Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46345 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Alba il 25/06/1985
NOMECOGNOME nato a Bra il 30/05/1972
avverso il decreto del 14/03/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di ric nell’interesse del proposto NOME COGNOME e del terzo interessato NOME COGNOME avverso il decreto emesso in data 15 marzo 2023 dal locale Tribunale, confermato la decisione con la quale è stata applicata al primo la misur prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre e la confisca dell’immobile sito in Magliano Alfieri INDIRIZZO intest fratello NOME COGNOME acquistato il 7.2.2005.
Avverso il decreto è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse proposto NOME COGNOME e del terzo interessato NOME COGNOME con disti atti di ricorso a mezzo dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo violazione del ne bis in idem.
Il decreto impugnato ha ritenuto di superare H rigetto di una precedente proposta di confisca dell’immobile in questione da parte del Tribunale di Cune confermato dalla Corte di appello di Torino, avendo rivisitato e rivalutato elem già presenti in tale procedimento, rimettendo così ingiustificatamente discussione il precedente giudizio di pericolosità generica al momento in cui acquistato l’immobile.
Invero, nessun ulteriore delitto è stato commesso dal ricorrente nel perio in cui è stato acquistato l’immobile confiscato e ha ritenuto l’emersione di n elementi ricavabili dalle conversazioni intercettate, contenenti propalazio affermazioni dell’odierno ricorrente che non possono costituire prova dei fatt esse affermati in relazione alla pericolosità sociale del predetto, alla corre temporale tra i risalenti precedenti penali del COGNOME e l’acquisi ristrutturazione dell’immobile, neppure con una valutazione congiunta con u compendio già precedentemente valutato sul quale si è formato il giudicat (segnatamente quanto alla provenienza lecita del denaro e della consistenza del somma impiegata per l’acquisto e la ristrutturazione). Né la prova può ess desunta dal fatto che il terzo interessato non avesse la capacità economic acquisire la titolarità del bene e contribuire alla sua ristrutturazione.
3.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 1, lett. b, 4 lett. c) e 20 d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta pericolosità generica di NOME COGNOME e mancanza di motivazione sul punto.
La Corte di appello, nel ribaltare la precedente decisione, non cita nepp uno dei presunti delitti lucrogenetici che in maniera abituale il ricorrente av commesso in epoca coeva all’acquisto dell’immobile, la cui prova deriverebbe dall
stesse dichiarazioni rese in ambito carcerario, ove i soggetti costruiscono la pr “fama criminale” e “reputazione ambientale”, senz’altro approfondimento e sull base di una dubbia interpretazione delle conversazioni captate e senza ten conto dell’errore di valutazione dei delitti rimasti a livello di tentati dimostrato che lo svolgimento continuativo di tale attività sia riferibile al mom di costruzione dell’immobile e al suo acquisto e ristrutturazione.
Apodittica è poi l’affermazione secondo la quale il procedimento penale per i quale NOME COGNOME si trova ristretto denoti una pericolosità soc ininterrotta del soggetto, stante la risalenza dei precedenti e dell’acquisto all’unico fatto nuovo commesso tra il 2019 e il 2020.
3.3. Con il terzo motivo violazione dell’art. 4, lett. b), d.leg.vo n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta pericolosità qualificata attuale del ricorrente e c di motivazione sul punto.
Gli unici reati da considerarsi valutabili ai fini della pericolosità qualifica quelli di cui all’art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi D ed E, commessi in d gennaio e 11 febbraio 2019 mentre non può essere considerato il tentativo d intestazione fittizia, ontologicamente diverso dal reato consumato, e il rea materia di stupefacenti, non ricompreso tra i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., commessi nel 2020. Il decreto confonde la reiterazione del re con la abitualità.
