Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4259 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4259 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 ottobre 2024, la Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio (disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 12193 del 6 dicembre 2023), ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, era sorpreso alla guida di un veicolo senza la patente in quanto mai conseguita e lontano dal Comune dove aveva l’obbligo di risiedere.
L’imputato ricorre avverso tale sentenza articolando due profili di censura.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicazione dell’art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011 dichiarato parzialmente incostituzionale.
Nel trattare congiuntamente le due censure, il ricorrente evidenzia che, successivamente alla applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora, egli era stato ristretto in esecuzione di pena per un periodo pari a 1 anno e 9 mesi, avendo fruito della liberazione anticipata di 90 giorni. Il reato contestato era stato commesso successivamente alla sua liberazione. La Corte d’appello aveva evidenziato che il decreto applicativo della misura era stato rinotificato a COGNOME al termine del periodo di detenzione e, poiché la sospensione della misura di prevenzione non si era protratta fino a due anni, non sarebbe stato necessario procedere alla verifica della attualità della pericolosità sociale. Secondo il ricorrente tale conclusione sarebbe erronea sotto due profili: innanzitutto perché non considera che anche i giorni decurtati a titolo di liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen. valgono come pena espiata, sicché della stessa si deve tener conto; inoltre, e soprattutto, perché in data 17 ottobre 2024 era stata depositata la sentenza n. 162 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede che la rivalutazione della pericolosità del prevenuto debba essere effettuata solo nel caso in cui la detenzione si sia protratta per almeno due anni.
Per effetto di tale pronuncia è necessario che la pericolosità sia rivalutata a prescindere dalla durata della detenzione, sicché, ove tale rivalutazione non vi sia stata, non è configurabile il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, sul rilievo della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Conviene premettere che la Corte di cassazione, con sentenza n. 12193 del 2023, aveva censurato la precedente decisione della Corte d’appello in ragione
della mancata verifica della permanenza della pericolosità del COGNOME, dopo che la misura di sorveglianza applicata nei suoi confronti era stata sospesa per effetto della detenzione cui il medesimo era stato sottoposto.
La sentenza impugnata ha dato solo apparente esecuzione al mandato rescissorio, non avendo essa tenuto conto della circostanza che, nelle more del giudizio, era sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui circoscrive la necessità della rivalutazione della pericolosità sociale del prevenuto solo nel caso in cui lo stato di detenzione, cui sia stato sottoposto il prevenuto, si sia protratto per almeno due anni.
2.1. Tale pronuncia costituisce l’esito della vicenda che ha interessato la richiamata disposizione fin dal 2013, allorché la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 291 del 2013, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del s uddetto decreto legislativo «nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura».
Nel motivare tale decisione, la Consulta aveva rilevato che «il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum -di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die , salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell’interessato. Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione». La Corte costituzione precisava altresì che spettava alla «all’applicazione giudiziale l’individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione».
2.2. Successivamente a tale pronuncia è intervenuto il legislatore che, al fine di individuare un termine uniforme, con legge 7 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto nell’art. 14 il comma 2 -ter, il quale stabiliva che, dopo la cessazione della detenzione -du rante la quale l’applicazione della misura di sorveglianza resta sospesa -allorché questa si sia protratta «per almeno due anni», il giudice verifica anche d’ufficio la persistenza della pericolosità sociale del prevenuto.
Con la richiamata sentenza n. 162 del 2024, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità di tale previsione, la quale reintroduce una presunzione di persistente pericolosità nel caso in cui la sospensione connessa allo stato di detenzione sia inferiore a due anni. Tale presunzione infatti viola l’art. 3, risultando irragionevole intrinsecamente, non potendosi ritenere che nell’arco di un intero biennio la personalità di un individuo, e in particolare il suo atteggiamento nei confronti dei valori fondamentali della convivenza civile, non possa subire significative modificazioni, tanto più in quanto si tratta di un individuo detenuto in esecuzione di una pena, e dunque sottoposto a un trattamento che per vincolo costituzionale è finalizzato alla sua rieducazione. Inoltre, determina un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle misure di sicurezza in forza dell’art. 679, comma 1, cod. proc. pen., le quali condividono la finalità di controllo della pericolosità sociale della persona che vi è sottoposta.
