Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Palermo, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza, in data 10 ottobre 2023, con cui la Corte di appello non aveva accolto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in relazione al tentato omicidio aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo a) ed al porto illegale di armi (capo b), reati dei quali è stato dichiarato colpevole con condanna, all’esito del giudizio di appello, alla pena di anni 10 di reclusione.
Avverso l’illustrata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., come rafforzata dalla presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha ingiustific:atamente ritenuto insuperabile la indicata presunzione, nonostante l’allegazione di elementi sopravvenuti idonei ad elidere il grado di pericolosità sociale, nella specie rappresentati dal decorso del tempo, dallo iato temporale rispetto al tempus commissi delicti e dal reperimento di un domicilio in un contesto, territoriale ed umano, diverso e lontano da quello in cui sono stati commessi i fatti per cui è processo.
Il Tribunale ha contraddittoriamente riconosciuto la matrice territoriale della pericolosità sociale dell’imputato, considerata strettamente legata all’ambiente criminale d’origine, salvo negare che l’allontanamento dal territorio costituisca circostanza idonea a superare la doppia presunzione cautelare, quanto meno nel senso di mitigarne la portata con l’applicazione di una misura meno afflittiva, nonostante l’azione criminosa ascritta a COGNOME abbia connotazione mafiosa diversa dall’agevolazione di cosa nostra e sia stata commessa nell’ambito di un gruppo criminale non allignato nell’intero territorio nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza genericamente orientate a sollecitare, sul presupposto di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita rivisitazione in fatto delle emergenze procedimentali, uno scrutinio di merito improponibile in questa sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale contro-analisi logico-argomentativa, le ragioni giustificative linearmente poste a fondamento della decisione impugnata.
Il Tribunale ha congruamente esaminato e disatteso le, qui reiterate, deduzioni difensive, escludendo che gli elementi di novità dalla ricorrente prospettati fossero idonei ad incrinare la consistenza delle già ravvisate esigenze cautelari, in considerazione della loro valenza recessiva a fronte della connotazione di particolare gravità attribuita ai fatti di reato oggetto del procedimento de quo (partecipazione ad un agguato punitivo insieme ad un nutrito gruppo di persone con l’impiego di armi, una delle quali detenuta personalmente dal ricorrente), con il conseguente apprezzamento di inadeguatezza, allo stato, di misure cautelari
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meno afflittive (pur accompagnate da strumenti elettronici di controllo) o in lu diversi e distanti da quello di consumazione dei reati non sufficiente ad esclu la persistenza di contatti con i soggetti coinvolti nelle vicende illecite no reiterazione di ulteriori delitti, tenuto conto che l’imputato non ha mai manife segni di resipiscenza o comunque la volontà di prendere le distanze dall’ambiente criminale di appartenenza.
In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e immuni da vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale in sede di gravame cautelare, ma vi abbia genericamente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente esaminati, la cui sollecitata rivalutazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
Così deciso, in Roma 20 febbraio 2024.