3.4. Con memoria depositata dalla difesa di NOME COGNOME si sollecit la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d. le 159/2011 per contrasto con gli artt. 3, 111, 177 Cost. e 6 Cedu nella parte in non prevede che anche le istanze di applicazione di una misura di prevenzion patrimoniale, quando reiterate dalla Parte Pubblica a seguito di precedente rige debbano sottostare ai limiti qualitativi di deduzione della prova nuova, co desumibili dall’art. 630 cod. proc. pen., richiamato dalla disposizione spec posto che gli elementi a base del nuovo procedimento non sono stati qualifica quali prove nuove dai giudici di merito.
Il codificato mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato alla rimozione un giudicato di confisca, richiedendo la necessità di prove nuove decisiv sopravvenute o incolpevolmente ignorate – è, nella pratica, un ricorso me agevole e più limitato dello speculare, non codificato, mezzo di sostanzi rimozione di un giudicato di rigetto, per la possibilità, data alla parte pubbl istare ripetutamente per l’applicazione di una misura di prevenzione, c determinando significative asimmetrie tra proponente e proposto, segnando per quest’ultimo uno statuto assai deteriore rispetto all’organo dell’accusa.
3.5. Con ulteriore memoria della difesa di NOME COGNOME controdudeduce in relazione alla requisitoria del Procuratore generale a sosteg
della sollecitazione alla proposizione della questione di legittimità costituzion in ogni caso, si sostiene la fondatezza del ricorso.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 1, lett. a) e b), 4, lett. b) e c), 16 lett. a) e 24 d.lg.vo n. 159/2011 e motivazione apparente in quanto la Corte ha ritenuto sussistente tanto la pericolosità quanto la sproporzione tra il be capacità reddituale e la illecita provenienza del denaro:
sovvertendo il precedente giudicato – sia personale che patrimoniale – de 2017 del Tribunale di Cuneo e del 2028 della Corte di appello;
fondando il giudizio unicamente sul tenore di captazioni effettuate in carce a carico di NOME COGNOME ritenuto idoneo a consentire una rilettura d elementi di fatto già valutati;
-estendendo a ritroso la perinnetrazione temporale della pericolosità d COGNOME fino ad un decennio addietro rispetto a quella operata dal giudice di pr grado nel presente giudizio;
ritenendo sussistente la sproporzione tra bene e capacità reddituale, essendo stato dimostrato dal terzo interessato sia capienza economica che la lec provenienza del denaro.
Tanto con motivazione apodittica e in assenza radicale di elementi connotat dai necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza.
Si deduce, quindi, la violazione del ne bis in idem non essendo la prete “confessione” di NOME COGNOME inidonea a costituire fatto nuovo p superare il precedente giudicato, non già soltanto in relazione alla affermazion questi di essere stato “ladro e rapinatore”, quanto piuttosto in relazion incidenza sul profilo patrimoniale, alla prova che esclusivamente grazie a t attività illecita abbia acquisito per intero il casale di Magliano. Ne consegue presente giudizio si appalesa mera rilettura di fatti già giudicati, con violazio richiamato principio.
In relazione alla posizione giuridica del terzo interessato e rispetto al definitiva statuizione in ordine alla riconducibiità dell’immobile all’intero familiare COGNOME ( NOME e NOME compreso), si osserva, in ogni caso, problematicità della incidenza del rinnovato giudizio di pericolosità del prop sulla posizione del terzo interessato con riguardo ai seguenti aspetti:
Valore della confessione stragiudiziale, ritenuta attendibile quanto a materia prevenzionale ma inattendibile in relazione alla dichiarata estraneit reato in materia di stupefacenti, per il quale è intervenuta condanna irrevocab
Valore dell’immobile, oscillante tra i 150.000 euro (perizia del consulen geometra NOME), i 224.000 euro ( stima della agenzia delle entrate) e 500.0 euro (confessione stragiudiziale in carcere) euro, quest’ultima presa a riferim
della decisione, in modo acritico, senza alcun elemento che la confermasse allontanandosi dalle stime ufficiali in modo apodittico.
Sproporzione tra bene e capacità reddituale.
