Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 52124 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 5 Num. 52124 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE( ITALIA) il 03/04/1977
avverso il decreto del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblic presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 40747/18 deliberata il 23/02/2019, la Prima Sezione di questa Corte ha parzialmente annullato il decreto della Corte di appello di Palermo del 09/06/2017 di conferma del decreto del Tribunale di Palermo che aveva applicato ad NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e aveva disposto la confisca di alcuni beni del proposto (a lui intestati o nella sua disponibili l’annullamento statuito dalla Prima Sezione di questa Corte ha riguardato la misura di prevenzione personale, mentre, con riferimento a quella reale, il ricorso di Lucera e quello di una terza interessata erano stati rigettati.
2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con deliberato il 19/06/2019, ha confermato il decreto del Tribunale di Palerm 20/01/2016.
3. Avverso l’indicato decreto del 19/06/2019 della Corte di appell Palermo ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME attravers difensore Avv. NOME COGNOME articolando due motivi di seguito enunci limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. p in quanto erroneamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente la peric sociale del proposto in quanto coperta dal giudicato.
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’art. 6 del d. Igs. n. 1 2011, avuto riguardo all’insussistenza dell’attualità della pericolosità s proposto. I fatti ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto sono di oltre sei anni rispetto all’adozione del provvedimento di primo grado, ta che il gruppo criminale di riferimento non ha avuto alcuna prosecuzione anni successivi e lo stesso COGNOME non ha più riportato condanne per re materia di stupefacenti. Successivamente alla rimessione sul ruolo il Tribun primo grado non ha assunto alcun altro elemento a sostegno della propo risalente al 2010, rimanendo gli atti cristallizzati a quelli assunti in de 2011. Il riferimento alla custodia cautelare in carcere fino al luglio considera che i relativi fatti risalivano al 2010, laddove l’esistenza de della pericolosità non può basarsi su “postulati di principio”, risultand motivazione apparente.
4. Con requisitoria scritta del 06/11/2019, il Sostituto Procuratore ge della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di indicati.
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato: sentenza di parziale annullamento della Prima Sezione dì questa Cort rigettato le censure relative alla misura di prevenzione patrimoniale, all’evidenza, dimostra che ad essere investito dalla pronuncia di annullam
stato non il giudizio di pericolosità, ma solo quello dell’attualità della pericol stessa.
3. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha indicato l’epoca dei fatti-reato in materia di stupefacenti per i quali il proposto ha riportato condan definitiva (fino a novembre 2010), rilevando che lo stesso è rimasto in custodia cautelare (prima carceraria, poi domiciliare) fino al luglio 2014, quando l condanna per cessione illecita e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è passata in giudicato. Ora, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di misure di prevenzione, il giudizio sull’attualità d pericolosità sociale dell’indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafios può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvediment giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un’autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolos sociale contenuto in detti provvedimenti, anche se relativi a misure di sicurezza o a misure cautelari (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275054). La Corte distrettuale non ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato limitandosi a richiamare acriticamente la valutazione in punto di esigenze cautelari relativa al procedimento per fatti risalenti, senza un autonomo apprezzamento degli elementi di rilievo. Gli ulteriori riferimenti (alle contestazioni per uso personale di stupefacente, in particolare) non sono prospettati in termini tali da dar conto dell’attualità della pericolosit prevenuto sulla base della categoria nella quale lo stesso è stato inquadrato: categoria neppure specificamente indicata.
4. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso il 13/12/2019.