Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23800 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Avellino il 19/02/1997
avverso il decreto del 14/01/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; GLYPH ,-Lit2LA,;-er7 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; -dift 4-, · c eloWPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto emesso in data 6 febbraio- 1 marzo 2024 dal locale TrtAibunale, ha confermato la decisione con la quale al predetto è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni tre e mesi sei con obbligo di versare cauzione di euro 3.000 in quanto ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 4, primo comma lett. d), d. leg.vo n. 159/2011, in accoglimento della proposta del Questore di Napoli.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che, con atto a mezzo del difensore e procuratore speciale, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo inosservanza degli artt. 1, 4, 5, 7, 20 d. leg.vo n. 159/2011 in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Napoli, essendo invece competente quello di Santa Maria Capua Vetere in quanto le condotte oggetto della proposta risultano essere state realizzate in San Nicola la Strada, presso l’abitazione di NOME COGNOME, luogo in cui è stata costituita l’associazione criminosa “Ordine di Hagal” e successivamente in quel di Maddaloni, risultando destituita di fondamento l’affermazione secondo la quale l’attività di proselitismo si sarebbe estrinsecata “prevalentemente nella provincia di Napoli”.
2.2. Con il secondo motivo inosservanza degli artt. 14, 17, 18 e 21 Cost. in relazione alla assoluta assenza di atti violenti, terroristici o razzisti da parte de ricorrente e inosservanza dell’art. 4, primo comma lett. d), d. leg. vo n. 159/2011 in relazione all’art. 270 cod. pen. per equiparazione analogica di tale fattispecie a quella di cui all’art. 270-bis cod. pen.; vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della durata della misura di prevenzione e in punto di attualità della pericolosità per una persona detenuta da oltre due anni.
Il decreto impugnato ha valorizzato unilateralmente alcune emergenze provenienti unicamente da intercettazioni senza alcuna concreta incidenza, senza considerare la deposizione del principale teste NOME COGNOME, compagna dell’Ammendola che dsignava l’esistenza di una finalità del gruppo di creare una comunità indipendente e autosufficiente come reazione alla normativa covid che imponeva l’assunzione del vaccino, senza mai parlare di violenza o armi.
Infine, il decreto ha considerato – nonostante la previsione dell’art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen. – equipollente il reato di cui all’art. 270 cod. pen., per il quale è intervenuta condanna, al reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. originariamente contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.
Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per ragioni in fatto rispetto al corretto rilievo della estrinsecazione della pericolosità attraverso attività di proselitismo in provincia di Napoli in conformità all’orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di misure di prevenzione personali, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio in relazione a una proposta formulata ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bi cod. proc. pen., deve aversi riguardo al luogo di consumazione del reato che integra la manifestazione di pericolosità soggettiva e non a quello in cui opera in prevalenza l’organismo associativo, in ragione del criterio di “localizzazione giurisdizionale” del fatto di cui all’art. 8 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1446 del 14/09/2022, dep. 2023, confl. comp. Tribunale Catania, Rv. 283972).
Il secondo motivo è fondato sull’assorbente rilievo costituito dalla sopravvenuta condanna del ricorrente per la diversa ipotesi di cui all’art. 270 cod. pen.
La Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente ricompreso nella categoria di cui all’art. 4, lett. d), d. leg.vo n. 159/2011 di cui alla originaria proposta questorile. Nel considerare la richiamata sopravvenienza – rispetto al primo decreto – da un lato, ha fatto valere il rilievo degli “atti preparatori” della seconda parte dell’art. 4, primo comma lett. d), d. leg.vo n. 159/2011, quale soglia anticipata di pericolosità (v. pg. 3 del decreto impugnato), ritenendoli superati dalle condotte accertate (v. pg. 4, ibidem); dall’altro, ha considerato la sostanziale identità dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie che si distinguerebbero soltanto per la natura della violenza esercitata, generica per l’art. 270 cod. pen. e terroristica per quella di cui all’art. 270-bis cod. pen.(v. pg. 8, ibidem).
In tal modo, ha officiosamente modificato il presupposto della ritenuta pericolosità qualificata del ricorrente, individuata dal decreto impositivo dall’essere indiziato per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., ricompreso – ai sensi dell’art. 4, primo comma lett. d), d. leg.vo n. 159/2011 – nell’art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen., ribadendo (v. pg. 4 del decreto impugnato) la «partecipazione alla associazione per delinquere “Ordine di Hagal”, finalizzata al compimento di atti eversivi violenti, istigazione a delinquere, apologia e negazionismo, con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, diretta ed idonea a sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici e sociali nonché quello politico e giuridico dello Stato, avente carattere e finalità neonazista, suprematista e di
discriminazione razziale, etnica e religiosa», sostanzialmente ripresa dal primo cod. pen., smentita dalla
decreto che faceva capo alla ipotesi di cui all’art.
270-bis sopravvenuta condanna per la diversa ipotesi di cui all’art. 270 cod. pen. che non
può analogicamente rapportarsi a quella di cui all’art. 270-bis cod. pen. a fondamento della misura di prevenzione applicata.
3. Ne consegue l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 08/05/2025.