Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20194 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CITTADINI NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 17/10/2023 COGNOME CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello confermava la applicazione a NOME COGNOME COGNOME misur prevenzione COGNOME sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno presso il comun residenza, oltre che COGNOME confisca di immobili e disponibilità finanziarie a lui rico La Corte di appello confermava la sussistenza COGNOME condizione di pericolosità, sia ge che specifica (quest’ultima con riguardo alla condanna per il reato previsto dall’art 30990, ovvero per una associazione funzionale a condotte di spaccio, in relazion quali COGNOME era stato prosciolto per prescrizione). Riteneva inoltre la spropor beni confiscati in relazione ai redditi leciti disponibili e la collocazione degli periodo di manifestazione COGNOME pericolosità.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, munito di procura speciale del proposto, che deduceva i seguenti motivi, ribaditi con memoria:
2.1. violazione di legge: si deduceva che la condizione di pericolosità sarebbe stata riconosciuta in assenza dei requisiti di legge, tenuto conto del fatto che il ricorrente avev una condanna risalente al 1995, che era stato assolto per condotte risalenti al 2001 ed al 2002 e che si era costituito; la mancata perpetrazione di condotte illecite dal 2003, l’allontanamento da contesti illeciti per un periodo di oltre vent’anni e la scelta di tor in Italia per costituirsi indicherebbero l’assenza COGNOME condizione di pericolosità. deduceva inoltre che non sarebbe stata valutata la attualità COGNOME pericolosità.
2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non individua violazioni di legge, ma si risolve nella contestazione COGNOME tenuta logica COGNOME motivazione, che non è contestabile nella materia delle misure di prevenzione. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione logica che si sottrae ad ogni censura, la Corte di appello confermava la sussistenza e la attualità COGNOME condizione di pericolosità.
Segnatamente: veniva rilevato che il ricorrente stato condanNOME alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per associazione finalizzata allo spaccio internazionale di hashish; si rilevava, altresì, che da contenuto COGNOME sentenza di assoluzione del 21 giugno 2005 erano emersi contatti e conversazioni del proposto con persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, il che confermava la persistente introduzione dello stesso negli ambienti dediti al narcotraffico.
La condizione di pericolosità veniva riconosciuta, pertanto, sia nella dimensione generica, tenuto conto COGNOME dedizione abituale a reati lucrogenetici, che in quella specifica correlata alla consumazione del reato previsto dell’art. 74 d.P.R. n. 3091990.
Veniva dimostrata anche la attualità COGNOME pericolosità; questa veniva dedotta dalla persistenza ed abitualità delle condotte, ma risultava inequivocabilmente confermata dalla condotta consumata nel 2021 (in relazione alla quale era ancora in corso il giudizio per l’accertamento COGNOME responsabilità), quando COGNOME veniva arrestato in flagranza per spendita di false generalità e l’esibizione di una carta d’identità falsa. Secondo la Corte appello confermava il giudizio di sussistenza, e persistenza, COGNOME condizione di pericolosità anche in lungo periodo di latitanza.
In conclusione, il collegio rileva che la motivazione COGNOME sentenza impugnata si presenta dettagliata e priva di fratture logiche, dunque esaustiva in ordine all’identificazione dei presupposti per l’applicazione delle misure. Non si rileva, pertant nessuna violazione di legge.
2.2. Violazione di legge in ordine all’applicazione COGNOME misura di prevenzione patrimoniale: si contestava sia l’assenza di motivazione in ordine alla perimetrazione temporale COGNOME pericolosità, sia quella in ordine alla provenienza e proporzione delle risorse utilizzate per l’acquisto dei beni confiscati.
Si deduceva, inoltre, che i beni confiscati sarebbero stati acquistati con redditi lec documentati, provento delle donazioni di COGNOME COGNOME COGNOME; e che mancherebbe la dimostrazione COGNOME provenienza illecita delle risorse con le quali erano stati acquistat beni confiscati, anche tenuto conto del fatto che non era stata valutata la consulenza tecnica di NOME COGNOME.
2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non deduce violazioni di legge, ma si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova post fondamento delle valutazioni in ordine alla sproporzione ed all’effettuazione degli acquisti dei beni confiscati nel periodo in cui era stata accertata la sussistenza COGNOME condizione d pericolosità.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello effettuava un’analitica disamina dei presupposti per l’applicazione COGNOME confisca, accertando la sussistenza COGNOME condizione di pericolosità (sia nella dimensione generica, che in quella specifica) per un lungo arco temporale, durante il quale il proposto era entrato nella disponibilità dei beni confiscati. motivazione risulta analitica anche nella parte in cui ritiene che i beni vincolati fossero valore del tutto sproporzioNOME rispetto ai redditi leciti nella disponibilità del prop Invero, contrariamente a quanto dedotto, non risultava dimostrata la provenienza delle risolse da COGNOME e COGNOME (pagg. 29 e 30 del provvedimento impugNOME). Veniva inoltre considerata, ma non ritenuta decisiva, la consulenza di NOME COGNOME.
Anche in relazione alla parte del provvedimento che conferma la misura patrimoniale non si rinviene, pertanto, alcuna violazione di legge.
2.3. I motivi aggiunti non sono valutabili a causa COGNOME inammissibilità del ricors principale. Si riafferma infatti che l’inammissibilità del motivo originario si estende ai mot nuovi dato che in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, i violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motiv inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuov ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387; Sez. 6, n. 471414 del 30/10/2008, COGNOME, Rv. 242129).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore COGNOME Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e COGNOME somma di euro tremila in favore COGNOME Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 415f aprile 2024.