Innanzitutto, non può essere accettata – a fronte della produzione difens sulla redditività dei soggetti che parteciparono all’affare – l’affermazione se la quale il capitale nella disponibilità dei familiari era relativo a “modeste economiche”, considerato l’opposto giudizio della vicenda passata in giudicato. L Corte ha operato una incongrua sovrapposizione degli introiti di ciascun sogget al valore dell’immobile dichiarato da NOME COGNOME illogicamente no considerando le vicissitudini dell’individuo, delle sue spese e dei suoi ris nell’arco di un trentennio; laddove la verifica andava compiuta tenendo conto del capacità rispetto alla quota che ciascuno ha messo nell’affare.
Peraltro, il Tribunale di Torino non aveva ritenuto di poter contestare il va della operazione immobiliare, essendo quello facente capo alle dichiarazioni d COGNOME introdotto senza alcuna ulteriore argomentazione dalla Corte di appello.
La valutazione delle intercettazioni telefoniche non coglie la eviden inattendibilità delle dichiarazioni del COGNOME; nè considera il necessario p dell’esclusivo interesse di NOME COGNOME all’affare e all’esclusivo suo a economico, laddove lo stesso terzo interessato ha ammesso la partecipazione pro quota all’affare da parte del proposto in un contesto i cui si trattava di un familiare riguardante i fratelli COGNOME, abitandovi uno di essi, NOME.
Assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del soggetto inciso che ha documentato, attraverso le dichiarazioni del fratello, dei genitori e della loro contribuzione patrimoniale idonea a provare che l’acquisto effettua derivasse da ricorse economiche multiple, lecite e diverse e distinte da quelle proposto.
La valutazione della assenza di riscontro a dette dichiarazioni non tiene con della prassi comune dell’accantonamento informale del risparmio e del giudizio d già espresso nella precedente vicenda procedimentale a sostegno del rigetto del proposta che il ricorso riporta.
4.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 1, lett. a) e b), 4, lett. b) e c), 16 lett. a) e 24 clig.vo n. 159/2011 e motivazione apparente in relazione alla ritenuta pericolosità di NOME COGNOME e rilevazione di essa qu presupposto di perimetrazione temporale ai fini della selezione del be suscettibile di ablazione.
E’ impossibile valorizzare la ritenuta pericolosità qualificata in rela all’acquisto del casale avvenuto nel 2005 e rimane da applicare il necessa criterio ordinario di verifica tra redditi e acquisto del bene nell’arco tempor riferimento.
A tal riguardo, la datazione della pericolosità a partire “dagli anni 90” è da ogni parametro normativo e di legittimità, fondandosi sulle generic dichiarazioni del COGNOME, di cui è enfatizzato e travisato il contenuto.
Il ricorso del proposto NOME COGNOME è fondato per quanto di ragione
Il primo motivo è infondato.
2.1. Il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche nel procedimento prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applica di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, preceden o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggio gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedenteme adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245176).
Il principio, affermato fino alla vigilia dell’introduzione del c.d. antimafia, è stato ribadito – come annota Sez. U COGNOME – anc successivamente ad essa (Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274585 Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, COGNOME, Rv. 268175).
2.2. Ritiene questa Corte che, in costanza del richiamato consolida orientamento, la dedotta questione di legittimità è manifestamente infondata ol che priva di rilevanza.
