Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20993 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELICUCCO il DATA_NASCITA
di n avverso il decreto del 07/11/2023 della CORTìAPPELLO di REGGIO CALABRIA.
V isti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato i decreto, emesso il 27 ottobre 2021 dal Tribunale del medesimo capoluogo, con cui era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubbli sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni e sei mesi, oltre la cauz sul presupposto della riconosciuta pericolosità attuale del prevenuto, sia generica qualificata, in ragione delle condanne subite in tempi recenti anche per delit partecipazione, in veste organizzativa apicale, ad RAGIONE_SOCIALE dedita al RAGIONE_SOCIALE.
Emerge inoltre, argomenta la Corte territoriale, che il ricorrente è stato più condanNOME per reati lucrativi contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. E’ inoltre valorizzata la storicizzata dedizione al crimine, come si evince dalle nume condanne esecutive. La Corte di appello ha inoltre valorizzato la contiguità frequentazione di soggetti inseriti in contesti criminali mafiosi, oltre alla data non (2017) di cessazione della contestata permanenza associativa nel crimine di settor (stupefacenti).
Avverso tale decreto ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione NOME *COGNOME*COGNOME COGNOME ministero del difensore di fiducia (nomina in allegato, n. 5, al ric articolando unico motivo di censura al provvedimento di secondo grado, per violazione della legge di prevenzione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferiment artt. 1, 4 e 7 del d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3, cod. proc. pen.), atte motivazione solo apparente circa la attualità della ritenuta pericolosità sociale qualifi generica, ad onta del tempo trascorso dalla consumazione dei fatti indiziant dell’intervallo detentivo sofferto sin dal 2017.
Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 15 aprile 2024, ha depositat conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile, giacché, al di là della rubrica, non prospet chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in di applicazione delle misure di prevenzione: Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente e non apparente) del provvedimento impugNOME, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione n merito e da questi motivatamente respinte.
1.1. Con riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale, questa Corte ha modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza del
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pericolosità del proposto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo tempo tra l’epoca di commissione dei fatti presupposti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e ta ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunq esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 2, n. 24585 9/2/2018, Rv. 272937-01; Sez. 6, n. 10248, del 11/10/2017 dep. 2018, Rv. 272723; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Rv. 266184). Se infatti non esiste incompatibilità, né ontolog né giuridica, tra un giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini dell’appli misura di prevenzione e lo stato di detenzione, è altrettanto vero che la detenzione non un dato neutro (così, Corte cost. n. 6 del 2013). Secondo il giudice delle legg rivalutazione della pericolosità sociale va compiuta quando, “all’esito della detenzio emergano profili o dati di fatto specifici potenzialmente idonei ad incidere sullo st pericolosità sociale precedentemente delibato in senso positivo”. In termini del tu sovrapponibili si esprime oggi il legislatore che ha interpolato il testo unico in m antimafia (D. L.gs. n. 159/2011, cit.) aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all’art. 14.
1.2. Il giudice di merito, dunque, deve procedere ai necessari accertamenti, fornend giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolos sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora immutata, nonostante l’intervenuto stato detentivo, soprattutto nei casi in cui gli elementi p fondamento nel giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all’insorgere dello st detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Rv. 260781).
1.3. In tale articolato quadro di riferimento la Corte di appello di Reggio Calabria ha corretta applicazione dei principi indicati. La Corte territoriale ha infatti valorizzat di ritenere attuale la manifestazione di pericolosità del prevenuto, la posizione apic organizzativa rivestita da COGNOME COGNOME‘interno del sodalizio di settore, il nutrito curriculum giudiziario, i collaudati legami con la RAGIONE_SOCIALE calabrese, tutti indici di cons inserimento nel tessuto criminale locale che depongono per una pericolosità ancora attuale, anche in ragione del deficit di indici di segno opposto, utilmente valorizzabili.
1.4. E’ stata, altresì, evidenziata la disponibilità del ricorrente ad apportare il contributo in relazione ad attività estremamente pericolose e parimenti lucrative, presuppongono contatti attivi con la criminalità d’oltreoceano dedita alla esportazione cocaina in quantità ingenti.
1.5. Quanto alla pericolosità generica, come puntualmente sottolineato nel decret impugNOME, COGNOME COGNOME persona priva di risorse disponibili lecite – è risultato soggett storicamente dedito alla commissione di reati locupletativi, dai quali ha tratto le risor il sostentamento suo e dei suoi familiari.
Infine, la Corte di appello ha ritenuto che il prevenuto, con la propria condotta, ab contribuito fattivamente ad esporre a pericolo la salute pubblica e, dunque, la sicurezza l’ordine pubblico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.