Pericolosità Sociale: Lavoro e Buona Condotta Bastano a Revocare la Sorveglianza?
La valutazione della pericolosità sociale è uno dei temi più delicati nel diritto penale preventivo. Quando una persona con un passato criminale significativo può essere considerata non più pericolosa? Un recente impiego e il rispetto delle regole sono sufficienti a dimostrare un reale cambiamento? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47378/2023, offre una risposta chiara, sottolineando come la valutazione debba essere complessiva e non limitata agli ultimi eventi positivi.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo con una lunga e consolidata “carriera criminale”, specialmente nel campo dei reati legati agli stupefacenti, iniziata fin dalla giovane età. A causa di questa sua inclinazione a delinquere, il Tribunale gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni.
La Corte di Appello, pur confermando l’impianto della decisione, aveva ridotto la durata della misura a un anno e sei mesi. La riduzione era stata motivata dal fatto che, a partire dal 2021, l’uomo aveva iniziato a svolgere un’attività lavorativa regolare, non aveva commesso altri reati e aveva rispettato le prescrizioni imposte. Insoddisfatto, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che questi elementi positivi dimostrassero la cessazione della sua pericolosità sociale e che, quindi, la misura dovesse essere revocata del tutto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, il ragionamento dei giudici di merito era del tutto logico e corretto. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: nei procedimenti di prevenzione, il ricorso in Cassazione è limitato alla sola “violazione di legge”. Non è possibile, quindi, contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o inesistente.
L’analisi della pericolosità sociale nel tempo
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse tutt’altro che illogica. I giudici avevano correttamente bilanciato gli elementi a favore e contro il soggetto. Da un lato, una storia criminale profonda e radicata, con condanne per droga, periodi di detenzione e frequentazioni di persone con precedenti penali. Dall’altro, i recenti segnali di cambiamento, come l’inizio di un’attività lavorativa lecita.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra “cessazione” e “attenuazione” della pericolosità sociale. La Cassazione ha spiegato che un percorso criminale così lungo e specifico, come quello del ricorrente, crea una base di pericolosità molto solida. Gli elementi positivi recenti, sebbene importanti, non sono stati ritenuti sufficienti a cancellare con un colpo di spugna decenni di condotte illecite. Essi sono stati invece correttamente interpretati come un’indicazione di un’attenuazione di tale pericolosità. Questa attenuazione ha giustificato la riduzione della durata della misura, ma non la sua completa eliminazione. In altre parole, il percorso di reinserimento sociale era iniziato, ma non ancora consolidato al punto da far ritenere superato ogni rischio di recidiva. La valutazione deve considerare l’intera vita del soggetto, e un cambiamento di rotta deve essere provato in modo stabile e duraturo.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica. Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione, non basta presentare alcuni elementi positivi isolati nel tempo. È necessario dimostrare un cambiamento radicale e consolidato dello stile di vita, tale da superare la valutazione negativa basata su un passato criminale significativo. La giurisprudenza richiede una visione d’insieme, dove i segnali di ravvedimento devono essere letti nel contesto di una biografia complessiva. Un lavoro stabile e la buona condotta sono passi fondamentali, ma rappresentano l’inizio di un percorso, non necessariamente il suo punto d’arrivo.
Avere un lavoro e rispettare le prescrizioni è sufficiente per revocare una misura di prevenzione?
No. Secondo la sentenza, questi elementi positivi, a fronte di una radicata carriera criminale, possono indicare un’attenuazione della pericolosità sociale, giustificando una riduzione della durata della misura, ma non necessariamente la sua completa cessazione e revoca.
Come viene valutata la pericolosità sociale attuale di un individuo?
La valutazione è complessiva e tiene conto dell’intera vita del soggetto. Si considerano i precedenti penali, le frequentazioni, le fonti di sostentamento passate e presenti. Elementi recenti e positivi, come un’attività lavorativa, vengono bilanciati con il background criminale per determinare se il rischio di commettere nuovi reati sia cessato o solo diminuito.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione dei fatti in un procedimento di prevenzione?
Generalmente no. Il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La valutazione delle prove e dei fatti è di competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), a meno che la loro motivazione sia talmente errata o illogica da essere considerata ‘apparente’ o ‘inesistente’, configurando così una violazione di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47378 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47378 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 21/06/2023;
visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro con decreto emesso in data 21 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 30 giugno) ha confermato il decreto del Tribunade di Catanzaro – Sezione Misure di prevenzione in data 13 giugno 2022 che ha applicato a COGNOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, riducendone però la durata – originariamente fissata in due anni – ad un anno e sei mesi.
Avverso detto decreto il proposto, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce “violazione di legge per mancanza della motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Come più volte questa Corte ha precisato, «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento dell prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente errone da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legg (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c. Noviello, Rv. 279435 – 01).
2.2. Né contraddice tale logica argomentazione la decisione della Corte di appello di ridurre la durata della misura di prevenzione di sei mesi, avendo il proposto documentato di avere dall’anno 2021 svolto regolare attività lavorativa, di non aver commesso ulteriori reati e di av rispettato le prescrizioni inerenti alla misura in atto. Elementi che il decreto impugnato ha modo del tutto logico, ritenuti indicativi – non della cessazione, ma – dell’attenuazione d pericolosità sociale.
3 , Alla declaratoria di inammissibilità consegue, come per legge, la c:ondanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, non emergendo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, giudicata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
· Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al. pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 novembre 2023