Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50693 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo avverso il decreto del 26/05/2023 della Corte d’appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con il provvedimento in epigrafe, ha confermato il decreto del Tribunale che applicava a NOME COGNOME – inquadrato nella categoria dei soggetti pericolosi ex art. 1 lett. b) d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 – la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due con relative prescrizioni e con la cauzione di 600 euro.
La Corte, premesso che la proposta era fondata su un giudizio di pericolosità espresso alla stregua dell’art. 4, comma 1 i lett. a) 1 d.lgs. cit., in relazione sia alla contestazione del delitto di intestazione fittizia aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod pen. (proc. n. 15112/20, nel quale peraltro l’imputato era stato assolto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con sentenza del 7 febbraio 2022 per insussistenza del fatto), sia alle risultanze del proc. n. 898/21 nel quale COGNOME era sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di associazione per delinquere operante nella gestione illegale di giochi e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato e riciclaggio, disattendeva l’eccezione difensiva di violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. Osservava la Corte che, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica della categoria di pericolosità sociale (ritenuta “generica”) del proposto, tutti gli elementi indiziari, emergenti nel proc. 898/21, risultavano espressamente enunciati nella proposta, ai fini della puntuale ricostruzione del profilo di pericolosità di COGNOME, e su di essi si era realizzat l’effettivo contraddittorio.
Nel merito, dalle acquisite risultanze investigative del proc. n. 898/21 e in particolare dai contenuti delle conversazioni intercettate fra i sodali emergeva tanto l’esistenza di un’associazione criminale finalizzata all’abusiva attività di raccolta di scommesse dal 2017 al 2019 (donde l’attualità della prognosi di pericolosità), con le conseguenti truffe aggravate ai danni dell’Erario a causa del mancato versamento delle consistenti imposte sulle scommesse, quanto l’assoluto rilievo dello specifico ruolo rivestito, con sistematicità e professionalità, da COGNOME in forza delle sue elevate competenze tecniche e informatiche.
I profitti illeciti tratti dalla descritta, redditizia, attività delittuosa “hanno pe concorso al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento” del nucleo familiare del proposto, composto da cinque persone, “incrementando in maniera esponenziale i redditi leciti” tratti da lavoro dipendente, “di entità comunque contenuta”, del proposto e di sua moglie.
Il difensore di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, ribadendo l’eccezione di violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e censurando oltre il difetto del requisito della abitualità – l’omessa o apparente motivazione in ordin ai concreti elementi fattuali sulla base dei quali potersi desumere, alla luce del tenore di vita del proposto e dei suoi familiari, che egli vivesse abitualmente con i proventi delle attività delittuose, oltre i redditi leciti derivanti dai regolari rapporti di lavoro.
In data 8 novembre 2023 l’AVV_NOTAIO, la cui nomina si è aggiunta a quella del precedente difensore AVV_NOTAIO, ha depositato “note di udienza” con le quali ribadisce i motivi proposti con il ricorso, rimarcando il carattere meramente
~MI presuntivo del ragionamento che è alla base della motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, oltre che generico, si rivela manifestamente infondato poiché, secondo la più recente e ormai costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, COGNOME, Rv. 283542; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 274915), nel procedimento di prevenzione non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta – nella specie, la pericolosità generica ex art. 1 1 lett. b), in luogo di quella qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 -, sempreché la nuova qualificazione giuridica sia fondata, come nel caso in esame, su elementi di fatto espressamente enunciati e posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa la congrua conoscenza e il contraddittorio effettivo.
Risulta viceversa fondata la censura di violazione di legge con riguardo all’omessa o apparente motivazione in merito ai concreti elementi fattuali sulla base dei quali potersi desumere, alla luce del tenore di vita del proposto e dei suoi familiari, che egli vivesse abitualmente con i proventi delle attività delittuose.
Appare invero apodittica e solo apparentemente giustificata l’affermazione secondo cui i pur sicuri profitti illeciti tratti dalla redditizia attività criminosa di raccolta a scommesse e di elusione delle relative imposte erariali “hanno per logica concorso al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento” del nucleo familiare del proposto, composto da cinque persone, “incrementando in maniera esponenziale i redditi leciti” tratti da lavoro dipendente, “di entità comunque contenuta”, del proposto e di sua moglie.
La Corte territoriale, avvalendosi di argomenti inferenziali certamente suggestivi ma di tipo meramente presuntivo, non ha affatto indicato con la dovuta precisione e determinatezza né ha tantomeno scrutinato la concreta consistenza fattuale dei presupposti soggettivi per l’applicazione della misura di prevenzione, in relazione all’ipotesi dei soggetti che “per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla bas
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di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.
E ciò nonostante, ai fini del giudizio di pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, nella lettura della norma offerta dal Giudice delle leggi (Corte cost., n. 24 del 2019, § 11.2 e 12.2), il tenore di vita costituisca, quale elemento di comparazione con le fonti reddituali lecite, l’indicatore più significativo delle capacità economiche del soggetto e debba essere ricostruito sulla base di precisi elementi di fatto – quali il possesso di beni, le spese necessarie al godimento e all’utilizzazione di quei beni, la propensione a specifiche categorie di consumi ecc. – per poter apprezzare l’incidenza dei proventi delle attività delittuose nel costituire unica, o rilevante, fonte finanziaria di soddisfaciment delle esigenze di vita e sostentamento del proposto e dei suoi familiari (Sez. 2, n. 13634 del 26/02/2021, Rv. 281128).
Sussiste pertanto la denunciata violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato non ha identificato, né ha di conseguenza considerato alcun preciso e puntuale elemento di fatto in grado di dimostrare quale fosse il reale tenore di vita di NOME e del suo nucleo familiare, composto di cinque persone, impedendo così di apprezzare, rispetto alle lecite fonti di reddito da lavoro dipendente dello stesso e della moglie, l’eventuale incidenza dei proventi dell’attività criminosa nel costituire unica o rilevante fonte di sostentamento del proposto e dei suoi familiari.
Il decreto va pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso il 22/11/2023