Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32918 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME FILIPPO CASA NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 15/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 15.4.2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza in data 13.5.2022 del Tribunale di Palmi di condanna di XXXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cui all’art. 75 d.gs. n. 159 del 2011 (per avere violato la prescrizione della sorveglianza speciale di non rincasare la sera dopo le 20:00) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
La sentenza dà atto che la difesa dell’imputato ha lamentato con il primo motivo di appello l’assenza di rivalutazione della pericolosità sociale, che era stata inizialmente accertata dalla Sezione delle Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria nel 2016; la misura era stata poi sospesa per effetto della detenzione dell’imputato, il quale era stato nuovamente sottoposto alle prescrizioni il 3.4.2018 a seguito di successivo decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria. L’appellante ha sostenuto che, in assenza di una nuova valutazione della pericolosità al momento della risottoposizione a misura, non Ł configurabile il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e che comunque la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata in concreto non solo dal giudice della prevenzione, ma anche dal giudice penale, che nel caso di specie invece non ha svolto una verifica per stabilire se la violazione delle prescrizioni fosse avvenuta con l’intento di realizzare le finalità che invece tali prescrizioni intendono scongiurare.
Su tale motivo, la Corte d’Appello ha risposto che, con l’introduzione dei commi 2bis e 2ter nell’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011 ad opera della L. n. 161 del 2017, Ł ora previsto che l’esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l’interessato Ł sottoposto a detenzione per espiazione di pena e che la verifica della pericolosità avviene anche d’ufficio ad opera del tribunale dopo la cessazione della detenzione che si sia
protratta per almeno due anni: la nuova verifica si atteggia come una condizione di efficacia della misura prevenzione e pertanto, in difetto dell’accertamento, non sussiste il reato di cui all’art. 75. Nel caso di specie, risulta invece dagli atti che il presupposto della pericolosità sociale sia stato rivalutato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con decreto del 19.1.2018, eseguito il 3.4.2018: di conseguenza, il reato contestato a XXXXXXXXX Ł da ritenersi sussistente.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 34 e 36, lett. g) e h), cod. proc. pen.
Il ricorso evidenzia che due dei componenti della Corte d’appello avevano già composto il collegio che ha giudicato lo stesso imputato in un altro procedimento penale, nel quale si erano specificamente pronunciati sulla questione della capacità di intendere e di volere di XXXXXXXXX in relazione a fatti commessi nel medesimo periodo temporale.
La questione, in entrambi i processi, Ł stata risolta sulla base dell’accertamento psichiatrico svolto nel primo processo, che Ł stato acquisito anche al presente processo.
Di conseguenza, i due giudici in questione avevano già espresso un giudizio su una questione rilevante rispetto alla decisione da assumere, di guisa che sussisteva una grave ragione di convenienza che li avrebbe dovuto indurre ad astenersi.
Si Ł determinata, pertanto, una nullità assoluta della sentenza ai sensi dell’art. 178, lett. a), cod. proc. pen., in quanto la violazione delle norme sulla incompatibilità e sull’astensione attiene alla capacità del giudice.
2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 14, commi 2bis e 2ter , d.lgs. n. 159 del 2011.
La sentenza – secondo il ricorrente – deve essere censurata nella parte in cui ha ritenuto che il decreto della Corte di appello, adottato in secondo grado nel procedimento di prevenzione, potesse surrogare il necessario giudizio sull’attualità della pericolosità sociale, che invece doveva essere effettuato dal Tribunale come giudice di primo grado, anche perchØ il giudizio di appello Ł caratterizzato dall’effetto devolutivo. Di conseguenza, l’interpretazione della Corte di appello Ł in contrasto con l’art. 14, comma 2ter , d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce espressamente al Tribunale la competenza a effettuare la verifica della persistenza della pericolosità sociale, attraverso l’acquisizione delle necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza.
In secondo luogo, la sentenza impugnata non ha considerato che il decreto adottato dalla Corte d’appello nel procedimento di prevenzione Ł del gennaio del 2018 e che, quindi, non poteva per sua natura contenere una valutazione sull’attualità della pericolosità sociale all’atto della riattivazione della misura, perchØ Ł stato emesso in un momento antecedente alla cessazione dello stato detentivo.
Con requisitoria scritta trasmessa il 3.6.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, perchØ erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di poter fare affidamento sulla valutazione di pericolosità effettuata dalla Corte di appello di Reggio Calabria con decreto del 19.1.2018 e non, quindi, da parte del giudice competente in materia di misure di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Mentre il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, il secondo motivo, invece, Ł da considerarsi fondato.
1. Il primo motivo Ł inammissibile, perchØ, in disparte il merito della questione sollevata, l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. non incide sulla capacità del giudice stesso e, conseguentemente, non Ł causa di nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12550 dell’1/3/2016, NOME., Rv. 267419 – 01; Sez. 6, n. 3042 del 4/11/2015, dep. 2016, P.o. in proc. RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 266326 – 01; Sez. 6, n. 39174 del 9/9/2015, COGNOME, Rv. 264637 – 01).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha tempestivamente dedotto la presunta incompatibilità dei componenti del collegio con istanza di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sicchØ il motivo Ł manifestamente infondato, in quanto basato su una erronea interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso, invece, Ł meritevole di accoglimento.
Dal certificato del casellario giudiziario, risulta che XXXXXXXXX sia stato detenuto dal 23.1.2016 al 25.1.2018, precisamente dal 23.1.2016 al 2.8.2016 in custodia cautelare e dal 2.8.2016 al 25.1.2018 in esecuzione pena.
Questo vuol dire che trova applicazione nel caso di specie la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2ter , d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevedeva che, in caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l’interessato Ł sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verificasse la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si fosse protratto per almeno due anni.
La sentenza impugnata ha dato atto che la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rivalutato la sussistenza del presupposto della pericolosità sociale di XXXXXXXXX in data 19.1.2018, prima che l’esecuzione della misura di prevenzione avesse inizio il 3.4.2018.
Ma il decreto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria in questione Ł stato emesso in sede di impugnazione del provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto l’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del ricorrente.
Di conseguenza, si tratta di una valutazione diversa da quella prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, che Ł specifica ed Ł calibrata sulla circostanza che si debba verificare l’incidenza della espiazione della pena e della sua funzione risocializzante sulla personalità del soggetto, tanto Ł vero che il tribunale – ovvero l’ufficio che deve procedervi – dispone, ai sensi del comma 2ter dello stesso art. 14, di poteri istruttori e di interlocuzione con l’amministrazione penitenziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e gli organi di polizia giudiziaria.
In caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l’interessato Ł sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, infatti, il tribunale deve verificare la persistenza della sua pericolosità sociale, la quale deve sussistere non soltanto nel momento dell’adozione della misura, ma anche nell’ipotesi in cui, in conseguenza dello stato di detenzione dell’interessato, sia decorso un lasso di tempo che incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile, a maggior ragione quando la persona, durante tale lasso temporale, sia sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione.
Viceversa, la valutazione che opera la Corte d’appello ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 Ł diversa ed Ł quella propria del giudice dell’impugnazione.
Infatti, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale del
sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado che ne afferma la sussistenza e l’eventuale mutamento della situazione di pericolosità può essere fatto valere con istanza di revoca o modifica da presentare al giudice dal quale il provvedimento impositivo fu emanato, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011. Anche a ritenere che non sia precluso al giudice di appello l’esame di ufficio di elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, questi possono essere valutati per ritenere un’attenuazione o un aggravamento della pericolosità, ma non incidono sull’individuazione del momento al quale deve essere riferito il giudizio sull’attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 45115 del 13/9/2017, COGNOME, Rv. 271380 – 01).
Peraltro, nel caso di specie il decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria Ł intervenuto in epoca, sia pure di poco, antecedente alla cessazione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti di XXXXXXXXX, sicchØ può a ragion veduta escludersi che la valutazione del giudice dell’impugnazione abbia potuto avere ad oggetto un nuovo apprezzamento della pericolosità quale risultante all’esito della detenzione.
In difetto della rivalutazione del Tribunale, pertanto, la misura di prevenzione in precedenza disposta doveva considerarsi ancora sospesa e le prescrizioni con essa imposte non potevano avere effetto nei confronti dell’interessato.
Se Ł così, deve farsi applicazione del principio già affermato da questa Corte, secondo cui quando non si provveda alla verifica dell’attualità e della persistenza della pericolosità speciale in caso di ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. 1, n. 14346 dell’8/1/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 01).
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio perchØ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il fatto non sussiste. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME