Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava il decreto emesso il 02/10/2023 dal Tribunale di Roma con cui veniva disposta nei confronti di COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale d pubblica sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel comun di residenza, in ragione dell’accertata “pericolosità generica” di cui all’art c) del d.lvo del 6 settembre del 2011 n 159.
Ha proposto ricorso COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore affidato ad un unico articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 1 lett. c) del d.lvo cit. e il vizio di motivazione, per omissione, avere il Giudice di merito inquadrato il ricorrente nella categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza e per la tranquillità pubblica, senza fondare la valutazione su elementi concreti. Ha rilevato il difensore che: la condanna per il reato di rissa risaliva a tredici anni addietro e nell’occasione l’imputato non aveva fatto uso di armi, rimanendo a sua volta gravemente ferito; in relazione al delitto di minaccia aggravata, il ricorrente portava con sé l’arma bianca per motivi di lavoro ed essa non era stata utilizzata nei confronti della moglie; in relazione al delitto di resistenza e di porto di armi, era intervenuta sentenza di assoluzione in relazione al primo reato e di estinzione per prescrizione in relazione al secondo reato; in relazione al reato di minaccia aggravata e di porto di arma, sebbene l’imputato avesse esploso un colpo di arma da fuoco, aveva nondimeno agito solo per difendersi dalle minacce del cognato e, comunque, tutta la vicenda andava inquadrata nell’ambito di questioni familiari; quanto all’aggressione con coltello ai danni degli operatori della comunità si trattava di una vicenda non valutabile, perché semplicemente menzionata nell’ambito di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, senza tuttavia l’avvio di indagini in ordine al fatto.
Ha concluso, dunque, il difensore come due soli episodi- generati dal contrasto tra il ricorrente e il cognato- non giustificassero il giudizio di pericolosità generica e l’applicazione della misura di prevenzione personale,
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità, per manifesta, infondatezza e perché proposto oltre i casi consentiti dalla legge.
1.1. In limine litis è opportuno- seppur con la dovuta sintesi- porre l’attenzione su due distinte questioni di diritto: a) i limiti al sindacato di legittimità nell’ambito delle misure di prevenzione personale; b) il rapporto tra la misura di prevenzione e l’individuazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di pericolosi ex art. 1 del decreto legislativo dei 6 settembre dei 2011, n. 159.
In ordine alla prima questione- stando al disposto normativo di cui all’art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del decreto .legislativo 6 settembre del 2011 n 159- il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Non è, pertanto, deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione per illogicità manifesta ovvero per contraddittorietà ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare esclusivamente il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto, motivato imposto al giudice d’appello e, quindi, come violazione di legge (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01). Ne consegue, allora, come non possa essere oggetto di ricorso, perché non integra il vizio di motivazione mancante o apparente, la denunciata sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; parimenti non è deducibile il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente igriorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).
1.2. In relazione poi alla seconda questione, è ferma nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui tra il procedimento’ di prevenzione e il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali: nel primo si giudicano condotte complessive, ma significative della pericolosità sociale, mentre nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a tipici modelli di antigiuridicità. La ontologica diversità spiega, allora, reciproca autonomia dei due processi e il fatto che nel procedimento di prevenzione il Giudice è legittimato a servirsi di elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, prescindendo dalla conclusione alla quale si è pervenuti in tale sede, facendosi carico di individuare le circostanze di fatto rilevanti e ivi accertate per rivalutarle nell’ottica del giudizio di prevenzion (cfr., Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, COGNOME, Rv. 215117 – 01; Sez. 1, n. 5522 del 03/11/1995, COGNOME, Rv. 203027).
Per tale ragione è possibile che il Giudice della prevenzione prenda atto dell’esistenza di un giudicato penale, relativo ad un “fatto” coincidente con una
fattispecie delittuosa e per cui sia intervenuta una condanna passata in giudicato: in tal caso, infatti, gli “elementi di fatto” sono direttamente evincib dalla sentenza che ha riconosciuto la loro conformità alla fattispecie di reato per cui è intervenuta la condanna. Nondimeno, è altresì possibile che l’accertamento “pieno” del fatto venga- in sede di prevenzione- desunto da una pronuncia che, in sede penale, abbia tuttavia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato. In tale direzione conducono le norme di cui agli artt. 578 e 578 bis cod. proc. pen. e, in termini più attinenti al tema che ci occupa, la norma di cui all’art. 578 ter, cod. proc. pen., a tenore della quale il Giudice della prevenzione può utilizzare le risultanze di un procedimento penale, non esitato in una sentenza di condanna, per individuare e ricostruire gli “elementi di fatto”, su cui fondare la diagnosi di pericolosità generica ex art. 1 del cit. d.lvo.
Rimane, altresì, fermo il principio secondo cui, in ragione dell’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il Giudice della prevenzione può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processual – per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità purché, naturalmente, il Giudice dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici di concreta ed attuale pericolosità del proposto (così Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282655 – 01; Sez. 2, n”. 33533 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 281862; Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283559 Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, COGNOME, Rv. 256819 – 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, COGNOME, Rv. 254417 – 01; Sez. 5, n. 1968 del 31/03/2000, Mannone, Rv. 216054).
Ovviamente poiché l’art. 1 del cit. d.lvo richiede che l’accertamento delle pregresse condotte delittuose ai fini della valutazione della pericolosità generica avvenga sulla base di «elementi di fatto», il Giudice della prevenzione non può basare il suo accertamento su meri sospetti ed indizi, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, tali essendo anche quelli deducibili non solo da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, ma anche da atti di indagine ( ex multis, Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, Righi)
1.3. In questa cornice si iscrive il controllo sul provvedimento impugnato, demandato dal ricorrente alla Corte di cassazione.
Ebbene, la Corte distrettuale si è attenuta ai princip di diritto enunciati. La storia criminale e il curriculum vitae di COGNOME, desumibile dai provvedimenti giurisdizionali – tra cui sentenze di condanna, anche non definitive, nonché ordinanze di applicazione di misure cautelari – e dai carichi pendenti,sono -secondo le congrue ed esaustive valutazioni della Corte di appello- elementi sintomatici della pericolosità generica ex art. 1 lett. c) del cit. d.lvo. Nel provvedimento gravato,”i Giudici della prevenzione hanno segnalato una costante comune, ovvero la disponibilità di armi in capo al ricorrente; il NOME, infatti, girava solitamente armato e tra gli anni 2007-2023 aveva commesso diversi reati sia contro il patrimonio sia contro la persona anche di apprezzabile allarme sociale, riportando condanne per il reato di porto illegale di armi e munizioni nonché per quello di minaccia aggravata dall’uso di arma. Da ultimo, nel gennaio del 2023, in’ epoca prossima alla emissione del provvedimento genetico della misura di prevenzione in contestazione, il ricorrente aveva dato ulteriore prova di particolare insofferenza al rispetto delle regole del vivere civile e di manifesta proclività a delinquere, rendendosi autore dell’ennesimo episodio di minaccia con l’uso di un coltello ai danni degli operatori della comunità di recupero presso cui era detenuto in regime di arresti domiciliari.
1.4. A fronte di una pronunzia di tale spessore, oggettivamente esente da vulnus motivazionali, immune da tangibili deficit logici, coerente con il dato documentale e in perfetta linea di continuità con le coordinate ermeneutiche innanzi indicate, il ricorrente da un lato ha semplicemente offerto una lettura riduttiva e parziale delle evidenze disponibili e dall’altro ha sollecitato una diversa interpretazione dei fatti -reato ascritti al NOME, fino a degradarli al rango di meri sospetti, senza, tuttavia, mai individuare carenze motivazionali talmente radicali da integrare il vizio di violazione di legge.
Anche le vicende occorse nel gennaio del 2023 (rectius minacci’ aggravata dall’uso dell’arma ai danni degli operatori della comunità) – valutate dal Giudice della prevenzione ai fini della formulazione del giudizio prognostico in ordine al futuro contegno di COGNOME NOME e della attualità della pericolositàsono senza dubbio annoverabili tra quei “fatti storicamente apprezzabili” ex art. 1 cit. d.lvo. Ed invero, è assolutamente privo di pregio l’assunto del difensore, secondo cui si sarebbe al cospetto di “elementi di mero sospetto”, come tali non idonei ad avallare il giudizio di attualità della pericolosità, da momento che il Giudice della prevenzione può legittimamente trarre argomento da fatti emergenti da procedimenti penali che abbiano convalidato,
anche in via provvisoria, rimpostazione di accusa, non smentita da successive acquisizioni. Una tale condizione, nella ipotesi in esame, è stata garantita dal positivo vaglio effettuato dal Giudice penale, che -in conseguenza di tale condotta- ha disposto ex art. 276 cod. proc. pen. l’aggravamento della misure cautelare degli aa.dd. in corso con quella di massimo rigore.
2.Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/09/2024.