Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45277 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cerignola il 28/04/1996
avverso il decreto del 18/04/2024 emesso dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bari ha riformato il decreto emesso in data 9 novembre 2023 dal Tribunale di Bari con cui è stata applicata la misura personale di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ravvisando i presupposti di pericolosità del Digioia, perché ritenuto inquadrabile nella sola categoria prevista dall’art. 1, lett. c), escludendo quella di cui alla lett. b) del medesimo articolo del d.lgs. n. 159/1981.
Secondo la Corte di appello i precedenti penali a suo carico non consentono di ritenere che i reati considerati quali indici di pericolosità (incendio, spaccio lesioni personali, detenzione di programmi e dispositivi informatici diretti a danneggiare sistemi informatici, furti di autovetture) rappresentino per il proposto
la fonte di reddito principale da cui trae le risorse economiche necessarie per il proprio sostentamento, ma giustificano quanto meno l’affermazione che il predetto sia un soggetto dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.
In merito all’attualità della pericolosità sono stati valorizzati i numerosi procedimenti penali pendenti per reati commessi dal 2019 al 2023 e la recente indagine che ha portato nel corso dell’anno 2023 all’applicazione nei suoi confronti della misura custodiale, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari per furti di autovetture.
Nell’interesse di COGNOME, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio della motivazione inesistente o apparente.
Si censura la decisione della Corte territoriale per mancanza del presupposto della pericolosità generica del proposto, in relazione ai requisiti richiesti della significativa durata dell’arco di tempo di commissione dei reati, tenuto conto dei pochi e non rilevanti precedenti penali a suo carico (una condanna a due anni con pena sospesa per spaccio divenuta definitiva il 18/09/2023, due vicende riferite a reati depenalizzati per guida senza patente, la condanna per danneggiamento seguito da incendio divenuta irrevocabile 1’1/9/2023, e il procedimento per lesioni personali dell’11/02/2020 e per reati in materia informatica del 2021), che non giustificano la ravvisata progressione criminosa posta a base di detta pericolosità.
Si reputa, poi, che il riferimento alla misura cautelare relativa a reati di furto doveva essere sorretta da una autonoma valutazione degli elementi di prova posti a suo fondamento, che è invece mancata.
Si adduce l’assenza di una pericolosità sociale attuale alla luce della documentazione che attesta l’inizio di una attività lavorativa.
Il Sostituto procuratore generale ha ritenuto manifestamente infondate ed inammissibili le censure articolate, perché dedotte per motivi non consentiti, essendo il ricorso per cassazione ammesso nella materia delle misure di prevenzione solo per violazione di legge e quindi per carenza assoluta di motivazione o per motivazione apparente, che nel caso di specie non è ravvisabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il GLYPH ricorrente GLYPH reitera GLYPH le GLYPH stesse GLYPH censure GLYPH dedotte GLYPH con GLYPH l’appello sull’inquadramento del proposto nella categoria di cui alla lett. c), art. 1, d.l.vo 159/11, sulle quali la Corte ha già fornito adeguata motivazione, evidenziando i numerosi precedenti penali e le pendenze per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti per un apprezzabile lasso temporale, oltre all’irrilevanza della documentata attività lavorativa del maggio coincidente con l’arresto del 3 aprile 2022 del Digioia per furto di due veicoli.
Deve preliminarmente darsi atto della decisione del giudice delle leggi, che, con sentenza n. 24/2019, ha espunto dall’ordinamento il presupposto normativo (art. 1 lett. a – d.lgs. 159/2011) per il riconoscimento della pericolosità generica nei confronti di chi deve ritenersi dedito a traffici delittuosi, ed ha confermato la legittimità costituzionale del presupposto normativo delle misure di prevenzione nei confronti dei c.d. pericolosi generici di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 e 4, c), d.lgs. 159/2011.
La Corte di legittimità ha inteso riconoscere portata “tassativa” alla fase cd. constatativa del giudizio di prevenzione, rappresentata dall’inquadramento del proposto nella categoria criminologica tipica sulla base di “fatti”.
Oltre alla «realizzazione di attività delittuose non episodica, caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto, in modo che si possa attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate, talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (in questi precisi termini già Sez. 2, n. 11846, del 19 gennaio 2018), e tale accertamento va effettuato sulla base di «elementi di fatto», di fatti accertati e non di meri indizi, che sono relativi alla c.d. pericolosità qualificata.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di detti principi, avendo da un lato evidenziato i plurimi precedenti penali e le pendenze per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti per un apprezzabile lasso temporale (dal 4 aprile 2019 al maggio 2023), da ultimo l’inserimento in un gruppo criminale dedito alla commissione di furti di autovetture, con applicazione della custodia in carcere il 10 maggio 2023 (fatti per i quali è stato condannato in primo grado il 29 febbraio 2024 a due anni sei mesi e giorni dieci di reclusione), e dall’altro lato, l’assenza di una attività lavorativa continuativa, per trarne la logica conclusione della pericolosità del proposto, desunta dalla ripetitività dei precedenti penali, e del suo inquadramento nella categoria tipica di legge presa in esame.
Si deve, infatti, ricordare che ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.l.vo 159 del 2011, nella materia delle misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato
sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 – dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246).
Le censure del ricorrente investono sostanzialmente la motivazione del provvedimento impugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale attesa l’ampiezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale che ha esaurientemente valutato i motivi di appello anche con riguardo al giudizio dell’attualità della pericolosità, avendo evidenziato la pendenza di procedimenti penali per fatti recenti rispetto alla data di applicazione della misura di prevenzione da parte del Tribunale, intervenuta nel novembre del 2023.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2024
Il cja.liere estensore
Il Presldehte