Come affermato da Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME, «pur a fronte delle similitudini che traspaiono dal raffronto con i presupposti giustificati rimedio revocatorio del giudicato penale, il mezzo di impugnazione straordinari disciplinato dall’art. 28 d.lgs. cit. se ne distacca in misura sensibile in ragione delle diversità sostanziali, strutturali e finalistiche dell’oggetto, costi provvedimento che applica in via definitiva una misura di prevenzione patrimonial Nella medesima prospettiva occorre inoltre considerare, come posto in riliev da alcune decisioni di questa Corte (Sez. 5, n. 28628 del 24/03/2017, COGNOME cit.; Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, COGNOME, cit.), che il generale ri operato nell’art. 28, comma 1, d.lgs. cit. alle forme previste dall’art. 630 cod pen. non consente di ritenere fra loro sovrapponibili i due istituti, poich
restano comunque diversi per presupposti sostanziali, disciplina, materia regol e natura degli interessi tutelati, con la conseguente impossibilità di una solu ermeneutica volta a prefigurare un’automatica estensione alla prevenzion patrimoniale dell’ampia interpretazione del concetto di novità della prova elabor da questa Corte in sede di revisione della condanna, a seguito della citata sente COGNOME. Nell’articolazione testuale dell’art. 28, infatti, il riferimento alla non opera in relazione alla complessiva disciplina dell’istituto, bensì unicame e sempre che risultino compatibili, “alle forme” che ne regolano il funzionamen ai sensi degli artt. 630 ss. cod proc. pen., non avendo il legislatore rinun formulare una casistica autonoma delle ipotesi nelle quali può chiedersi revocazione».
Cosicché la prospettiva difensiva, che delinea invece un decisivo parallelism tra l’istituto della revocazione e quello della revisione, e – di qui – la nec ricondurre pienamente questa a quella, non può essere condivisa, così venendo meno il presupposto ermeneutico sul quale la sollecitazione si fonda.
Inoltre, la prospettiva difensiva pone a base del suo ragionamento la mancat qualificazione da parte dei giudici del merito dei nuovi elementi posti a base procedimento in esame quali prove nuove, assunto sostanzialmente nominalistico rispetto alla obiettiva natura di prova delle conversazioni ambientali captate, quali i giudici di merito hanno ritenuto di ricavare nuovi elementi di conoscen in grado di fondare questa volta – in uno a quelli precedentemente considerati giudizio di pericolosità con riferimento all’acquisto del bene immobile (v. pg. del decreto impugnato). Di tal chè, per questo aspetto, la sollecitazione difen incorre in un profilo di evidente irrilevanza, non potendosi dubitare che, n specie, il superamento del precedente “giudicato” di prevenzione sia avvenut sulla base di una istanza basata su nuove prove.
2.3. Quanto al merito della deduzione formulata in ricorso, secondo questo Collegio, non ricorre la violazione denunciata in presenza, nel caso in esame, elementi sopravvenuti, anche successivi alla definitività della precedente vice procedimentale che aveva esitato il rigetto della misura di prevenzione, costit dalle conversazioni captate che hanno costituito il novum sulla base del quale si è legittimamente radicata la nuova iniziativa prevenzionale.
3. Il secondo motivo è fondato per quanto di ragione.
3.1. Il decreto ha ritenuto la pericolosità generica del ricorrente riferimento all’acquisto dell’immobile oggetto di confisca, sul rilievo ch elementi valutati nell’ambito del precedente procedimento erano stati riten insufficienti, considerando la portata delle conversazioni ambientali del 2021 da quali, secondo la Corte di appello, si desume che il COGNOME abbia abitualmen beneficiato di consistenti proventi dell’attività criminosa e che ciò sia avve
proprio a ridosso e in concomitanza con il periodo di acquisto e ristrutturazi dell’immobile (v. pg. 11 del decreto impugnato). In particolare, secondo il decre impugnato « l’attività predatoria di cui parla il COGNOME, per il chiaro tenor propalazioni (in cui egli si qualifica quel “ladro, rapinatore”, ndr), deve ritenersi per nulla occasionale, ma invece continuativa, in particolare perché effettua proprio per pagare gli operai che stavano ristrutturando la casa. L’elemento novitàè poi idoneo superare le considerazioni svolte dal Tribunale di Cuneo ci il non inverosimile pagamento della casa da parte dei familiari. Nella conversazion appena esaminata, lo stesso COGNOME evidenzia come sia stato lui a dover pagar gli operai, mentre poi, in altra conversazione, si lamenta di quanto ha dovu sborsare lui stesso per acquistare la casa, mai facendo alcuna menzione all contribuzione, in natura o in denaro, da parte dei familiari. Inoltre, lo svolgim continuativo di tale attività, è riferibile proprio al momento di costruzione casa, sia per l’espresso riferimento alla stessa fatta dal COGNOME, si riferimento alle esigenze di agilità, pienamente soddisfate in giovane e concomitante con il momento precedente all’acquisito e concomitante rispetto alla ristrutturazione della casa». Cosicchè «la novità dell’elemento acquisito consen di rivedere il giudizio di pericolosità generica» in capo al ricorrente «in qu proprio sulla base delle stesse propalazioni del COGNOME deve ritenersi soddisf il requisito del riferimento temporale dell’attività criminosa rispetto all’acqu (v. pg. 14).
