Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17546 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17546 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a PATERNÒ il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME soggetto attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Agrigento, in espiazione della pena complessiva di anni dieci, mesi otto e giorni venticinque di reclusione e con fine pena fissato al 15/04/2023 – avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento in data 30/09/2021, a mezzo della quale il COGNOME era stato dichiarato delinquente abituale e si era visto applicare la misura di sicurezza della casa di lavoro, per il periodo di anni due.
1.1. A fondamento di tale provvedimento reiettivo, il Tribunale di sorveglianza – condividendo l’impostazione del primo giudice – ha posto la considerazione delle numerose condanne riportate dal COGNOME, valorizzando altresì il tempo di consumazione e la gravità dei relativi reati. Ha inoltre po l’accento sull’accertata persistente pericolosità sociale del condannato, ritenut organico alla famiglia mafiosa COGNOME di Adrano, collegata al clan catanese COGNOME, reputando non esser stati acquisiti agli atti elementi univocamente deponenti, nel senso dell’attuale rescissione dei legami del soggetto con tali organizzazioni malavitose.
Il Tribunale ha altresì valorizzato il dato comportamentale, connotato da un atteggiamento di sostanziale chiusura del condannato verso ogni possibile riflessione critica, rispetto al proprio vissuto delinquenziale. Il soggetto in pur avendo partecipato alle offerte trattamentali predisposte in ambito carcerario, ha sempre continuato a professarsi estraneo ai fatti ormai definitivamente accertati a suo carico, sostenendo di esser stato ritenuto affiliat ad organizzazioni di stampo mafioso sol per avere frequentato soggetti che di tali compagini facevano parte.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 dis att. cod. proc. pen. Denuncia dunque il ricorrente la violazione di legge per vizi di motivazione e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 102, 103, 132, 133 e 216 cod. pen., in ordine agli artt. 3, 27 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo parametro in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 CEDU.
Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente e apodittica, nel riconoscere la pericolosità sociale del condannato, così dichiarandolo delinquente abituale ed applicandogli la misura di sicurezza della casa di lavoro.
2.1. In ipotesi difensiva, il primo profilo di contraddittorietà provvedimento impugnato si anniderebbe nell’aver da un lato riconosciuto al condannato la positiva partecipazione alle attività di trattamento predisposte in ambiente detentivo, ritenendone però, d’altro canto, la persistente pericolosità sociale per aver egli insistito nella professione di innocenza.
Mancherebbe però, nell’apparato motivazionale dell’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, l’indicazione di elementi concretamente idonei a dimostrare che il COGNOME sia attualmente socialmente pericoloso, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale e di sottoposizione alla suddetta misura di sicurezza. L’ordinanza impugnata si baserebbe pertanto su un ragionamento di tipo esclusivamente congetturale, imperniato sulla mera valorizzazione dei pregiudizi penali annoverati dal condannato e sull’aver questi escluso di far parte di una organizzazione mafiosa, pur avendo ammesso le proprie responsabilità relativamente alle condotte delittuose per le quali sono intervenute le condanne.
2.2. Evidenzia inoltre il ricorrente come la presunzione assoluta di perdurante stabilità – a tempo indeterminato – dell’adesione ad un’organizzazione di stampo mafioso, anche nel corso della detenzione o successivamente alla scarcerazione, si ponga in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e con i principi sanciti dagli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 2 e 5 CEDU.
Più nello specifico, il Tribunale avrebbe omesso di accertare se la permanenza del COGNOME nella consorteria mafiosa si sia o meno protratta anche dopo la scarcerazione intervenuta nel mese di novembre 2016, oppure se tale partecipazione sia venuta meno per altra causa, diversa dall’aver intrapreso un percorso collaborativo.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Rileva in primo luogo il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha seguito, nell’articolare il proprio giudizio predittivo, un procedimento concettua immune da censure. Non sussiste, quindi, il lamentato vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, risultando la relativa censura non meritevole di accoglimento.
2.1. Giova allora ribadire che – stando alla consolidata giurisprudenza di questa Corte – la valutazione in tema di attualità della pericolosità socia
rimanda, ai sensi dell’art. 203 cod. pen., alla probabilità di commissione di nuov reati. Il giudizio inerente alla pericolosità sociale postula quindi una indag prognostica di tenore probabilistico, da effettuarsi sulla base di una serie d parametri normativamente individuati, grazie al riferimento ai criteri detta dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 41230 del 13/06/2019, Nobis, Rv. 277450 01; Sez. 1, n. 49976 del 17/09/2018, COGNOME, Rv. 276149 – 01 ha inoltre affermato che «La declaratoria di abitualità nel delitto, da cui deriv l’applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall’art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice»).
2.2. E nel provvedimento impugnato – contrariamente agli auspici difensivi – sono stati analizzati in maniera corretta gli elementi di valutazione conoscenza emergenti dalla anamnesi delinquenziale, ritenuti nel caso di specie atti a delineare una profilo criminale di univoca e particolare significazione. Vien infatti in particolare valorizzata l’accertata appartenenza del soggetto ad u sodalizio mafioso, rispetto al quale non risultano acquisiti dati evocati dell’avvenuta dissociazione.
2.3. Contrariamente all’assunto difensivo, l’evoluzione del percorso detentivo del condannato è stato poi adeguatamente analizzato dal Tribunale di sorveglianza. Accanto alla partecipazione alle offerte di trattamento in regime inframurario, è stata infatti evidenziata nel provvedimento reiettivo l’assenza d rivisitazione critica dei trascorsi criminali, sintomo di totale assenza resipiscenza e di complessivo rigetto del percorso risocializzante e rieducativo, connesso alla permanenza in ambito carcerario.
La mancata acquisizione di una compiuta coscienza del disvalore penale del vissuto delinquenziale, nonché la mancata espressione della concreta intenzione di recidere i contatti con gli ambienti malavitosi di provenienza, son dunque gli elementi (diversi dal non aver intrapreso un percorso collaborativo), che correttamente risultano valorizzati dal Tribunale e posti a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Ci si duole poi della sussistenza di un vizio di motivazione, che la Corte reputa invece del tutto inesistente.
3.1. Occorre infatti ricordare che il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione che siano tassativamente riconducibili alla motivazione totalmente mancante o apparente, oppure manifestamente illogica o contraddittoria (intrinsecamente o anche se raffrontata ad atti processuali specificamente indicati), laddove il giudice affermi la sussistenza di un elemento
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probatorio in realtà inesistente o – in via speculare – trascuri una pro esistente, pur sempre a patto che tali prove siano determinanti nel senso di poter portare ad una decisione difforme rispetto a quella assunta.
La Corte di cassazione non può invece conoscere del contenuto degli atti processuali per controllare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, essendo tale tipo di valutazione riservata ai gradi di merito ed estranea alla cognizione sede di legittimità. Non possono, quindi, essere in questa sede valutate le deduzioni che pongano direttamente la Corte di cassazione in contatto con il materiale probatorio, onde ricavarne un apprezzamento diverso rispetto a quello fatto proprio dai giudici del merito e conforme a quello invece proposto dalla parte ricorrente (sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01).
3.2. Così delineati i contorni concettuali della questione, risulta pacifi l’infondatezza del ricorso, che si risolve nella mera proposizione di censure tipicamente attinenti al merito. Non si confronta, il ricorrente, con il fatto c Tribunale ha dato compiuto conto delle ragioni di censura, nonché dei punti della decisione presi di mira dai motivi di impugnazione; ha poi chiarito – con ampia, coerente e convincente motivazione, puntualmente attenta ai passaggi essenziali delle censure difensive e previa autonoma rivalutazione di tali punti – le ragion della condivisione dell’apprezzamento compiuto dal magistrato di sorveglianza.
Come sopra spiegato, non può quindi esser domandata in sede di legittimità una nuova valutazione in fatto e nemmeno – come pure fatto dal ricorrente dolersi del contenuto dimostrativo di determinati atti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; il rigetto postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.