Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40110 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40110 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Nettuno il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso il decreto n. 10/22 in data 05/10/2022 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 16/04/2015, il Tribunale di Latina applicava a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, disponendo inoltre la confisca di beni mobili ed immobili e partecipazioni societarie formalmente intestate non solo al proposto ma anche a soggetti terzi (in particolare il figlio NOME COGNOME, la compagna e la
nuora di NOME COGNOME) beni ritenuti fittiziamente intestati a tali soggetti te e tutti riferibili a NOME COGNOME, decreto parzialmente riformato dalla Corte d appello di Roma in data 12/07/2016.
1.1. Entrambi i provvedimenti avevano ritenuto il COGNOME soggetto rientrante nella categoria di cui all’art. 1 lett. a) e b) del d.lvo 159/2011.
1.2. Con istanza originariamente proposta alla Corte di appello di Roma e pervenuta all’esame della Corte di appello di Perugia a seguito di sentenza della Corte di cassazione in data 03/02/2022 in punto di competenza funzionale, si chiedeva la rivalutazione del materiale posto a base dell’originario decreto applicativo della misura di prevenzione personale e patrimoniale,a seguito e sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale e normativa così come innovativamente disegnata dalla sentenza della Corte EDU n. 43395/09 del 23/03/2017 e dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale.
Avverso il predetto decreto, il COGNOME proponeva ricorso per cassazione per il seguente motivo unico che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011. La Corte territoriale, per assolvere all’obbligo di motivazione e non incorrere in violazioni di legge, avrebbe dovuto verificare se l’originario decreto applicativo avesse conservato una sua coerenza fattuale e logica rispetto alla sola disposizione di cui all’art. 1 lett. b), nel senso di ritenere provato che per condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che COGNOME vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e se tale condizione soggettiva abbracci interamente l’arco temporale (1991-2011) in cui si registra l’accumulazione patrimoniale del medesimo, ancorando tale valutazione alla sistematica commissione di delitti evocativi della realizzazione di illeciti proventi economici e non già attraverso una cumulativa ed indecifrabile unitaria valutazione. Invero, la sintesi operata dal giudice della revocazione è incoerente rispetto alla premessa che vi ha dato origine, tanto è evidente la denunciata sovrapposizione tra le due disposizioni la cui distanza è stata opportunamente disegnata dai giudici costituzionali. Non è sufficiente a distinguere le due distinte fattispecie il mero richiamo ai proventi dell’attivi illecita, atteso che questo ultimi sono connaturati alla realizzazione di reati a sfondo patrimoniale. A qualificare la fattispecie di cui alla lett. b), occorre dar prov del fatto che il delitto abbia concretamente prodotto un illecito arricchimento e che il proposto viva prevalentemente dei proventi di attività delittuose. Soltanto la diluizione dell’ipotesi di cui alla lett. b) in quella genericamente regolata alla l a), ha consentito ai giudici di omologare le proprie conclusioni che, laddove
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dimensionate esclusivamente al più puntuale criterio di cui alla lett. b). ben altro sforzo dimostrativo avrebbero dovuto mettere in campo che non le generiche espressioni adoperate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il quadro dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento in sede di prevenzione è stato così efficacemente sintetizzato: «a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l’applicazione delle previsioni di legge di cui all’art.1 co. lett. b Cod. Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressa delle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsione astratta, declinata – quest’ultima – in termini tassativi, trattandosi del base logica e normativa del giudizio di pericolosità soggettiva; b) il giudice della
misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte della motivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in via provvisoria) la ricorrenza dei delitti in questione, esprimendo argomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa; c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione – anche in assenza di procedimento penale correlato – in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione (art. 29 Cod. Ant.); d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l’eventuale esito assolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive – sul fatto posto a base del giudizio di pericolosità – prodottosi nel correlato giudizio penale (art. 28 Cod. Ant.) con le sole eccezioni che seguono: 1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale (ipotesi di pericolosità qualificata)» (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, NOME, Rv. 273976).
2.2. Sempre in premessa, è necessario soffermarsi sulla specifica qualificazione di pericolosità generica, che viene in rilievo nel caso in esame, ossia, come chiarito dalla Corte distrettuale, quella delineata dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011.
Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura – a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivon abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli “titoli” di reato, quanto di specifiche “categorie” di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l’esigenza – sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l’attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte – di individuazione dei “tipi di comportamento” (“types of behaviour”) assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito – da provarsi sulla base di precisi “elementi di fatto”, di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente
nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito».
In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misu di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2 devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (cfr., Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145-03;Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, COGNOME, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275888).
2.3. Due ulteriori precisazioni, tratte da consolidati insegnamenti giurisprudenziali, si rendono, altresì, doverose.
La prima, secondo cui le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non perdono la loro validit a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca – ovvero abbia costituito in una determinata epoca – il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo (Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento di confisca di beni disposto nei confronti di un soggetto che, dedito all’attività di usura e riscossione violenta dei crediti per un lasso temporale di circa quindici anni, aveva ricavato da tali attività introiti di rilevante importo c
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unitamente alla attività di evasore fiscale seriale, risultavano costituir l’ammontare prevalente del suo reddito).
