Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10762 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10762 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 26/09/1978
NOME COGNOME nato a PUKE( ALBANIA) il 27/04/1956
NOME COGNOME nato a PUKE( ALBANIA) il 10/01/1978
NOME nato a PUKE( ALBANIA) il 13/04/1954
avverso il decreto del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dai Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.E’ proposto ricorso per cassazione, nell’interesse dei nominati in epigrafe, avverso il decreto della Corte d’appello di Bari reso in data 13.06.2024 (dep. 30.07.2024), con il quale è stata rigettata l’impugnazione avanzata dai predetti ricorrenti avverso il decreto n. 36/2024, emesso dal Tribunale di Bari il 29.11.2023, ch aveva disposto, nei confronti del proposto, NOME COGNOME, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avente ad oggetto, precipuamente, beni immobili risultati intestati formalmente ai familiari conviventi del predetto – moglie e genito analiticamente indicati nel dispositivo del predetto decreto.
2.In particolare, il proposto e i familiari, terzi interessati, tramite il difensore di fiducia, deducono sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo si deduce violazione di legge per essere la motivazione sulla confermata ‘pericolosità generica’ del proposto apparente, sia in punto di affermazione della sua sussistenza alla luce del residuo carico pendente risultante a carico del proposto (peraltro afferente condotte generiche e comunque epurato dall’unica condotta – quella estorsiva – effettivamente attinente all’acquisto dell’immobile di Petruzzellis, per la quale è intervenuta pronuncia di assoluzione perché il fatto no sussiste), che di attualità della stessa al momento degli acquisti immobiliari oggetto confisca (in particolare, l’acquisto dell’immobile in INDIRIZZO è sicurame anteriore alle pur generiche condotte ascritte al ricorrente).
2.2.Col secondo e terzo motivo si deduce violazione di legge per essere apparente la motivazione in riferimento alla pericolosità sociale del proposto connessa all’acquist dell’immobile di INDIRIZZO da parte della moglie del proposto, NOME, quanto è intervenuta sentenza dì assoluzione per i fatti attinenti alla stipula preliminare di tale immobile ed in quanto nessun capitale illecito poteva essere impiegato, trattandosi, in sostanza, di una permuta “alla pari”, come afferma la stessa Corte di Appello in motivazione. L’acquisto è, dunque, avvenuto senza alcun esborso di denaro, e risulta, per altro verso, la tracciabilità della differenza tra gli euro 51.9 per l’estinzione del mutuo gravante sul bene alienato, e gli auro 60.000,00, pari a valore dell’immobile di INDIRIZZO acquistato dal medesimo Talento. Sicché difetterebbe, a monte, il presupposto della confisca.
2.3.11 quarto motivo è incentrato sul tema della sproporzione e della capacità reddituale del nucleo familiare Ndrekaj, ed assume, al riguardo, che il complessivo
discorso difensivo è stato obliterato e/o travisato ed è stato disatteso c argomentazioni errate e comunque apparenti.
2.5.Col quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 2 d.lgs. n. 151/2011 in quanto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto non provata la liceità dell’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO sito a Cassano delle Murge. Anche in questo caso le ragioni della liceità dell’acquisto sono palesemente citate nella stess motivazione della Corte di appello, ma stranamente, poi, non se ne tiene alcun conto ai fini della decisione. La Corte erroneamente ritiene che la somma di euro 21.000 ricevuta dalla madre del proposto, NOME, per la vendita di un immobile in Albania, non sia stata versata per l’acconto dell’acquisto dell’immobile in argomento, ma sia andata a coprire il presunto disavanzo delle spese familiari degli anni precedenti. Laddove l’operazione di dazione dei 21.000 C è pienamente tracciata ed è stato dimostrato come tale somma sia servita proprio per versare l’acconto al venditore attraverso la corresponsione di due vaglia postali.
2.6,Col sesto motivo censura il mancato espletamento dell’attività istruttori richiesta, relativa alla nomina di un perito contabile, da ritenersi ‘decisiva’ perché te dimostrare le effettive disponibilità economiche del nucleo familiare del propost derivanti da attività lecita e l’assenza della ritenuta sproporzione.
Con requisitoria del 30/12/2024 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente si osserva che, avendo il ricorso ad oggetto doglianze comuni a tutti i ricorrenti (proposto e terzi interessati), non si ritiene necessario dare conto questione sottoposta alle Sezioni Unìte, relativa alla corretta declinazione dell’interes qualificato, a ricorrere, dei terzi interessati e della loro conseguente legittimazion agire.
Ciò posto ritiene questo Collegio che il ricorso è fondato in relazione al preliminar profilo della pericolosità del proposto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d. 159 del 2011, risultando del tutto carente la motivazione posta, dalla Corte di merito, sostegno della ravvisata sua sussistenza. Il provvedimento impugnato, nel circoscrivere la pericolosità del proposto all’arco temporale che va dall’aprile 2018 al 2021 espungendo, per di più, rispetto a tale periodo diciotto dei reati-fine per ì qua intervenuta sentenza di non luogo a procedere nell’ambito del procedimento 12752/18 RGNR, ha, in buona sostanza, mantenuto il giudizio di pericolosità sulla base del rinvio a
giudizio, intervenuto nell’ambito del medesimo procedimento, per il reato di associazione a delinquere per reati di furto, ricettazione e riciclaggio e dei residui r senza tuttavia argomentare alcunchè al riguardo, anzi senza neppure indicare la tipologia dei reati, diversi da quello associativo, per i quali è parimenti intervenu rinvio a giudizio. Tale specificazione si sarebbe a maggior ragione imposta, tenuto conto che, secondo quanto prospetta lo stesso provvedimento impugnato, l’imputazione originariamente elevata nella richiesta di rinvio a giudizio contemplava anche reati i materia di armi, anche clandestine, non definibili di per sé lucrogenetici.
Tale carenza ha reso la motivazione, sul punto, apparente, dal momento che è oramai consolidato il principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitt legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d, pericolosità generi ai sensi dell’art. 1, commal, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentar triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merit rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in un determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020, dep. 05/01/2021, Rv. 280145 03).
Nel caso di specie, difetta l’indagine in ordine al primo requisito, involgente anch l’enucleazione degli elementi di fatto individuabili, con adeguata precisione e puntualit anche da atti processuali che non hanno il crisma della definitività.
Lo stesso principio, invocato nel provvedimento impugnato, affermato da questa Corte in Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Rv. 284488 – 01, secondo cui in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – p condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base dì un giudizio di pericolosità, a ben vedere ritiene in ogni caso necessario che siano specificamente individuati ed indicati í fatti posti a base del giudizio di pericolosità, non es sufficiente la mera enunciazione delle norme violate. Di là della condivisibilítà o men del profilo attinente al rilievo della sentenza assolutoria nel merito, appare eviden
che, in ogni caso, anche per tale pronuncia di legittimità, necessita l’indicazione preci e puntuale degli elementi di fatto’ da cui potersi desumere la pericolosità generica de soggetto. Tale pronuncia non ha, invero, mancato di osservare, in motivazione, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esigenza di un elevato standard di legalità riflette sull’oggetto della verifica di pericolosità generica, che deve appunt sull’esistenza di elementi di fatto individuabili con adeguata precisione e puntualità.
In tema di misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità, necessario in base a un’interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, si fonda su un’interpretazione restrittiva dei presupposti per l’applicazione d misura ai c.d. “pericolosi generici” e, dunque, sull’oggettiva valutazione di fatti speci e non su meri sospetti, significativi di un’effettiva tendenza a delinquere del propos (in tal senso Sez. 5 n. 27656 del 08/01/2019, Rv. 277313) – che, in relazione alla lett b. dell’art. 1 cit., devono avere effettivamente generato profitti in capo al propost costituito, in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo.
E’ altrettanto pacifico che “il giudice della prevenzione può ritenere riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall’esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi riconoscimento di cause estintive; nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l’efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata i relazione alla pericolosità cd. generica” (con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può, ad esempio, essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati ìn uso alle forze di polizia no accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali. In tal senso Sez. 1 n. 36080 del 11/09/2020, Rv. 280207).
Difettando del tutto una tale analisi nel caso di specie – e non potendos ovviamente dare rilievo alla mera enunciazione della sottoposizione del proposto a foglio di via obbligatorio, per la durata di anni tre, emesso dal Questore di Bari in d 11.07.2020 – s’impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, affinché il giudice dì merito proceda ad illustrare glì eventuali, ulteriori, specifici elementi emergenti dagli atti, idonei a corroborare il giudizio di pericolosità del proposto alla dei parametri sopra indicati.
Rimane solo da precisare, riguardo alla doglianza difensiva che fa leva sulla sentenza di assoluzione dal reato dì estorsione emessa nel p.p. n. 175/2017 RGNR (la cui genesi è rappresentata dalla denuncia di COGNOME NOME), che tale vicenda estorsiva non è, però, tra gli elementi di “rilevanza determinante” presi in considerazione dalla Cort territoriale ai fini dell’affermazione della pericolosità sociale del proposto, che an piuttosto, (ri)valutata alla stregua di tutto quanto sopra detto.
E’, comunque, il caso di precisare che è errata l’impostazione di fondo seguita dalla difesa al riguardo, perché l’intervenuta assoluzione per il reato di estorsio inerente all’acquisto dell’immobile di INDIRIZZO non è idonea ad incidere sul valutazione di tale vicenda acquisitiva dal momento che ai fini della configurazione della pericolosità del proposto in relazione al singolo acquisto è sufficiente che i re commessi nell’arco temporale di riferimento siano lucrogenetici, non essendo necessario che essi siano anche strettamente collegati all’acquisto.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 20/1/2025.