La Corte costituzionale ha altresì ravvisato il contrasto della disposizione in esame con l’art. 13 Cost., atteso che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza comporta una restrizione della libertà personale, dal momento che le prescrizi oni ad essa inerenti implicano la sottoposizione ad un’incisiva serie di obblighi, sicché si rende necessario, per espressa previsione costituzionale, un modello di tutela giurisdizionale preventivo, o comunque se successivo, entro un termine ristretto, laddove invece la disposizione censurata prevede un tale meccanismo soltanto in via successiva ed eventuale, attivabile unicamente ad istanza di parte.
Infine, l’art. 14, comma 2 -ter è stato ritenuto in contrasto anche con l’art. 27 Cost. e il principio della necessaria finalità rieducativa della pena. La Consulta ha affermato che, se è vero che il successo di un trattamento rieducativo non è mai scontato, la presunzione legislativa posta dalla disposizione in esame muove «dal non condivisibile presupposto che un trattamento penitenziario in ipotesi protrattosi fino a due anni sia radicalmente inidoneo a modificare l’attitudine antisociale di chi vi è sottoposto. Se ritenuto corretto, un simile presupposto varrebbe a determinare di per sé l’incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. di tutte le pene detentive di breve durata». Il che impone di verificare caso per caso se il risultato sia stato o meno raggiunto.
La stessa Corte costituzionale ha precisato che per effetto di tale declaratoria di incostituzionalità, dopo la cessazione dello stato di detenzione il giudice sarà tenuto a verificare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’intere ssato; sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell’interessato.
2.3. Tale pronuncia determina conseguenze dirette ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Occorre invero ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno escluso la possibilità di configurare il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, nei confronti del destinatario di tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01). Tale rivalutazione, invero, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione.
In applicazione di tali principi, si è successivamente affermato che il ripristino della misura di prevenzione sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287880 – 01).
Venendo al caso in esame, in disparte l’erroneità dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della irrilevanza ai fini del computo della pena espiata della parte di essa oggetto del provvedimento di liberazione anticipata, la Corte territoriale ha dato applicazione ad una disposizione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, affermando che nella specie la rivalutazione della pericolosità non doveva essere effettuata, in quanto l’esecuzione della misura di prevenzione nei confro nti del COGNOME era stata sospesa per un tempo inferiore a due anni.
È evidente l’errore in cui è incorso il giudice del rinvio, atteso che, non solo la sentenza rescindente enunciava il principio per cui il giudice avrebbe dovuto verificare se fosse stata svolta una valutazione giudiziale in ordine alla persistenza della p ericolosità del prevenuto al momento dell’esecuzione della misura, ma appunto la Corte ha applicato una disposizione che era stata nel frattempo
dichiarata incostituzionale. Occorre ricordare in proposito che il principio della totale impermeabilità, in sede di giudizio di rinvio, del vincolo decisorio derivante dal principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento non opera nei casi in cui sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con efficacia ex tunc , la norma sulla cui base il principio di diritto era stato affermato, ovvero sia sopravenuta una sentenza della Corte di Giustizia Europea che abbia dichiarato l’incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l’applicazione della norma incriminatrice.
In applicazione dei principi richiamati deve affermarsi che, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la fattispecie delittuosa ascritta all’imputato.
Risulta, infatti, pacificamente dalla sentenza impugnata che COGNOME era stato originariamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza in forza di decreto n. 47/08 emesso dal Tribunale di Napoli, il quale gli era stato notificato in data 21.2.2014. Tale misura era rimasta sospesa per un anno e nove mesi, in conseguenza della detenzione subìta ed era poi stata ripristinata mediante notifica del decreto in data 21.2.2014.
Tuttavia, a seguito della sospensione, non è mai stata effettuata una valutazione aggiornata della pericolosità sociale dell’imputato, con la conseguenza che, mancando la condizione di efficacia della misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché’ il fatto non sussiste.
Così è deciso il 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME