Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42795 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORRETTA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/seot-ite le conclusioni del PG u1 . . GLYPH okLo GLYPH 1A-3 .Q.A.Jc,0,1>o
l oki – c -e cc-ore,’AA-teuTh GLYPH >t
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 30 gennaio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha confermato la decisione emessa nei confronti di NOME dal Magistrato di Sorveglianza della medesima sede.
1.1 In premessa va evidenziato che NOME con sentenza divenuta irrevocabile nel settembre del 2016 (condanna per plurime cessioni di cocaina, estorsione e lesioni personali) era destinatario della misura di sicurezza perso della espulsione dal territorio dello Stato.
In sede di rivalutazione della condizione di pericolosità il Magistrato di Sorveglia ha applicato, in sostituzione della espulsione, la misura meno afflittiva della li vigilata per la durata di un anno, motivando sulla permanenza di un profilo pericolosità sociale (risultano condotte di reato posteriori al giudicato, s dicembre del 2020) ma al contempo prendendo atto della esistenza di un legame con il territorio da valorizzare.
1.2 Posto di fronte alla impugnazione della parte privata, il Tribunale Sorveglianza ritiene congrua la motivazione espressa in punto di pericolosità, da la esistenza di altre condotte similari a quelle per cui è intervenuta conda commesse sino al 2020.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME. Si deduce vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa il Tribunale avrebbe preso in esame la doglianza in modo incongruo e con motivazione apparente. Si era dedotto, in particolare, che propri l’assenza di ulteriori manifestazioni di pericolosità posteriori al 2020 era indic di carenza della pericolosità sociale, non essendo intervenuta medio tempor alcuna limitazione di libertà.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto introduttivo di una mera richies di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata, la cui motivazione no può dirsi apparente.
Ciò perché la decisione del Magistrato di Sorveglianza, ampiamente richiamata dal Tribunale, realizza un equo contemperamento tra la misura della espulsione e
quella della libertà vigilata, tenendo conto da un lato della pluralità d delittuosi commessi nel corso del tempo (indicativi del pericolo di reiterazion dall’altro del consolidamento di rapporti affettivi sul territorio che impongon non dar corso alla espulsione. Si tratta di valutazioni di merito espresse in m congruo e senza alcun vizio logico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi at ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente