Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a PALMI
avverso il decreto in data 07/07/2023 della CRTE DI APPELLO DI REGGIO
COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME chiede la cassazione del decreto del 7 luglio 2023 con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria in data 3 febbraio 2021, di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno ex art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 159 del 2011.
Deduce:
Violazione di legge in riferimento all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, in ordine ai presupposti oggettivi per l’adozione della misura, sotto il profilo della “apparenza della motivazione” con riferimento al “requisito dell’attualità della pericolosità sociale”.
Il ricorrente premette che il motivo è finalizzato ad «additare a censura il discorso giustificativo del decreto emesso dalla Corte distrettuale nella parte in cui contiene un ragionamento fittizio, connotato dalla presenza di argomentazioni prive
di efficacia dimostrativa in punto di sussistenza del requisito dell’attualità dell pericolosità del proposto alla data di emissione del decreto applicativo della misura di prevenzione nei suoi riguardi».
Assume, dunque, che la condanna in primo grado a dodici anni e nove mesi di reclusione riportata nel procedimento denominato Eyphemos, non può considerarsi dimostrativa dell’appartenenza a un sodalizio mafioso, in quanto le vicende quivi considerate non sono significative della proclività caratteristiche di una consorteria di ‘ndrangheta, tanto più in relazione a un provvedimento soggetto a impugnazione e non passato in giudicato.
Aggiunge che la Corte di appello avrebbe dovuto dare conto dell’esistenza dell’attualità della pericolosità, senza presumerla sulla base di un postulato di principio idoneo a rendere la motivazione meramente apparente.
Il ricorrente sostiene ancora che manca un reale giudizio sull’attualità della pericolosità, atteso che l’affiliazione del prevenuto al sodalizio risale al 2018, cos registrandosi un sensibile lasso temporale decorso rispetto ai fatti dai cui è stata ricavata la pericolosità sociale.
«Non è possibile, dunque, -scrive la difesa- una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall’esito di un precedente procedimento penale e, specie nei casi in cui sia decorso un apprezzabile intervallo di tempo tra i fatti oggetto del procedimento penale e la formulazione del giudizio di prevenzione», essendo necessario che il giudizio di pericolosità sia attuale.
Attualità che si assume mancante nel caso in esame, visto che i fatti addebitati a COGNOME risalgono al 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito specificate.
1.1. La prima ragione d’inammissibilità va individuata nella manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione.
L’asserzione difensiva, invero, trova ampia smentita nella lettura del provvedimento impugnato, dove si rinviene una motivazione adeguata, completa, puntuale ed esaustiva in punto di pericolosità sociale e di attualità della stessa.
1.1.1. Sotto il profilo della pericolosità sociale, invero, la Corte di appello ha valorizzato la condanna a dodici anni e nove mesi di reclusione riportata da COGNOME nel procedimento denominato COGNOME per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. La Corte di merito ha precisato che nell’ambito di tale procedimento erano stati riscontrati rinvenuti gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME per i reato associativo e di detenzione illegale di armi, nell’interesse della cosca. I giudici hanno altresì specificato che COGNOME, dopo essere stato affiliato nel 2018, era in attesa di ricevere un ulteriore grado, che lo faceva salire nella gerarchia del sodalizio, per meriti criminali.
I giudici dell’appello hanno puntualizzato come i numerosi precedenti giudiziali riconducessero la cosca di appartenenza nell’alveo delle c.d. mafie storiche, presenti sul territorio in maniera permanente e strutturata e nel cui ambito COGNOME era addentrato nelle dinamiche associative, anche conflittuali, siccome descritte alla pagina 2 del decreto impugnato e per come emergente dalle conversazioni ilustrate alle pagine 5-9 del provvedimento in esame.
Intercettazioni che riscontravano l’affiliazione e la detenzione delle armi, oltre che la piena e consapevole partecipazione di COGNOME al sodalizio, con la formale affiliazione del prevenuto nel 2018.
I giudici del merito hanno anche evidenziato che COGNOME risultava pure dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti e che in relazione a tale ulteriore reato non era stata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
1.1.2. Sotto il profilo dell’attualità, La Corte di merito ha evidenziato come dalla sentenza di condanna e dalla misura cautelare risultasse l’appartenenza di COGNOME a una mafia c.d. “storica”, ossia a una tipologia di sodalizio criminoso che per definizione e per il patrimonio cognitivo ricavato dai processi- non è costituito a termine, ma è strutturato per durare nel tempo, così che era ragionevole ritenere che l’attuale esistenza della cosca facesse ritenere anche l’attuale pericolosità dei suoi affiliati, tra i quali lo stesso COGNOME. Attualità che si considera viepiù attest dalle vicende recenti vicende attestanti la perdurante vitalità, così come descritte nel decreto impugnato ed emergenti dalle intercettazioni registrate nel 2019.
1.2. Accanto alla manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, si rinviene altra ragione di inammissibilità -sempre per manifesta infondatezza- là dove il ricorrente sostiene che il giudizio di pericolosità sociale non può trarsi da una sentenza non ancora definitiva.
In realtà, al contrario, questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclus processuali – per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (In motivazione, la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esigenza di un elevato standard di legalità si riflette, non tanto sulle modalità di accertamento, quanto sull’oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appuntarsi sull’esistenza di elementi di fatto
3 GLYPH
A,-
individuabili con adeguata precisione e puntualità), (Sez. 2, Sentenza n. 15704 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284488 – 01).
1.3. Si giunge, infine, all’ulteriore e conclusiva ragione d’inammissibilità, dovendosi rilevare come il ricorso -dietro lo schermo della denuncia della violazione di legge, in realtà introduca vizi che attengono alla motivazione, assumendosi (non tanto la mancanza di motivazione, ma) che gli elementi valorizzati dalla Corte di appello non sono idonei a pervenire al giudizio di pericolosità sociale e alla sua attualità.
A tale riguardo va ricordato che «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge, (Sez. 2 – , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).
Tali evenienze non si riscontrano nel provvedimento impugnato, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19/03/2024
Il Consigliere est.
GLYPH