Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 08/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto;
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela in data 14 luglio 2023 con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto per il reato di inottemperanza all’obbligo di versamento della cauzione, ex art. 76, comma 4, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conseguente all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta con decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 22 gennaio 2014, notificato in data 29 novembre 2019 (fatto accertato il 29 gennaio 2020).
– Relatore –
Sent. n. sez. 509/2025
UP – 08/07/2025
¨ utile, anzitutto, ricordare che «non Ł configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01).
L’assenza di efficacia, alla data di scadenza del termine legale per provvedere al versamento della cauzione, del provvedimento di prevenzione derivante dal mancato riesame della pericolosità conseguente al periodo di detenzione subìto dal prevenuto, comporta che non Ł ravvisabile la violazione della norma incriminatrice contestata l’imputato, il quale va mandato assolto con la formula piø ampia ex art. 129 cod. proc. pen.
4.1. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perchØ il fatto non sussiste.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il fatto non sussiste. Così Ł deciso, 08/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME