Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1052 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1052 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 12/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a TROPEA (ITALIA) il DATA_NASCITA avverso il decreto del 20/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 20/06/2025, la Corte di Appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione con cui il Tribunale della medesima città, il 15/04/2024, gli aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni cinque.
Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito evidenziava, in sintesi, che correttamente il proposto era stato inquadrato nella categoria di pericolosità sociale qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a ) d. lgs. 159 del 2011, essendo egli stato condannato in via definitiva, nell’ambito del procedimento c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., oltre che per svariati delitti fine aggravati ex art. 416 bis .1 cod. pen.; l’esame delle sentenze di merito consentiva, in particolare, di acclarare che NOME COGNOME era inserito nella locale operante sul territorio di Parghelia, in un contesto associativo, riconducibile alla famiglia COGNOME, dedito ad estorsioni e a delitti in materia di armi. Sebbene la condotta associativa fosse stata accertata, con la citata sentenza definitiva, sino al 2013, cionondimeno la pericolosità sociale in capo al proposto doveva ritenersi attuale, in quanto le condotte illecite erano state interrotte dall’esecuzione delle misure restrittive che avevano inibito al prevenuto la protrazione delle condotte delittuose. Poteva quindi affermarsi che, nel marzo 2023 (data in cui era stata avanzata la proposta di prevenzione) non era emerso alcun elemento dal quale desumere l’avvenuto distacco del proposto dal contesto associativo in cui per anni aveva operato.
La Corte territoriale osservava anche come si appalesasse irrilevante l’avvenuta assoluzione del proposto nell’ambito del procedimento c.d. Olimpo, dovendosi ancorare la pericolosità sociale qualificata alla sentenza definitiva di cui si Ł detto; quanto al positivo
percorso penitenziario serbato da RAGIONE_SOCIALE NOME per circa quattro anni (dal 2016 al 2020), esso non era sintomatico della rescissione da parte del proposto dei legami con la cosca d’appartenenza, trattandosi di periodo detentivo trascorso in custodia cautelare, in sØ implicante la persistenza di pericolosità del soggetto, e non in espiazione di pena.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore, il quale si affida a un unico motivo, deducendo violazione di legge, in particolare degli artt. 1, 4 e 6 d. lgs. n. 159 del 2011, per difetto dei presupposti di pericolosità qualificata e mancanza di attualità della pericolosità sociale.
Si duole il ricorrente che la Corte catanzarese abbia omesso di valutare gli elementi dedotti con memoria difensiva, allegata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso; in particolare, si era evidenziato come la proposta nei confronti de COGNOME fosse stata avanzata dalla Questura di Vibo Valentia a conclusione della fase cautelare relativa al procedimento c.d. Olimpo, conclusosi tuttavia con ordinanza di rigetto di misura cautelare e, successivamente, consentenza definitiva di assoluzione del prevenuto dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen..
Si era altresì segnalato come NOME fosse stato detenuto dal 2016 al 2020, e da allora non avesse piø avuto frequentazioni con soggetti pericolosi, essendosi dedicato esclusivamente al lavoro.
La Corte territoriale aveva quindi pretermesso tali elementi, affermando non vi fossero stato segnali di dissociazione da parte del proposto, senza tuttavia indicare alcun specifico comportamento antisociale, e senza considerare che la recisione dei rapporti con la consorteria mafiosa risultava provata dalla stessa ordinanza del GIP di Catanzaro che, respingendo la richiesta cautelare avanzata nei confronti del prevenuto nell’ambito del procedimento Olimpo, aveva escluso una sua partecipazione all’associazione.
Il Procuratore Generale, NOME, ha concluso depositando memorie scritte e chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
Com’Ł noto, nel procedimento di prevenzione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590). Il principio piø di recente Ł stato ulteriormente precisato, affermando che «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, sicchØ il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen. Ł estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01). Già la sopra richiamata Sez. U Repaci aveva delimitato l’ambito del vizio di motivazione mancante o apparente, ricomprendendovi la sottovalutazione di argomenti difensivi, purchØ non fossero stati presi in considerazione dal giudice (o comunque risultassero assorbiti) dalle altre argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite erano
poi tornate a disegnare la fisionomia del vizio denunciabile rispetto ai provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ammettendo la possibilità di «svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione sui punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poichØ l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (così Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione).
Quanto specificatamente al requisito dell’attualità, questa Corte ha affermato chein tema di misure di prevenzione, Ł onere del giudice verificare e fornire adeguata motivazione delle ragioni per cui si ritiene attuale il requisito della pericolosità sociale dell’interessato nonostante l’apprezzabile periodo di detenzione da questi subito, soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all’insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto (Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272723 – 01).
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso Ł necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, cit.). In motivazione, la Corte ha precisato chesolo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, Ł possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purchØ la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità così che l’applicazione di presunzioni deve ritenersi limitata a soli casi eccezionali dovendosi invece sempre valutare le condizioni concrete sussistenti al momento dell’applicazione della misura. Ne consegue affermare che, a fronte di elementi positivi denotanti l’abbandono di logiche criminali di appartenenza ad associazione criminali, l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente la pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278526 – 01)
La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto indicati.
I Giudici dell’appello, in particolare, non hannocompiutamente esaminato, per apprezzarne l’incidenza sulla verifica dell’attualità della pericolosità sociale, gli elementi che, secondo la difesa de COGNOME NOME, si ponevano in contraddizione con la presunzione di stabilità del vincolo e che andavano presi in considerazione unitamente al tempo trascorso.
Tra questi vi sono certamente gli esiti liberatori del giudizio nel quale, al momento in cui fu avanzata la proposta di prevenzione, il proposto risultava dapprima indagato e poi imputato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (procedimento c.d. Olimpo),riguardante un periodo temporale successivo a quello per la quale era intervenuta condanna definitiva ex art. 416 bis cod. pen. La Corte catanzarese ha mancato di prendere in considerazione le risultanze derivanti dal provvedimento di rigetto della misura cautelare emesso dal GIP, e la successiva assoluzione nel merito; nØ ha preso in considerazione la circostanza, pur dedotta dalla difesa, relativa al comportamento osservante delle regole del vivere civile, serbato dal
proposto successivamente alla sua scarcerazione avvenuta nel 2020.
La Corte di Catanzaro, nel sinteticamente considerare recessivo o irrilevante ogni altro elemento dedotto in favore del proposto, e nel ritenere comunque prevalente l’operatività della presunzione di stabilità, derivante dalla condanna per fatti pregressi, omette di confrontarsi con dette evenienze, e ricorre ad affermazioni stereotipate (circa la presunzione di permanenza dei legami con la consorteria mafiosa), senza tuttavia ancorare il giudizio di attualità della pericolosità sociale a specifici comportamenti successivi all’arresto, avvenuto nel 2016, per il primo procedimento (c.d. RAGIONE_SOCIALE).
4. Alla sottovalutazione di tali elementi da parte della Corte territoriale consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, ai fini di una rivalutazione complessiva che dovrà tenere conto dei rilievi esposti.
Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione» (conf. Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME