Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22033 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22033 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Sant’Agata de’ Goti il 27/12/1956
avverso il decreto del 22/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria difensiva degli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, con la quale hanno insistito per l’accogliment ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Napoli rigettato l’appello avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data aprile 2024 con il quale è stata applicata a NOME COGNOME la misu prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno n comune di residenza per tre anni.
2.Avverso detto decreto propone ricorso NOME COGNOME tramite il propr difensore, con un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato.
Violazione di legge, con riferimento all’arti° d. Igs. n. 159 del 2011, in o all’omesso accertamento dell’attuale pericolosità del proposto in quanto il decr impugnato, con motivazione apparente, ha ritenuto sussistente la pericolosi sociale attuale di Saturnino facendo erroneo riferimento ad una condanna per fat commessi fino all’anno 2016 sebbene questi risalissero al 2006 (n. 18 d certificato del casellario giudiziale) e ha omesso la valutazione dei provvedime adottati dalla magistratura di sorveglianza attestanti il suo positivo per riabilitativo.
Inoltre, il provvedimento impugnato, secondo il ricorso, non ha considerat che le frequentazioni di pregiudicati si limitava a tre controlli nell’arco di anni e comunque NOME aveva svolto ininterrottamente attività lavorativ dimostrando la presenza di fonti lecite di reddito.
Infine, il profilo di attualità della pericolosità sociale non può esaurirs sola misura cautelare applicata nel settembre 2023, per fatti del 2018, nei ter richiesti dalla sentenza della Corte costituzionale numero 162 del 2024 c richiede «almeno due anni».
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi d 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancan di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per aspecificità.
E’ opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso so
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per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibil sede di legittimità l’ipotesi del vizio di motivazione previsto dall’art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motiva inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma d violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del di giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state pres considerazione dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvediment impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284).
Alla stregua di tali rilievi le censure del ricorso, lungi dall’evid un’ipotesi di motivazione apparente, si limitano a criticare gli argomenti ado dalla Corte di appello che, al contrario, ha svolto valutazioni complete e log illustrando le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza elementi difensivi.
In ordine al profilo soggettivo, risulta che NOME COGNOME ha ricoper ruolo di capo e promotore del clan camorristico COGNOME, operante in divers comuni del beneventano; è stato condannato per il reato di cui all’art. 416-bis pen., oltre che per reati di estorsione continuata, violenza privata e l personali in concorso, aggravati ai sensi dell’art. 7 I. 203/91, rapina, detenz porto illegale di armi, furto, evasione e associazione per delinquere; ha commes due estorsioni (una consumata, l’altra tentata) ai danni di imprenditori, aggra ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. in qualità di capo e promotore del menzio clan COGNOME, nell’agosto del 2018 e tra gennaio e marzo 2019, appena rimesso in libertà dopo un periodo di detenzione in carcere.
Si tratta di circostanze di fatto che, come sottolineato dalla requisitor Procuratore generale, rivelano la dedizione sistematica ed attuale del ricorr ad attività delinquenziali in contestati camorristici dai quali non ha mos segnali concreti di dissociazione.
La sua è, dunque, una pericolosità qualificata che ha attraversato le condo di vita da lungo tempo.
In questa cornice, i giudici di appello, con espresso richiamo agli eleme valutati dal decreto emesso in primo grado, hanno reputato tuttora sussistente presunzione di pericolosità sociale di Saturnino, derivante dall’accer
attualizzazione del suo ruolo nel contesto camorristico, anche con ruolo apica con espresso richiamo alle emergenze investigative (intercettazioni, dichiarazio
delle persone offese e dei collaboratori di giustizia) che hanno condo all’emissione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei
confronti, nel settembre 2023, per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen.
due menzionate estorsioni, aggravate dall’art. 416-bis.1 cod. pen., come ordinanza confermata in sede di riesame e di legittimità (si veda pag. 11
decreto di primo grado) argomenti con i quali il ricorso non si confronta, tanto rendere il motivo sull’assenza di attualità aspecifico.
Alla luce dei menzionati provvedimenti giudiziari, dei procedimenti penali pendenti, dei controlli di polizia con soggetti pregiudicati, dell’assenza di el
idonei a far desumere il recesso del ricorrente dal sodalizio non può dirs apparente, né inesistente la motivazione posta a fondamento della formulazione
del giudizio di persistenza dell’attualità della pericolosità sociale di Saturni
Assumono valore recessivo rispetto a detta conclusione sia l’error asseritamente commesso dal provvedimento impugnato in ordine all’anno di
commissione dei reati (2006 anziché 2016); sia la valutazione positiva d magistrato di sorveglianza di Avellino risalente al 2015, cioè prima che COGNOME commettesse le ultime estorsioni aggravate dal metodo mafioso menzionate; sia lo svolgimento di un’attività lavorativa dal 2018.
Altrettanto inconferente è il richiamo del ricorso alla sentenza della Co costituzionale n. 162 del 2024 non essendo Saturnino sottoposto a detenzione pe esecuzione di pena per almeno due anni.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
. COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del h CA../ GLYPHspese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del .. COGNOME 1. rs COGNOME p .;-,-; COGNOME ammende.
Così deciso il 19 maggio 2025
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