Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42432 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 14 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo appello avverso il provvedimento applicativo della misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, emesso dal magistrato di sorveglianza sul presupposto della sua perdurante pericolosità sociale, ritenendo dimostrata, dalle condanne riportate e dai pregiudizi di polizia, la sua notevole capacità criminale, protrattasi per anni, e la sua frequente ricaduta nel reato, e ritenendo di conseguenza sussistente il rischio di recidiva, decidendo però di ridurre ad un anno la durata della misura stessa, visti gli indici positivi allegati;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per i seguenti motivi:
avere il Tribunale ritenuto rilevante l’asserita capacità criminale segnalata dalle questure di Roma e di Bari, senza tenere conto del fatto che tali segnalazioni si fondano su pregiudizi penali antecedenti al periodo detentivo e perciò molto risalenti nel tempo;
avere fatto oggetto di valutazione anche una denuncia per un furto commesso il 26/01/2023, senza tenere conto del fatto che tale denuncia riguarda anche un’altra persona, e che in ogni caso la persona offesa ha rimesso la querela, come il Tribunale avrebbe potuto accertare acquisendo tale atto, se avesse ritenuto necessario esaminarne il contenuto;
avere il Tribunale omesso di valutare ulteriori elementi positivi allegati, quali il provvedimento del tribunale civile relativo alla concessione del permesso di soggiorno, l’inserimento familiare, l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la concessione della liberazione anticipata;
avere il Tribunale, contraddittoriamente, riconosciuto la sussistenza di condizioni positive al fine di ridurre la durata del periodo di applicazione della misura, ma non al fine di escluderla;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, essendo l’ordinanza impugnata motivata in modo approfondito, logico e non contraddittorio, avendo il Tribunale fondato la valutazione di persistenza della pericolosità sociale e del pericolo di recidiva dagli elementi richiamati dall’art. 133 cod. pen., tra cui la capacità a delinquere dedotta dai molti e gravi precedenti penali, logicamente ritenuti dimostrativi di una notevole caratura criminale del ricorrente, protrattasi per anni e caratterizzante il suo stile di vita per un lungo arco temporale, nonché
la sua frequente ricaduta nella commissione di delitti sempre di notevole gravità, condizione che giustifica la valutazione della persistenza di un rischio di recidiva e la necessità della sottoposizione ad un ulteriore periodo di controllo, dopo la espiazione della pena, attraverso l’applicazione della misura di sicurezza;
ritenuto, pertanto, che la censura di un vizio di motivazione sia manifestamente infondata, anche con riferimento alla dedotta contraddittorietà ed omissione della valutazione degli elementi positivi, avendo il Tribunale, al contrario, valutato tali elementi, ritenendoli tutti sussistenti, e dedotto da questi che la pericolosità sociale del ricorrente e il rischio di recidiva possano ritenersi meno gravi, e sufficientemente prevenibili con la sottoposizione alla misura di sicurezza per un tempo più limitato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o delle prove acquisite (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
, GLYPH Il Presidente