Quanto alla attualità della pericolosità generica, il decreto la ricollega condanna del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 relazione al reato di coltivazione di stupefacenti commesso nel novembre 2020, rispetto alla quale è stato accertato un quantitativo di principio attivo di 8,49 una condotta intimidatoria del ricorrente nei confronti degli stessi correi.
3.2. Questo Collegio intende ribadire l’orientamento secondo il quale, in tem di misure di prevenzione patrimoniali, l’ablazione disposta ai sensi dell’ar comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolo generica del proposto, si giustifica, alla luce dei parametri definiti dalla costituzionale con sent. n. 24 del 2019, se, e nei soli limiti in cui, le co criminose compiute dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei che si intendono confiscare, la cui origine lecita il proposto non sia in gra giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 – 02); ancor che, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Co costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazi una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’a comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requ
da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve re adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commess abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivament generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituit una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito pe il medesimo(Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145).
3.3. Ritiene questo Collegio che la Corte di appello non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto che richiedono di correlare la pericolosità gen a fatti illeciti di natura lucrogenetica, non essendo questi individuati dal cont della “confessione” del proposto captata in carcere, solo genericamente riferita a sua attività predatoria senza alcun riferimento concreto a fatti specifici consentano di individuare l’effettivo profitto illecito, così da non giustific rivalutazione degli altri elementi già considerati insufficienti nell’ambito precedente vicenda prevenzionale.
3.4. Alla violazione di legge così riconosciuta consegue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e di quello genetico in relazione alla riten sussistenza della pericolosità generica nel periodo di acquisto dell’immobile sito Magliano Alfieri in INDIRIZZO in relazione al quale deve essere, pertan disposta la revoca della confisca, disponendone la restituzione all’avente dir COGNOME Alberto.
3.5. Il terzo motivo, avente ad oggetto la pericolosità qualificata ricorrente, è genericamente proposto rispetto alla censura in appello riguardan il dubbio sulla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di intestazione f e tentata intestazione fittizia, alla quale il decreto ha opposto la definitivi condanne del ricorrente per due ipotesi consumate del reato di cui all’art. 512cod. pen. commessi negli anni 2019/2020 (v. pg. 15). In ogni caso, il motivo manifestamente infondato applicandosi la misura di prevenzione, ai sensi dell’ar 4, comma 1, lett. b) d.leg.vo 6 settembre 2011, n. 159, agli indiziati dei reat previsti – tra i quali l’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 attualmente previsto dall’art. 512-bis cod. pen. – non rilevando la loro abitua
La sussistenza della pericolosità qualificata assorbe la questione sulla attua della pericolosità generica, censurata peraltro – per questo aspetto – secondo inaccessibile prospettazione in fatto.
Pertanto, in relazione al primo e terzo motivo il ricorso deve esse rigettato.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento del precedente ricorso in punto di confis
dell’immobile sito in Magliano Alfieri INDIRIZZO intestato al ricorrente, in fa del quale è stata disposta la restituzione.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello emesso il 15 marzo 2023 dal Tribunale di Torino limitatamente alla confisca dell’immobile sito in Maglian INDIRIZZO in INDIRIZZO e ne dispone la restituzione all’avente diritto NOME Alb Rigetta nel resto il ricorso di NOMECOGNOME Dichiara inammissibile p sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME Manda all Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 22/10/2024.