Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40304 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40304 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/serrt-ite le conclusioni del PG S . PRIGt (.2.: GLYPH c.”.0-k. L4- 41– C-CIALtetki ›··Z -e. r r , i th-tve -e-mGits ci-Tie-Q rt’0 , ct-,’ i’-e-tr,t4C)-4.4 t (44 i’k i —,` chuf .)-( 1C-0 le110 n
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IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con decreto emesso in data 28 novembre 2022 ha confermato il decreto – in tema di esecuzione della misura di prevenzione personale – emesso dal Tribunale di Palermo il 7 giugno 2022 nei confronti di COGNOME NOME.
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (deliberata nel 2019 e rimasta sospesa sino a gennaio del 2022 per lo stato detentivo dell’COGNOME) è stata ritenuta eseguibile, con valutazione di attualità della pericolosità sociale.
In particolare, la Corte di Appello basa il proprio convincimento valorizzando da un lato la ‘pregressa intensità’ della partecipazione associativa (ruolo qualificato dell’COGNOME nella famiglia di Partinico e rapporti intrattenuti con esponenti di vertice) dall’altro l’assenza di reale rivisitazione critica durante la detenzione, nonostante il buon comportamento tenuto in carcere.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
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3.1 Secondo il ricorrente la motivazione in tema di pericolosità sociale è affidata a mere formule di stile, oltre a non rispettare i canoni ermeneutici imposti da COGNOME.
La detenzione del ricorrente ha avuto inizio nel lontano 2010 ed è terminata nel 2022, pertanto i fatti commessi (ritenuti indicativi di perdurante pericolosità) sono distanti nel tempo. Durante la detenzione il ricorrente è sempre stato ammesso alla liberazione anticipata, il che conferma l’avvenuta adesione all’opera di rieducazione.
La Corte di Appello si affida, pertanto, ad indicatori deboli e non individua sintomi concreti di pericolosità attuale.
Il ricorso è infondato.
4.1 Ferma restando la avvertita necessità (SU COGNOME del 2018) di esprimere una motivazione «in positivo» sul profilo della attualità della condizione soggettiva di pericolosità, il Collegio rileva che la Corte di Appello non si è sottratta a tale
compito, valorizzando precisi indicatori che denotano la particolare intensità della preg ressa condotta partecipativa dell’RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la stessa decisione di applicazione della misura di prevenzione emessa nel 2019 – aveva evidenziato il particolare livello di inserimento dell’COGNOME nel tessuto relazionale della organizzazione mafiosa di Partinico e nel settore delle estorsioni, il che comporta una ragionevole presunzione semplice di esistenza di disponibilità del soggetto in questione a riattivare i legami con l’associazione mafiosa.
Ciò comporta che la”decisione impugnata non presenta aspetti né di illogicità né di incompletezza cognitiva, essendo stato valutato anche il comportamento tenuto durante la detenzione che, pur ispirato a canoni di correttezza, non ha evidenziato alcuna volontà di distacco dal contesto mafioso di pregressa appartenenza.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso in data 22 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre,gidente