si è detto, su elementi oggettivi, idonei a delimitare, in concreto, il relativo perimetro applicativo.
In conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio alla medesima sezione della Corte d’appello di Milano (in ragione della natura del provvedimento censurato), seppur in diversa composizione collegiale, per l’incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., dei giudici che si sono già pronunciati (Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253).
L’accoglimento delle censure sollevate dal proposto assorbe i motivi formulati nell’interesse della COGNOME, terza interessata.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 7 febbraio 2024
sigliere estensore
GLYPH Il Presidente