Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 163 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 29/04/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consig lette/te le conclusioni del PG oissk’i liere NOME COGNOME; e-
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto con cui il Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città ha applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune dì residenza.
NOME COGNOME è stato destinatario di tre COGNOME a fronte di reiterate e diversificate condotte dimostrative RAGIONE_SOCIALEa proclività a tenere comportamenti offensivi e oltraggiosi nonché incitanti il ricorso alla violenza e alla turbativa RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza pubblica in occasione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di manifestazioni sportive.
Ciò è attestazione di una personalità pericolosa, con caratteri di attualità RAGIONE_SOCIALEa pericolosità atteso che i fatti presi in esame coprono sì un arco di tempo particolarmente ampio, dal 2000 al 2019, e però gli episodi sintomatici RAGIONE_SOCIALEa pericolosità non si arrestano ad un tempo lontano rispetto alla pronuncia del giudice di primo grado in sede di prevenzione. L’ultimo episodio, infatti, è del 2019, e quindi temporalmente prossimo all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha dedotto vizio di violazione di legge per motivazione meramente apparente in ordine al presupposto RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale e specificamente all’attualità RAGIONE_SOCIALEa stessa. Manca del tutto il riscontro RAGIONE_SOCIALEa commìssìone abituale dì delitti in un arco temporale significativo.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Il decreto impugnato ha motivato specificamente sul requisito RAGIONE_SOCIALEa attualità RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale, evidenziando che episodi sintomatici RAGIONE_SOCIALEa pericolosità si sono avuti sino all’anno 2019, in un periodo di tempo molto vicino all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura. Ha a tal fine precisato che la pericolosità sociale del ricorrente è stata inquadrata nelle categorie di cui all’art. 4, lett. c) ed i), relazione all’art. 1, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Ha quindi precisato che il ricorrente è stato raggiunto dall’ultimo, dei tre, COGNOME, avente durata di dieci anni, in data 19 ottobre 2019. In occasione dei fatti che
hanno dato luogo all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo dei provvedimenti di interdizione, il ricorrente oppose resistenza agli appartenenti alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine che lo stavano accompagnando all’uscita RAGIONE_SOCIALEo stadio calcistico, pronunciò insulti nei loro confronti e cercò pure di superare lo sbarramento e di accedere comunque agli spalti. Da qui, come si legge nell’impugnato provvedimento, nacquero ulteriori disordini con la necessità di intervento di altri appartenenti alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine per evitare che la situazione degenerasse in una seria turbativa RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico. Il ricorrente fu quindi denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
Il decreto impugnato, ancora, ha fatto riferimento alle numerose frequentazioni del ricorrente, dal 2012 al 2019, con soggetti raggiunti da “procedimenti di polizia per reati, tra gli altri, contro la persona, contro il patrimonio, di associazione di stampo mafioso, di falso, nonché in materia di armi” (fl. 3).
Alla luce di questa compiuta motivazione, e del consolidato principio di diritto per il quale “ai fini del giudizio sull’attualità RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici RAGIONE_SOCIALEa persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato. (Fattispecie in cui la Corte ha valorizzato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e l’irreperibilità alle ricerche RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, indipendentemente dalla loro connessione con la violazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione)” – Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434 -, le doglianze di ricorso si palesano manifestamente infondate.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2022.