Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22672 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME; che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con decreto del 13 febbraio 2024, la Corte di appello di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME, confermando il decreto emesso Tribunale di Catanzaro che aveva disposto la misura della sorveglianza specia con obbligo di soggiorno per anni cinque a carico di COGNOME.
1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME, eccepend violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e l’apparenza della motivazio quanto la Corte di appello aveva apprezzato quale unico dato significativo conclusioni tratte nella sentenza emessa nell’ambito del procedimento 2239/2014 R.G.N.R. DDA (che registrava elementi di certa gravità in ordine all intraneità del proposto ad un sodalizio criminoso facente capo a COGNOME NOME), ben lungi dall’acquisire i crismi della cosa giudicata; pur ammett la materiale configurazione di tali risalenti episodi delittuosi, gli st potevano costituire un supporto dimostrativo valido in ordine al fatto effettivamente il proposto fosse anche soltanto vicino alla operatività sodalizio mafioso; i giudici del merito avevano inoltre preteso di poter valori il mero dato storico del coinvolgimento del proposto in un procediment nell’ambito del quale era stata mossa la contestazione associativa “ape richiamando, tuttavia, vicende che avevano una connotazione temporale assolutamente risalente; i giudici avrebbero dovuto dare conto dell’esist dell’attualità della pericolosità, senza presumerla sulla base di un postu principio, peraltro richiamato nella sentenza rierusiii, idoneo a rend motivazione meramente apparente (specialmente poiché era decorso un apprezzabile intervallo di tempo tra i fatti oggetto del procedimento penale formulazione del giudizio di prevenzione); a fronte di tali rilievi, che poneva evidente ostacolo alla conclusione di poter ritenere attuale la pericolosità s del proposto alla data di emissione del decreto applicativo della misur prevenzione, la Corte distrettuale aveva operato considerazioni del t apodittiche, riconnesse esclusivamente al profilo dell’abitualità, omett qualsiasi profilo motivazionale in punto di sussistenza del requisito dell’attu Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato non solo la condanna riport da COGNOME per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., cinque estorsioni, materia di armi e stupefacenti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod (sentenza confermata in appello), ma anche una precedente condanna definitiva
per il reato di estorsione, e il fatto che le condotte associative che hanno caratterizzato la vita del proposto erano ancora in atto nel 2019, quando è stato attinto dalla misura della custodia cautelare in carcere, così fondando un giustificato giudizio di attualità di pericolosità sociale.
Con riferimento quindi al ricorso proposto, si deve ribadire che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), co pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME/COGNOME, Rv. 27943501 Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590).
Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene, per quanto sopra esposto, posto che la Corte di appello ha risposto alle censure sollevate, riproposte con il ricorso per cassazione.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 29/05/2024