Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato il 07/05/1973 a Taurianova
Avverso il decreto in data 19/05/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 19/05/2023 la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato quello del Tribunale di Reggio Calabria in data 06/04/2022, con cui era stata applicata a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione, escludendo le ipotesi di pericolosità di cui all’art. 4, lett. a) e all’art. 1, lett. b) d.lgs. 159 del 20 confermando quelle di cui all’art. 4, lett. b) e all’art. 1, lett. c), e riducen durata della misura ad anni due e l’entità della cauzione ad euro 2.000,00
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore.
Denuncia violazione di legge per carenza di motivazione in ordine all’attualità della pericolosità.
Segnala che avrebbe dovuto darsi conto secondo una lettura costituzionalmente orientata di delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, tali da generare profitti costituenti l’unico o significativo reddito soggetto.
Avrebbe dovuto procedersi ad una fase constatativa del quadro criminologico correlato alla condotta pregressa, in funzione dell’inquadramento in una delle categorie previste dalla legge e della valutazione della pericolosità.
La Corte aveva reso una motivazione imprecisa in ordine all’elencazione dei reati e all’arco temporale rilevante, non essendo stata fornita valutazione in ordine al reddito riconducibile alle fattispecie indicate.
La pericolosità avrebbe dovuto valutarsi in termini di attualità, pur in presenza di uno stato detentivo, anche nel caso di appartenenti ad associazioni criminali dovendosi dar conto della persistenza della pericolosità.
La motivazione fornita dalla Corte era meramente apparente, in quanto apodittica, dovendosi ritenere illogiche le valutazioni formulate, affette da vizi rilevanti.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo non si confronta con la motivazione del decreto impugnato, con il quale, esclusa l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, è stata invece confermato il giudizio di attuale pericolosità del ricorrente in relazione alle ipotes di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e all’art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 159 del 20
Ciò implica che non abbia alcun rilievo il riferimento alla specifica redditività dei reati commessi, essendo invece rilevante il fatto che il ricorrente sia raggiunto da un quadro indiziario grave in ordine alla detenzione di un mitra per conto di una potente cosca di ‘ndrangheta, e che inoltre il predetto risulti gravato da condanne per reati in materia di stupefacenti e di armi, così da rendere configurabile l’ipotesi di pericolosità qualificata correlata alla commissione di reato finalizzato ad agevolare un’associazione di stampo mafioso e quella di pericolosità
generica correlata alla messa in pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblica, sulla base di condotte plurime.
D’altro canto il ricorrente, nel contestare l’attualità della pericolosità prospetta solo una mancanza di motivazione e adduce il suo attuale stato detentivo: senonché, va rimarcato come la prima doglianza sia manifestamente infondata e come la seconda sia aspecifica, in quanto la Corte ha, al contrario, formulato un’adeguata motivazione, con cui il ricorrente ha omesso di misurarsi, nella quale è stata posta in luce la costante attitudine del ricorrente a compiere delitti di varia natura, soprattutto in materia di stupefacenti e di armi, nonché la persistenza di tale inclinazione anche dopo un periodo di sottoposizione a misura di prevenzione, tanto da rendere configurabile una escalation, fino al coinvolgimento nel procedimento «Handover», elementi rispetto ai quali non assume alcuna concreta rilevanza l’attuale stato detentivo, di per sé non idoneo ad escludere l’attualità del pericolo, ferma restando la necessità di una specifica verifica in caso di scarcerazione, ai fini dell’esecuzione della misura di prevenzione.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2023