La seconda, in base alla quale le misure di prevenzione sono applicabili nei confronti dei soggetti cd. pericolosi generici, che rientrano nella categoria di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche nel caso di condotte poste in essere prima della sentenza interpretativa di rigetto n. 24 del 2019, poiché con essa la Corte costituzionale, aderendo all’interpretazione giurisprudenziale della disposizione maggiormente restrittiva, si è limitata a ricondurre nelle maglie della determinatezza solo condotte palesemente sintomatiche di pericolosità generica (Sez. 5, n. 19227 del 24/01/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283397).
3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nella fattispecie, non solo è stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) dell’art. 1 d.lg 159/2011, ma è stato altresì accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si è reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca – ovvero abbia costituito in una determinata epoca – il suo unico reddito o, quanto meno, una componente significativa del medesimo.
Invero, la ricostruzione del curriculum criminale del COGNOME consentiva di evidenziare la sua pericolosità sociale risalente ai primi anni ’90. Nello specifico, veniva fatto riferimento:
-alla sentenza di condanna del Pretore di Latina dell’11/11/1995 per il reato di truffa ai danni di tale NOME COGNOME, nell’ambito della compravendita di un capannone industriale del valore di L. 300.000.000, capannone di cui il COGNOME acquisiva la proprietà intestandolo ad una società a lui riferibile pur se gestita da un prestanome (NOME COGNOME) non versando il prezzo di vendita al venditore;
-alle dichiarazioni della predetta COGNOME secondo cui il COGNOME, negli anni DATA_NASCITA, le aveva chiesto di intestarsi beni di sua proprietà per ingenti valori, essendo a sua conoscenza che il ricorrente si servisse anche di altri soggetti quali prestanome per amministrare di fatto altre società, tra cui la RAGIONE_SOCIALE di cui tale NOME COGNOME figurava come amministratore di diritto ed il COGNOME amministratore di fatto, qualifica in relazione alla quale il COGNOME era stat indagato pe bancarotta fraudolenta per la distrazione di oltre due miliari di vecchie lire e truffa per un valore di L. 1.470.000.000: giudizio che si era concluso con sentenza di prescrizione;
-alla denuncia in stato di fermo da parte della RAGIONE_SOCIALE in relazione a reati di truffa aggravata: condotte oggetto di investigazioni da parte della
Guardia di Finanza di Parma a seguito di verifica fiscale eseguita presso la RAGIONE_SOCIALE coinvolta in frodi fiscali finalizzate all’omesso pagamento dell’IVA, di c formale amministratore era tale NOME COGNOME mentre il COGNOME figurava come amministratore di fatto, per quanto riferito dall’ex dipendente NOME COGNOME;
-all’informativa di reato della Guardia di Finanza di Ferrara che aveva denunciato il proposto per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, condotta realizzata utilizzando imprese di comodo (“cartiere”) che avevano procurato un danno all’erario pari a L. 489.101.422 corrispondente all’importo dell’IVA evasa: condotte poste in essere attraverso la società RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era l’effettivo titolar come risultato dagli accertamenti di polizia giudiziaria alla luce delle affermazioni di uno degli amministratori formali (NOME COGNOME);
-alle misure cautelari, disposte rispettivamente 1’1/03/2006 ed il 12/04/2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone nei confronti del COGNOME in qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, in relazione a reati di associazione per delinquere, truffa ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché dichiarazioni fraudolente afferenti all’evasione dell’IVA per importi pari ad euro 43.658.151,52 e ad euro 370.550.480,60 commessi tra gli anni 2003 e 2006;
-alla sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 31/03/2010 alla pena di anni tre di reclusione in relazione ad analoghe condotte (frodi carosello) poste in essere quale amministratore della già citata RAGIONE_SOCIALE negli anni 2005-2006, che avevano provocato all’erario danni per euro 230.094.213,00;
-alla sentenza in data 13/07/2012, all’epoca non ancora definitiva, con la quale il Tribunale di Padova aveva riconosciuto il COGNOME responsabile di ulteriori fatti analoghi (frodi carosello) realizzate sempre attraverso la RAGIONE_SOCIALE;
-alla pendenza presso l’autorità giudiziaria di Latina di procedimento penale per i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio realizzati tra il 26/10/2007 30/03/2011, condotte in relazione alle quali il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la sussistenza di condotte agevolative la commissione dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen., per aver fittiziamente attribuito la titola e la disponibilità di denaro provento delle frodi fiscali, pari a circa 7 milioni di eu
Inoltre, con riferimento alla capacità reddituale è stata accertata una sproporzione per un importo complessivo di euro 7.535.194,75; in particolare, in ogni anno preso in considerazione (dal 1991 al 2011) è stata segnalata una notevole differenza negativa tra le fonti di reddito e le altre entrate da una parte e gli impieghi dall’altra, differenza negativa compresa tra un minimo di euro 36.050,76 per l’anno 2004 ed una massima pari ad euro 2.332.588,74 per l’anno
2005, sottolineandosi così come solo per l’anno 2011, gli investimenti risultavano giustificati dai redditi e dalle entrate finanziarie del proposto.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/09/2023.